Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1F_7/2021
Sentenza del 16 marzo 2021
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Kneubühler, Presidente,
Jametti, Müller,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
istante,
contro
Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, Feldeggweg 1, 3003 Berna,
Tribunale amministrativo federale, Corte I, casella postale, 9023 San Gallo.
Oggetto
revisione,
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 1C_581/2020 del 21 gennaio 2021.
Fatti:
A.
Il 7 settembre 2020 A.________ e B.________ hanno impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) uno scritto dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. Con decisione incidentale del 10 settembre 2020, il TAF ha invitato i ricorrenti a versare un anticipo delle spese processuali presunte di fr. 1'000.--.
B.
Con sentenza 1C_581/2020 del 21 gennaio 2021 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato da A.________ e da B.________ contro la decisione incidentale del TAF.
C.
Con istanza del 15 febbraio 2021 A.________ chiede la revisione della sentenza 1C_581/2020.
Il curatore dell'istante, avv. Pascal Cattaneo, con scritto del 19 febbraio 2021 ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare l'istanza, chiedendo di stralciare la causa dai ruoli e di prescindere dal prelievo di spese giudiziarie.
Diritto:
1.
1.1. La domanda di "astensione" di giudici e cancellieri della I Corte di diritto pubblico dall'intervenire nel presente giudizio è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF, motivo per cui si può prescindere dall'avvio della procedura prevista all'art. 37 LTF. In effetti, come noto all'istante, dalla partecipazione a sentenze terminate con un esito a lui sfavorevole, come quella oggetto dell'istanza di revisione in esame, non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF; sentenza 1F_31/2020 del 30 ottobre 2020 consid. 1.1 che lo concerne).
Secondo la costante prassi, anch'essa nota all'istante, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione sulla composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag. 43).
1.2. L'autorità regionale di protezione 9 di Torricella-Taverne ha istituito una curatela di rappresentanza ai sensi dell'art. 394 CC a favore del ricorrente, limitandolo nell'esercizio dei suoi diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e grado e davanti a ogni autorità civile, amministrativa e penale ritenuto che soltanto il curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo in tale ambito (sentenza 5A_854/2019 del 12 dicembre 2019 consid. 6). Con sentenza del 15 luglio 2020, il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha confermato quale curatore del ricorrente l'avv. Pascal Cattaneo. Con sentenza 5A_650/2020 del 4 gennaio 2021 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato da A.________ contro detta decisione.
Invitato a esprimersi sull'istanza di revisione, con scritto del 19 febbraio 2021 il curatore ha comunicato al Tribunale federale di non ratificarla, chiedendo di prescindere dal prelievo di spese giudiziarie. Ne segue che l'istanza è inammissibile. Essa può quindi essere evasa senza ordinare uno scambio di scritti (art. 127 LTF).
1.3. In accoglimento della domanda del curatore si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF).
Il Tribunale federale si riserva il diritto di archiviare senza risposta ulteriori scritti concernenti la sentenza 1C_581/2020.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
L'istanza di revisione è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione all'istante, al curatore avv. Pascal Cattaneo, all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, nonché alla Corte I del Tribunale amministrativo federale.
Losanna, 16 marzo 2021
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Kneubühler
Il Cancelliere: Gadoni