[AZA 0/2]
7B.61/2002
CAMERA DELLE ESECUZIONI E DEI FALLIMENTI
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16 aprile 2002
Composizione della Camera: giudici federali Nordmann, presidente,
Escher e Meyer.
Cancelliere: Piatti.
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Visto il ricorso del 4 aprile 2002 presentato da K.________, Lugano contro la sentenza emanata il 22 marzo 2002 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, nella causa che oppone la ricorrente al Comune di Lugano, rappresentato dall'Ufficio contribuzioni, Lugano, allo Stato del Cantone Ticino e alla Confederazione Svizzera, entrambi rappresentati dall'Ufficio esazioni e condoni, Bellinzona, e all'Ufficio di esecuzione di Lugano, in materia di pignoramento del reddito;
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.- Il Comune di Lugano, lo Stato del Cantone Ticino e la Confederazione Svizzera procedono per l'incasso di crediti fiscali nei confronti di K.________. Procedendo al pignoramento di salario, l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha fissato il minimo vitale della debitrice in fr.
1720.--. Con sentenza 22 marzo 2002 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha accolto un rimedio dell' escussa e ha aumentato il suo minimo vitale in fr. 2541. 50.
I giudici cantonali hanno rilevato che il predetto minimo dev'essere segnatamente maggiorato dell'importo di base per la figlia minore, la quale sebbene formalmente affidata a terzi, abita con la debitrice. Essi hanno altresì indicato che non possono essere presi in considerazione alimenti per il figlio J.________, poiché la stessa escussa ha affermato di non pagarli.
2.- Con ricorso 4 aprile 2002 K.________ chiede al Tribunale federale un esaustivo riesame della sentenza dell'autorità di vigilanza. Essa lamenta la mancata considerazione nel suo minimo vitale del diritto a un contributo di mantenimento dei suoi rimanenti figli, fatto che la priva della possibilità di versare loro alimenti. Essa narra poi le sue vicissitudini dell'ultimo ventennio segnatamente con riferimento ai suoi cinque figli e a diverse autorità preposte all'assistenza sociale.
Non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti.
3.- Giusta l'art. 79 cpv. 1 OG l'atto di ricorso deve indicare le modificazioni della decisione impugnata che sono proposte ed esporre in modo conciso le norme di diritto federale da questa violate e in che consiste la pretesa violazione. In un ricorso vertente su una somma di denaro, la ricorrente deve cifrare le proprie conclusioni e non può limitarsi a lasciar fissare al Tribunale federale l'importo ritenuto esatto (DTF 121 III 390).
In concreto il gravame non ossequia la summenzionata norma, poiché la ricorrente omette di indicare l'importo da lei ritenuto corrispondente al suo minimo vitale. Per questo motivo il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.
A prescindere da quanto precede e a titolo del tutto abbondanziale si può rilevare che, con riferimento alla mancata presa in considerazione di alimenti per i rimanenti figli, la sentenza impugnata si rivela del tutto corretta.
Infatti, l'Ufficiale deve tenere conto delle prestazioni di mantenimento effettivamente pagate (DTF 121 III 20 consid. 3 con rinvii; 107 III 75 consid. 1). Ora, nemmeno la ricorrente pretende di versare contributi alimentari, ma si limita a far valere che ciò non è più possibile in seguito al pignoramento di salario.
Per questi motivi
la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
pronuncia :
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Comunicazione alla ricorrente, ai rappresentanti delle controparti, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 16 aprile 2002 MDE
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
La Presidente,
Il Cancelliere,