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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_153/2019  
 
 
Sentenza del 16 aprile 2019  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
tutti e quattro patrocinati dagli avv.ti Paolo Bernasconi e Andrea Daldini, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
1. E.________Sagl, 
2. F.________, 
3. G.________, 
tutti e tre patrocinati dall'avv. Claudio Cereghetti, 
4. H.________, 
5. I.________, 
entrambi patrocinati dall'avv. dott. Elio Brunetti, 
6. J.________SA, 
patrocinata dall'avv. dott. Gianmaria Bianchetti, 
opponenti. 
 
Oggetto 
risarcimento danni, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 27 febbraio 2019 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2017.11). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Con petizione 26 luglio 2012 A.________, B.________, C.________ e D.________ hanno convenuto in giudizio innanzi al Pretore del distretto di Lugano la E.________Sagl, F.________, G.________, H.________, I.________ e la J.________SA con un'azione tendente ad ottenere la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 1'523'717.10 (aumentati in sede di conclusioni a fr. 1'596'331.98), oltre accessori, quale risarcimento del danno subito da una colata detritica. Il Pretore ha integralmente respinto la petizione con sentenza 5 dicembre 2016. 
 
2.   
In parziale accoglimento di un appello presentato dagli attori, la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha annullato con sentenza 27 febbraio 2019 la predetta decisione e ha ritornato gli atti di causa al giudice di prime cure per la continuazione della causa nel senso dei considerandi. Contrariamente al Pretore, la Corte cantonale ha ritenuto sufficientemente sostanziate alcune posizioni del danno e ha quindi rinviato la causa al giudice di primo grado affinché completi l'istruttoria con riferimento a tali posizioni ed emani una nuova decisione. 
 
3.   
Con ricorso 3 aprile 2019 A.________, B.________, C.________ e D.________ sono insorti al Tribunale federale chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, in via principale l'annullamento della sentenza di appello e il rinvio dell'incarto alla Pretura di Lugano affinché questa, dopo aver modificato la decisione ordinatoria processuale del 23 luglio 2014, provveda alla completazione dell'istruttoria e all'emanazione di una nuova decisione. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
4.   
 
4.1. La sentenza impugnata, che rinvia la causa al Pretore per completazione dell'istruttoria e nuova decisione, non pone fine al procedimento e non costituisce quindi una decisione finale (art. 90 LTF). Essa non può nemmeno essere considerata una decisione parziale nel senso dell'art. 91 LTF, poiché la Corte cantonale non statuisce formalmente nel dispositivo sulle posizioni del danno ritenute insufficientemente sostanziate nella motivazione del giudizio, ma è una decisione incidentale nel senso dell'art. 93 cpv. 1 LTF (sentenza 4A_655/2015 dell'11 dicembre 2015).  
La pronunzia d'appello può quindi essere immediatamente attaccata al Tribunale federale se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b). Il pregiudizio irreparabile nel senso dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF dev'essere di natura giuridica, e cioè non deve poter essere eliminato (completamente) con una futura decisione favorevole ai ricorrenti; non costituisce per contro un danno irreparabile di natura giuridica un mero inconveniente fattuale quale un allungamento della procedura o un aumento dei suoi costi (DTF 142 III 798 consid. 2.2, con rinvii). 
 
4.2. Nella fattispecie il sussistere dei predetti presupposti non è ravvisabile e i ricorrenti non spendono una parola per dimostrarne l'esistenza. Ne segue che il ricorso si palesa manifestamente inammissibile (DTF 142 V 26 consid. 1.2) e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art 108 cpv. 1 lett. a LTF). Con l'evasione del gravame la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta caduca. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno sostenute dai ricorrenti con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF).  
 
 
 per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 16 aprile 2019 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti