Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.421/2005 /biz
Sentenza del 16 marzo 2006
II Corte civile
Composizione
Giudici federali Raselli, presidente,
Hohl, Marazzi,
cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Furio Artoni,
contro
B.________,
C.________,
opponenti,
entrambi patrocinati dall'avv. Attilio Rampini,
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16,
6900 Lugano.
Oggetto
art. 9 Cost. (sequestro),
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 27 ottobre 2005 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il 22 maggio 1998 C.________ e B.________ hanno utilizzato la loro procura per quasi interamente svuotare un conto formalmente intestato a A.________ sul quale era stato depositato denaro della società italiana in nome collettivo A.________& Co. (composta di C.________ e B.________, del padre risp. suocero di questi A.________ e della moglie di quest'ultimo) e hanno trasferito gli averi (contanti e titoli per un importo di circa fr. 2'000'000.--) su un altro conto aperto unicamente a loro nome presso la medesima banca. Il 20 settembre 2004 A.________ ha chiesto - sulla base dell'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF - al Pretore di Lugano di sequestrare averi bancari di C.________ e B.________ a concorrenza di fr. 502'376.--, invocando quale causa del credito la sua quota (25%) dei fondi della società in nome collettivo depositati. Dopo aver concesso il sequestro, il giudice di prima istanza ha, con decisione su opposizione dei debitori, revocato tale misura.
B.
Con sentenza 27 ottobre 2005 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un appello inoltrato da A.________. La Corte cantonale ha segnatamente reputato che l'istante non aveva reso verosimile l'esistenza di un credito personale che giustificasse il sequestro degli averi depositati per conto della società in nome collettivo.
C.
Il 9 novembre 2005 A.________ ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico, con cui ha chiesto, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento della sentenza di appello. Afferma di aver reso verosimile il proprio credito, dimostrando di essere il titolare del conto che è stato estinto dalla controparte.
Con decreto 8 dicembre 2005 il presidente della Corte adita ha, nonostante l'opposizione della controparte, concesso effetto sospensivo al ricorso. Non è stata chiesta una risposta al ricorso.
Diritto:
1.
Interposto in tempo utile contro una decisione cantonale di ultima istanza in tema di opposizione al sequestro per violazione dell'art. 9 Cost., il ricorso di diritto pubblico è per principio ricevibile (Bertrand Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: RDS 1997/II pag. 483 e rif.).
2.
2.1 Con riferimento ai presupposti dell'art. 272 cpv. 1 LEF che devono essere resi verosimili dal procedente, l'autorità cantonale ha rilevato che l'unico punto in concreto litigioso concerne l'esistenza del credito posto a fondamento del sequestro. Essa ha ritenuto verosimile la tesi dell'istante, che afferma di essere l'unico titolare del conto svuotato, ma ha considerato tale circostanza irrilevante ai fini del giudizio. Infatti, secondo i giudici cantonali, quale unico creditore nei confronti della banca, egli avrebbe dovuto essere considerato il proprietario dei titoli da questa acquistati con i soldi versati sul conto e non avrebbe potuto chiederne il sequestro. Per quanto attiene invece al denaro depositato, l'istante avrebbe dovuto allegare e rendere verosimile l'esistenza di un credito a suo favore a titolo di risarcimento per atto illecito o abuso di procura, ma egli si è invece limitato a giustificare il preteso credito affermando di avere diritto quale socio della società in nome collettivo ad un quarto degli utili di quest'ultima, dimenticando che in base al diritto societario italiano la ripartizione dei proventi fra i soci richiedeva l'approvazione di un rendiconto, operazione che l'istante non aveva nemmeno preteso fosse avvenuta. Infine, sebbene il trasferimento dei fondi su un conto intestato ai soli opponenti senza alcuna delibera sociale che lo autorizzasse appaia come un atto di giustizia propria, i giudici cantonali hanno reputato che l'istante non è legittimato a chiedere personalmente la restituzione, perché tale facoltà spetterebbe unicamente alla società o ai creditori sociali.
2.2 Dopo aver narrato e completato i fatti, invocato l'art. 8 Cost. ed apoditticamente tacciato di arbitraria la decisione impugnata, il ricorrente riconosce che in concreto l'unica questione litigiosa concerne la verosimiglianza del credito. Egli sostiene di essere il titolare del conto svuotato e ritiene applicabili alla concreta fattispecie non tanto le disposizioni del diritto societario italiano, ma gli articoli "sulla comunione di beni mobili" ai sensi dell'art. 652 segg. CC. Afferma pure che fra le parti è pendente un'azione ordinaria e che qualora il sequestro dovesse essere levato, egli rischierebbe di perdere il denaro anche in caso di vittoria nella causa di merito.
2.3 Fra i requisiti formali del ricorso di diritto pubblico, va evidenziato l'obbligo di motivazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG), particolarmente severo: poiché tale rimedio di diritto non rappresenta la mera continuazione del procedimento cantonale, ma - conformemente al suo carattere di rimedio straordinario - si definisce invece quale procedimento a sé stante, destinato all'esame di atti cantonali secondo ben determinate prospettive giuridiche (DTF 118 III 37 consid. 2a; 117 Ia 393 consid. 1c), il ricorrente è chiamato a formulare le proprie censure in termini chiari e dettagliati. Egli deve spiegare in cosa consista la violazione ed in quale misura i propri diritti costituzionali siano stati lesi (DTF 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120 con rinvii, 185 consid. 1.6 pag. 189). Per sostanziare convenientemente la censura di arbitrio non è sufficiente criticare la decisione impugnata come si farebbe di fronte ad una superiore Corte di appello con completa cognizione in fatto e in diritto (DTF 120 Ia 369 consid. 3a pag. 373; 117 Ia 10 consid. 4b pag. 12), atteso che una sentenza non è arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, bensì è necessario mostrare e spiegare perché il giudizio attaccato sia manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 127 I 54 consid. 2b pag. 56, con rinvii; 123 I 1 consid. 4a pag. 5). Nella procedura di ricorso di diritto pubblico non vige quindi il principio iura novit curia, ma il Tribunale federale si limita ad esaminare le censure concernenti la violazione di diritti costituzionali invocate e sufficientemente motivate nell'atto ricorsuale (DTF 130 I 26 consid. 2.1 pag. 31; 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120; 125 I 71 consid. 1c).
In concreto la critica ricorsuale - meramente appellatoria - non soddisfa i requisiti posti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG ad un ricorso di diritto pubblico. Il ricorrente non si confronta infatti con la decisione impugnata, omette di confutarne la motivazione e si prevale di argomenti senza pertinenza per il caso in esame. Egli misconosce innanzi tutto che la Corte cantonale ha riconosciuto la sua titolarità sul conto estinto, ma ha ritenuto tale circostanza irrilevante ai fini del giudizio. Le allegazioni con cui il ricorrente insiste di essere effettivamente titolare del conto estinto sono quindi superflue. Affermando poi che nella fattispecie dovrebbero essere applicati gli art. 652 segg. CC sulla proprietà comune, il ricorrente dimentica che in tal modo egli ammette di aver chiesto il sequestro di beni di sua (com)proprietà, ma omette di spiegare perché l'assunto dell'autorità cantonale, secondo cui un - presunto - creditore non potrebbe far sequestrare beni che gli appartengono, sarebbe insostenibile. Infine, del tutto inconsistente si rivela l'argomentazione ricorsuale secondo cui senza il provvedimento assicurativo richiesto egli rischierebbe, pur uscendo vittorioso dalla causa di merito pendente fra le parti, di non poter ottenere il denaro: a giusta ragione infatti il ricorrente nemmeno pretende che tale eventualità sia sufficiente per ordinare un sequestro.
3.
Da quanto precede discende che il ricorso risulta inammissibile e la tassa di giustizia dev'essere posta a carico del ricorrente (art. 156 cpv. 1 OG). Gli opponenti sono unicamente stati invitati a presentare osservazioni nella procedura di misure d'urgenza, nella quale sono però risultati soccombenti, motivo per cui non si giustifica assegnare loro ripetibili.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 16 marzo 2006
In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: