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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.271/2004 /viz 
 
Sentenza del 16 marzo 2005 
I Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Corboz, presidente, 
Klett, Rottenberg Liatowitsch. 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
patrocinato dall'avv. Maura Colombo, 
contro 
 
X.________ SA, 
opponente, 
patrocinata dall'avv. Matteo Baggi, 
 
Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, casella postale 45853, 
6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Art. 9 Cost.
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 15 ottobre 2004 dalla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
1. 
Il 25 maggio 2001 A.________ ha acquistato presso il garage X.________ SA, una vettura d'occasione Opel con 71'000 km al prezzo di fr. 13'300.--. Contestualmente alla compravendita è stata pattuita una garanzia di 2 anni Europlus, che presupponeva lo "svolgimento di tutti i lavori di manutenzione e/o d'ispezione e di cura prescritti dal fabbricante presso il concessionario BMW fornitore della garanzia oppure ogni altra officina contrattuale riconosciuta dal fabbricante". Nella clausola di garanzia veniva infatti esplicitamente precisato che "l'inosservanza di questi obblighi pregiudica i diritti alla garanzia. Quando l'acquirente lede questi obblighi, il venditore è esonerato dall'obbligo di fornire prestazioni derivanti dalla garanzia." 
Stando a quanto indicato nel libretto di servizio, l'auto era stata ispezionata l'ultima volta il 12 settembre 2000 presso il garage Y.________ SA di Lugano, quando aveva percorso 60'640 km. Il successivo controllo era previsto a 75'640 km. Sennonché il nuovo proprietario non ha più presentato l'auto per un servizio. 
Il 26 luglio 2002, dopo aver percorso circa 36'000 km, l'auto è caduta in panne. La riparazione, che ha comportato la sostituzione della cinghia dentata, è costata fr. 3'546.50. 
2. 
Preso atto del rifiuto opposto dal garage alla richiesta di rimborso delle spese di riparazione, il 29 maggio 2003 A.________ ha promosso causa contro la X.________ SA onde ottenere il pagamento di tali spese, fr. 3'546.50, nonché delle spese legali sostenute, quantificate in fr. 1'431.60. 
Dinanzi all'autorità giudiziaria la società ha ribadito la convinzione di nulla dovere ad A.________. In primo luogo perché egli non aveva ossequiato le condizioni per poter beneficiare della garanzia Europlus, omettendo di presentare il veicolo per gli interventi di manutenzione necessari; secondariamente perché nel libretto di servizio dell'autovettura era indicato che le cinghie andavano cambiate ogni 8 anni oppure al raggiungimento di 120'000 km. 
Con sentenza 3 dicembre 2003 il Segretario Assessore della Pretura del Distretto di Riviera ha accolto la richiesta di A.________ limitatamente a fr. 4'446.50 oltre interessi, composti da fr. 3'546.50 per la riparazione e da fr. 900.-- a titolo di partecipazione alle spese legali. Pur ammettendo il mancato rispetto delle condizioni di garanzia da parte di A.________, il primo giudice ha infatti reputato decisivo il fatto che il garage non avesse provveduto a montare una nuova cinghia prima di consegnare la vettura all'acquirente, nonostante Opel Suisse SA avesse diffuso nel dicembre 2000 una circolare nella quale la sostituzione di tale pezzo veniva prescritta ogni 4 anni rispettivamente a 60'000 km. 
3. 
Di diverso avviso la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, adita da X.________ SA con un ricorso per cassazione ex art. 327 lett. g CPC/TI, la quale ha rimproverato al primo giudice una "valutazione arbitraria delle prove con conseguente erronea applicazione del diritto sostanziale". Il 15 ottobre 2004 l'autorità cantonale ha dunque annullato la pronunzia di primo grado e, facendo uso della facoltà concessale dall'art. 332 cpv. 2 CPC/TI, integralmente respinto le pretese di A.________. 
4. 
Postulando l'annullamento della predetta sentenza, il soccombente è tempestivamente insorto dinanzi al Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico fondato sulla violazione del divieto dell'arbitrio, sancito dall'art. 9 Cost. 
Con osservazioni del 21 dicembre 2004 X.________ SA ha proposto l'integrale reiezione del gravame, mentre l'autorità cantonale ha rinunciato ad esprimersi. 
5. 
Nel giudizio impugnato, dopo aver evidenziato il fatto che le parti hanno derogato alle norme legali sulla garanzia per difetti della cosa venduta (art. 197 segg. CO) - di natura dispositiva - mediante la pattuizione di una garanzia di due anni Europlus, la Corte cantonale ha stabilito che il mancato adempimento delle condizioni alle quali era assoggettata la garanzia comporta la reiezione delle pretese risarcitorie avanzate da A.________, e questo indipendentemente dalla questione di sapere se il problema alla cinghia costituisse un difetto occulto, anche perché - contrariamente a quanto concluso dal primo giudice - l'acquirente, gravato dall'onere probatorio, non ha dimostrato che al momento della vendita il veicolo avesse già questo difetto, ovvero che la cinghia presentasse delle anomalie, non potendosi concludere in tal senso per il solo fatto di non aver proceduto alla sostituzione del pezzo a 60'000 km così come raccomandato da Opel Suisse SA nel dicembre 2000. 
6. 
Nel gravame sottoposto all'esame del Tribunale federale il ricorrente critica questo giudizio per due motivi. 
Innanzitutto la Corte cantonale sarebbe incorsa nell'arbitrio affermando ch'egli non ha provato il difetto. Una simile conclusione - afferma il ricorrente - è il frutto di un apprezzamento arbitrario delle prove e segnatamente della direttiva emanata dalla Opel Suisse SA nel dicembre 2000, versata agli atti sub doc. M, nella quale veniva prescritto il cambio della cinghia dentata ogni 60'000 km. Il difetto, come stabilito dal giudice di primo grado, risiederebbe nella mancata sostituzione della cinghia nel termine stabilito dal fabbricante, senza che sia necessaria, in aggiunta ad essa, l'esistenza di un'anomalia. 
Il ricorrente ravvede un'ulteriore violazione del divieto dell'arbitrio nel rifiuto di concedergli la possibilità di prevalersi della garanzia a causa della mancata esecuzione dei servizi, l'istruttoria avendo dimostrato che anche qualora questi fossero regolarmente avvenuti la cinghia non sarebbe stata controllata. 
7. 
Prima di chinarsi sugli argomenti ricorsuali è necessario rammentare che nell'ambito di un ricorso fondato sull'art. 327 lett. g CPC/TI la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello ticinese dispone di un potere d'esame analogo a quello del Tribunale federale chiamato a statuire su di un ricorso di diritto pubblico per violazione del divieto dell'arbitrio. Essa può pertanto annullare il giudizio di primo grado solo se questo appare - e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (cfr. DTF 129 I 8 consid. 2.1). 
In simili casi, per costante giurisprudenza, l'autorità cantonale incorre nell'arbitrio qualora riesamini liberamente la fattispecie, nonostante i limiti posti al suo potere cognitivo (DTF 116 III 70 consid. 2b). 
Adito con un ricorso di diritto pubblico fondato sull'art. 9 Cost. e avente per oggetto la decisione di un'autorità di ultima istanza con un potere di cognizione ristretto all'arbitrio, il Tribunale federale esamina liberamente la questione di sapere se l'autorità cantonale abbia a torto ammesso - rispettivamente negato - una violazione del divieto dell'arbitrio (DTF 125 I 492 consid. 1a/cc; cfr. anche sentenza inedita del 12 febbraio 2003, inc. 1P.333/2002, consid. 1.1). 
8. 
Nell'ambito del commercio di autovetture la stipulazione di clausole di garanzia con le quali viene concesso un diritto alla riparazione è frequente (Luis Maissen, Sachgewährleistungsprobleme beim Kauf von Auto-Occasionen, Zurigo 1999, pag.103; DTF 91 II 344 consid. 2a). Uno dei vantaggi di cui beneficia l'acquirente grazie a tali clausole risiede nel fatto che, di regola, se un difetto si manifesta entro il periodo di garanzia, egli non è tenuto a dimostrare ch'esso esisteva già al momento del trasferimento dei rischi (Luis Maissen, op. cit., pag. 38 seg.). 
In concreto al ricorrente è stata concessa una garanzia di riparazione durante due anni, condizionata alla presentazione del veicolo per "svolgimento di tutti i lavori di manutenzione e/o d'ispezione e di cura prescritti dal fabbricante presso il concessionario BMW fornitore della garanzia oppure ogni altra officina contrattuale riconosciuta dal fabbricante". La stipulazione di clausole di questo genere - a fronte dell'ampliamento dei diritti concessi all'acquirente mediante la garanzia - non è inusuale (cfr. Kurt Reinking/ Christoph Eggert, Der Autokauf, 8a ed., München 2003, n. 1210 pag. 828 seg.). Né il ricorrente pretende il contrario. Ciononostante, dopo l'acquisto non ha più presentato l'auto per le regolari ispezioni; per questo motivo gli è stato negato il diritto di prevalersi della garanzia Europlus. 
9. 
Come anticipato, pur ammettendo il mancato rispetto delle condizioni di garanzia da parte del ricorrente, il giudice di primo grado ha reputato giustificata la condanna dell'opponente, perché essa avrebbe venduto un veicolo difettoso. Di diverso avviso la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello, la quale ha ritenuto manifestamente insostenibile la valutazione della fattispecie operata dall'autorità inferiore e ha escluso l'esistenza di un difetto iniziale. 
Contrariamente a quanto addotto nel gravame, la Corte cantonale non è incorsa nell'arbitrio. 
Secondo l'autorità giudiziaria di prima istanza la mancata sostituzione della cinghia prima della vendita configurava un difetto giusta l'art. 197 segg. CO, nel senso che diminuiva sensibilmente il valore dell'oggetto nonché l'attitudine all'uso cui era destinato. Sennonché, come rilevato dall'istanza superiore, non risulta che il ricorrente abbia provato l'una e/o l'altra di queste circostanze. Nulla è stato detto circa il valore del veicolo con una cinghia nuova o con una cinghia di 71'000 km; né tantomeno è stato dimostrato che la mancata sostituzione della cinghia pregiudicasse l'idoneità all'uso dell'auto. Che tale non fosse il caso trova conferma nel fatto che, prima di rompersi, essa ha percorso ancora 36'000 km. 
Giovi rammentare che nel commercio di autovetture d'occasione - ovverosia, di regola, già usate - l'acquirente è tenuto a sopportare l'usura normale del veicolo (Luis Maissen, op. cit., pag. 42 seg.; Kurt Reinking/ Christoph Eggert, op. cit., n. 1249 pag. 845); l'esistenza di un difetto - tale da ingenerare la responsabilità del venditore - può dunque essere ammessa solo se l'anomalia riscontrata eccede l'usura normale (Giger in: Berner Kommentar n. 81 ad art. 197 CO). In concreto, come già detto, il ricorrente non ha provato che al momento della compravendita la cinghia presentasse un'usura eccessiva, tale da pregiudicare il corretto funzionamento del veicolo (la circostanza che il veicolo abbia percorso ancora 36'000 km depone semmai a favore del contrario). Contrariamente a quanto da lui asserito - e ammesso dal giudice di primo grado - il solo fatto che dal dicembre 2000 Opel Suisse SA ne raccomandi la sostituzione a 60'000 km (invece che a 120'000), indipendentemente dal suo stato, non significa che, a partire da tale chilometraggio, la cinghia sia da ritenersi difettosa nel senso sopra descritto. Come rettamente evidenziato dall'opponente sia dinanzi all'autorità cantonale che nelle osservazioni al ricorso di diritto pubblico, se la riduzione del periodo di utilizzazione della cinghia si fosse imposta per garantire il corretto funzionamento del veicolo o fosse stata dettata da importanti motivi di sicurezza (come ritenuto dal primo giudice) Opel Suisse SA avrebbe ingiunto ai suoi concessionari di avvertire il più rapidamente possibile i proprietari delle auto interessate, onde procedere al più presto alla sostituzione del pezzo difettoso. Nell'evenienza in esame invece, come confermato dal caporeparto del garage Y.________ SA di Lugano (concessionario A per la Opel nel Sottoceneri), sentito quale testimone, la necessità di cambiare la cinghia sarebbe semplicemente stata comunicata ai clienti "alla prossima manutenzione". Nella fattispecie però ciò non ha potuto avvenire, dato che l'auto non è più stata presentata per un controllo né presso l'opponente né presso un'altra officina riconosciuta dal fabbricante. Alla luce di quanto appena esposto, poco importa - contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente - che la cinghia non venga controllata nel corso dei servizi di manutenzione ordinari. 
10. 
In conclusione, dato che la decisione di annullare la pronunzia di primo grado siccome arbitraria resiste alla critica, il ricorso di diritto pubblico dev'essere respinto. 
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente, il quale rifonderà all'opponente fr. 2'500.-- per ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 16 marzo 2005 
In nome della I Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: