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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_324/2017  
 
 
Sentenza del 16 aprile 2018  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Kiss, Presidente, 
Hohl, May Canellas, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Matteo Galante, 
 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Curzio Toffoli, 
opponente, 
 
Oggetto 
protezione dei dati, comunicazione di dati all'estero, 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'11 maggio 2017 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2016.39). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. B.________ ha lavorato dal novembre 2006 fino al suo licenziamento nel gennaio 2011 presso un istituto bancario che è stato ripreso dalla A.________ SA.  
 
A.b. Per porre fine alla controversia fiscale fra gli Stati Uniti e le banche svizzere, il 29 agosto 2013 il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e l'U.S. Department of Justice (in seguito: U.S. DoJ) hanno concluso un accordo in cui è stata prevista l'instaurazione di un programma che permette alle banche di chiarire la loro situazione con riferimento alle inchieste condotte dall'U.S. DoJ (Program for non-prosecution agreements or not-target letters for Swiss banks; in seguito: Programma; cfr. per maggiori dettagli la sentenza 4A_390/2017 del 23 novembre 2017 consid. A.b-A.d). Il 19 dicembre 2013 la A.________ SA ha deciso di parteciparvi quale banca di categoria 2. Il DFF ha rilasciato la necessaria autorizzazione il 24 gennaio 2014.  
 
A.c. Il 24 luglio 2014 la A.________ SA ha scritto a B.________ per comunicargli la menzione del suo nome e del suo ruolo di "relationship manager", ricoperto a suo tempo per tre relazioni bancarie collegate agli Stati Uniti, in una lista destinata all'U.S. DoJ.  
Il 7 agosto 2014 B.________ si è opposto alla trasmissione all'estero dei propri dati. Il 9 settembre 2014 la banca ha scritto all'ex dipendente che li avrebbe nondimeno inviati all'U.S. DoJ, dandogli la possibilità di rivolgersi al giudice entro 10 giorni. 
 
A.d. B.________ ha adito la Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord e ha ottenuto, prima in via supercautelare e cautelare, che alla banca fosse vietato di comunicare all'U.S. DoJ qualsiasi dato personale a lui relativo.  
 
A.e. Nel gennaio 2016 l'U.S. DoJ ha concluso con la A.________ SA un accordo in cui si è impegnato a non perseguirla (Non-Prosecution Agreement; in seguito NPA). Da tale accordo risulta che essa ha pagato una multa di 187'767'000.-- dollari, ma che è comunque segnatamente tenuta a comunicare il nome e la funzione delle persone che si sono occupate di relazioni bancarie collegate agli Stati Uniti.  
 
B.   
Con sentenza 11 maggio 2017 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello presentato dalla A.________ SA contro la pronunzia pretorile. Dopo aver richiamato l'art. 6 cpv. 1 della legge federale sulla protezione dei dati (LPD), la Corte cantonale ha indicato che notoriamente la legislazione statunitense non assicura una protezione adeguata alle persone fisiche e ha ritenuto che non sono nemmeno adempiuti i presupposti previsti dall'art. 6 cpv. 2 lett. d LPD per ciononostante procedere alla trasmissione dei dati all'estero. Nell'ambito di tale esame ha stabilito che non basta invocare il menzionato Programma per rendere attendibile un interesse pubblico preponderante e che la banca, pur riconoscendo di non avere un'importanza sistemica, non ha fornito in prima istanza alcun elemento che permette di apprezzare la sua rilevanza per il sistema economico elvetico. Ha poi considerato che nemmeno sussiste un serio indizio per una possibile ripresa di una minaccia alla piazza finanziaria elvetica e alla buona reputazione della Svizzera che renderebbe indispensabile la trasmissione delle informazioni al fine di tutelare un interesse pubblico preponderante. Ha pure indicato che non spetta all'attore dimostrare l'esistenza di un grave rischio per vietare la trasmissione dei dati all'estero e ha terminato il proprio giudizio rilevando che l'interesse e la volontà della banca di porsi al riparo da procedure statunitensi non prevale sull'interesse privato dell'ex impiegato a impedire la divulgazione dei suoi dati personali all'estero. 
 
C.   
Con ricorso in materia civile del 14 giugno 2017 la A.________ SA chiede al Tribunale federale di riformare la sentenza impugnata nel senso che l'appello sia accolto, la petizione integralmente respinta e le ripetibili poste a carico dell'attore. Narrati e completati i fatti, assevera una violazione dell'art. 6 cpv. 2 lett. d LPD per quanto concerne l'assenza di un interesse pubblico. Afferma che la Corte cantonale avrebbe a torto ritenuto che essa non possa avvalersi di un interesse pubblico perché non è una banca sistemica e indica che la sua situazione concreta sarebbe irrilevante per valutare le conseguenze di una revoca del NPA per la piazza finanziaria elvetica. In ogni caso i suoi dati sarebbero notori, risultando dal suo sito internet, e l'apertura di un procedimento statunitense avrebbe ripercussioni gravissime anche nei confronti dei suoi dipendenti. Sarebbe pure errato ritenere che la vertenza fiscale avrebbe perso di vigore. Sostiene poi che l'autorità cantonale avrebbe sia erroneamente ritenuto che il qui opponente possa subire una limitazione della sua libertà personale, sia violato l'art. 29 Cost., non pronunciandosi sulla seconda ipotesi prevista dall'art. 6 cpv. 2 lett. d LPD per permettere la comunicazione dei dati all'estero. 
Con risposta 18 agosto 2017 B.________ propone la reiezione del ricorso nella misura in cui è ammissibile. 
Le parti hanno spontaneamente proceduto a un secondo scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il ricorso in materia civile è presentato dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) di natura non pecuniaria (142 III 145 consid. 6.5). Il rimedio esperito si rivela pertanto in linea di principio ammissibile. 
 
2.   
Giusta l'art. 6 cpv. 1 LPD i dati personali non possono essere comunicati all'estero qualora la personalità della persona interessata possa subirne grave pregiudizio, dovuto in particolare all'assenza di una legislazione che assicuri una protezione adeguata. L'art. 6 cpv. 2 lett. d LPD recita che se manca una legislazione che assicuri una protezione adeguata, dati personali possono essere comunicati all'estero soltanto se nel caso specifico la comunicazione è indispensabile per tutelare un interesse pubblico preponderante oppure per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia. 
 
3.  
 
3.1. La ricorrente lamenta una violazione dell'art. 6 cpv. 2 lett. d LPD e afferma che il Tribunale di appello avrebbe negato che essa possa avvalersi di un interesse pubblico preponderante, perchénon è una banca sistemica. Sostiene che in tal modo la Corte cantonale non si sarebbe solo posta in contraddizione con la considerazionedella sentenza impugnata secondo cui l'attuazione del Programma è nell'interesse nazionale,mane ignorerebbe pure la portata, poiché la maggior parte dei partecipanti non ha un'importanza determinante per il sistema bancario. La sua situazione concreta sarebbe del resto irrilevante (e peraltro notoria perché risultante dal suo sito internet), atteso che decisive sarebbero invece le conseguenze che la revoca del NPA potrebbe comportare per la piazza finanziaria svizzera, specificamenteriguardo all'immagine della Svizzera quale partner contrattuale serio. La Corte cantonale dimenticherebbe poi l'obbligo di fornire le informazioni in virtù del Programma e del NPA e che in una raccomandazione del 15 ottobre 2012 l'incaricato federale della protezione dei dati ha stabilito l'esistenza di un interesse pubblico preponderante alla comunicazione dei dati. La ricorrente sostiene pure che gli ex dipendenti, di cui vengono trasmessi i nomi, non incorrerebbero in un qualsivoglia rischio e che l'autorità inferiore non potrebbe nemmeno essere seguita quando indica che il contenzioso con gli Stati Uniti avrebbe perso di vigore, atteso che l'U.S. DoJ le ha confermato di volere le informazioni previste dal Programma.  
 
3.2. La prima parte dell'art. 6 cpv. 2 lett. d LPD sottopone la trasmissione dei dati all'estero a tre condizioni e cioè (1) un interesse pubblico (2) preponderante e (3) una comunicazione indispensabile per tutelarlo (sentenza 4A_390/2017 del 23 novembre 2017 consid. 4.2).  
Premesso che la ricorrente non contesta le constatazioni della Corte cantonale sull'assenza di una legislazione che assicura una protezione adeguata, nella fattispecie occorre innanzi tutto osservare che essa travisa in parte i considerandi della sentenza impugnata. L'autorità inferiore non ha infatti ristretto alle banche sistemiche la possibilità di prevalersi di un interesse pubblico preponderante, ma si è limitata a correttamente rilevare - visto che i dati diffusi sul sito internet della banca non vanno considerati notori (cfr. DTF 143 IV 380 consid. 1.1.1- 1.15) - che questa non ha fornito alcun elemento che consentirebbe di apprezzare la sua rilevanza per la piazza finanziaria svizzera. La ricorrente pare poi misconoscere che le spetta provare che la mancata trasmissione dei dati avrebbe per conseguenza un'intensificazione della controversia con gli Stati Uniti e costituirebbe per questo motivo una minaccia per la piazza finanziaria e la reputazione della Svizzera (sentenza 4A_390/2017 del 23 novembre 2017 consid. 4.2.3 cpv. 4). A tal fine manifestamente non basta, come invece in concreto fatto, semplicemente allegare che l'U.S. DoJ ha confermato quanto previsto dal Programma. Inoltre, giusta la giurisprudenza, il fatto che le banche siano autorizzate dal Consiglio federale a partecipare al Programma non significa che esse debbano sistematicamente comunicare i dati concernenti terzi anche in assenza di una minaccia dell'interesse pubblico della Svizzera; per essere lecita la trasmissione deve invece rilevarsi indispensabile per salvaguardare quest'ultimo (sentenza 4A_390/2017 del 23 novembre 2017 consid. 4.2.3 cpv. 3 con rinvio). Giova del resto ricordare che un interesse privato della banca alla sua sopravvivenza non assurge a un interesse pubblico nel senso della norma in discussione (sentenza 4A_390/2017 del 23 novembre 2017 consid. 4.2.1). Infine, nemmeno la ricorrente sostiene che l'avviso dell'incaricato federale della protezione dei dati fosse vincolante per la Corte cantonale. Ne segue che quest'ultima non ha violato il diritto federale ritenendo che in concreto la trasmissione dei dati non sia giustificata da un interesse pubblico. 
 
4.   
La ricorrente lamenta infine che la Corte cantonale avrebbe violato l'art. 29 cpv. 2 Cost., perché non si sarebbe pronunciata sulla seconda ipotesi prevista dall'art. 6 cpv. 2 lett. d LPD (la comunicazione è indispensabile per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia). 
Ora, nel passaggio dell'appello indicato nel ricorso, la ricorrente aveva citato il predetto disposto della LPD e affermato che la liceità della trasmissione di dati all'estero è data quando questa è necessaria per evitare una sanzione di un'autorità e che sarebbe " pacifico che la non comunicazione dei dati in oggetto espone la parte appellante a procedure penali/amministrative negli Stati Uniti ". In risposta a questo argomento la Corte cantonale ha indicato che la volontà della banca di porsi al riparo da procedure statunitensi non è prevalente sull'interesse privato dell'attore, dopo aver rilevato che l'invocazione del Programma in discussione non è sufficiente per rendere attendibile un interesse pubblico o privato alla trasmissione dei dati, perché nell'ipotesi contraria " l'interesse alla diffusione dei dati prevarrebbe sistematicamente sull'opposizione dell'interessato e la protezione della personalità sarebbe vanificata in partenza ". La Corte cantonale ha quindi esaminato, seppure non riferendosi esplicitamente al disposto menzionato dalla ricorrente, l'argomento secondo cui la trasmissione dei dati sarebbe stata giustificata per evitare una sanzione. Ne segue che la censura attinente a una violazione del diritto di essere sentita è infondata. Nella misura in cui la ricorrente abbia inteso pure prevalersi di una violazione dell'art. 6 cpv. 2 lett. d LPD seconda ipotesi in questa sede, occorre rilevare che, a prescindere dalla questione - nemmeno trattata nel ricorso - di sapere se nella procedura svolta innanzi all'U.S. DoJ sia fatto " valere un diritto in giustizia ", basta aggiungere che essa non ha in alcun modo dimostrato che a tal fine la trasmissione dei dati sarebbe indispensabile ("unerlässlich", "indispensable"; cfr. anche sentenza 4A_611/2017 del 26 marzo 2018 consid. 4.4). 
 
 
5.   
Da quanto precede discende che il ricorso si palesa infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 16 aprile 2018 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti