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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_316/2020  
 
 
Sentenza del 16 aprile 2021  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Herrmann, Presidente, 
Marazzi, von Werdt, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Yasar Ravi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, 
patrocinato dall'avv. Giuseppe Gianella, studio legale Mattei & Partners, 
opponente. 
 
Oggetto 
servitù di condotta, responsabilità del proprietario 
di un'opera, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 4 marzo 2020 
dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (11.2019.42). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. A.________ è proprietario della particella n. 139 RFD di X.________, sulla quale sorge la propria abitazione. A nord, il fondo confina con la strada yyy, particella n. 104 RFD di proprietà dello Stato del Cantone Ticino. L'insieme si trova su un ripido pendio, caratterizzato da avvallamenti che convogliano l'acqua piovana verso valle. Uno di questi avvallamenti ha creato, a monte della strada, un canalone che scende perpendicolare alla stessa verso il fondo di A.________. Al punto d'incontro tra il canalone e la strada è posta una camera di raccolta per l'acqua che la fa confluire sotto la carreggiata in una camera di contenimento sita sulla proprietà di A.________, a ridosso del muro stradale di sostegno. Da tale vasca parte una condotta parzialmente interrata che attraversa il fondo di A.________, indi una sottostante particella (la n. 141 RFD) per finire in un tombino a cielo aperto su quest'ultimo fondo, a confine con un'altra strada cantonale, la strada zzz (particella n. 75 RFD), sotto la cui carreggiata scorre un'ulteriore tubazione che scende verso valle attraverso altri fondi. Sulla particella n. 139 RFD di A.________ non è iscritta alcuna servitù di condotta.  
 
A.b. In concomitanza con la ristrutturazione della sua casa, A.________ ha chiesto nel 1997 allo Stato del Cantone Ticino una partecipazione alle spese. La Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio, considerata la necessità di procedere ai lavori di ricostruzione del muro di sostegno della strada cantonale, gli ha concesso un finanziamento di fr. 30'000.--; essa ha inoltre eseguito a proprie spese la copertura della vasca di contenimento sulla proprietà di A.________, precedentemente a cielo aperto, ha formato un pozzetto d'ispezione e ha sostituito i primi 12 m di tubo in cemento che fuoriescono dalla vasca di contenimento.  
 
A.c. A seguito di segnalazioni di A.________ concernenti la comparsa di fessure nel muro di sostegno della strada a monte della sua proprietà, fra febbraio 2010 e fine marzo 2012 la Divisione delle costruzioni ha monitorato strada e piazzale d'accesso alla proprietà, senza rilevare alcun movimento anomalo. Sono seguite richieste di A.________ affinché il Cantone intervenisse sul tubo che fuoriesce dalla vasca di contenimento e che attraversa il suo fondo, poiché i giunti della condotta risultavano deteriorati. Avvalendosi del fatto che il tubo in cemento non è di sua proprietà, bensì del proprietario del fondo, cui incombe la manutenzione, il Cantone ha respinto le richieste.  
 
A.d. Fallito un tentativo di conciliazione, con petizione 20 febbraio 2014 A.________ ha convenuto lo Stato del Cantone Ticino avanti al competente Pretore del Distretto di Bellinzona chiedendo, con conclusioni così riformulate in sede di memoriale conclusivo, in via principale (1) che fosse fatto ordine "allo Stato del Cantone Ticino, Bellinzona, di procedere a proprie spese a misure immediate e finali atte al risanamento della canalizzazione cantonale sul fondo n. 139 RFD di X.________, oltre a un rinforzo puntuale della fondazione in corrispondenza della facciata a valle [sottinteso: dell'abitazione costruita sul fondo medesimo, ndr.], con messa in opera di calcestruzzo in sostituzione così come da perizia giudiziaria 19 dicembre 2016" e (2) che il Cantone venisse obbligato a versargli l'importo di fr. 74'435.-- oltre interessi a titolo di risarcimento dei danni. In via subordinata, A.________ ha chiesto che fosse fatto ordine allo Stato del Cantone Ticino di versargli l'importo di fr. 49'960.-- a titolo di compensazione per i lavori di risanamento, ribadendo peraltro anche la domanda di risarcimento dei danni.  
 
A.e. Il Pretore aggiunto ha respinto la petizione con sentenza 19 febbraio 2019, ponendo spese processuali (per fr. 13'000.--) e ripetibili (per fr. 10'000.--) a carico di A.________.  
 
B.   
Adita da A.________ con appello 20 marzo 2019, la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto il gravame con la qui impugnata sentenza 4 marzo 2020, spese e ripetibili (per fr. 5'000.-- ciascune) a carico di A.________. 
 
C.   
Con ricorso in materia civile del 30 aprile 2020, A.________ (di seguito: ricorrente) insorge contro la pronuncia cantonale postulandone la riforma nei termini principali e subordinati già presentati avanti l'istanza di appello, e chiedendone, in via ancora più subordinata, l'annullamento con conseguente rinvio dell'incarto all'autorità precedente. 
 
Non sono state chieste determinazioni nel merito, ma è stato acquisito l'incarto cantonale.  
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il presente ricorso è rivolto contro una sentenza di ultima istanza cantonale, pronunciata su ricorso (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF). Finale (art. 90 LTF), essa concerne una pretesa di diritto civile (art. 72 cpv. 1 LTF; responsabilità del proprietario di un'opera giusta l'art. 58 CO) di carattere patrimoniale (v., fra le tante, sentenze 4A_38/2018 del 25 febbraio 2019 consid. 1; 4A_189/2018 del 6 agosto 2018 consid. 1.1), il cui valore di lite raggiunge il minimo di legge di fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Introdotto da parte risultata soccombente in sede cantonale, come tale legittimata a ricorrere (art. 76 cpv. 1 LTF), ed entro i termini legali (art. 100 cpv. 1 LTF in combinazione con gli art. 46 cpv. 1 lett. a LTF e con l'art. 1 dell'Ordinanza del 20 marzo 2020 sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia in relazione al coronavirus (COVID-19) [RS 173.110.4]), nell'ottica dei requisiti esposti il gravame appare ricevibile.  
 
1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). 
 
1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).  
Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF. Non basta opporre il proprio punto di vista alle conclusioni del giudizio impugnato; il Tribunale federale non esamina le critiche di carattere appellatorio. Siccome il giudice cantonale fruisce di un grande potere discrezionale nel campo dell'apprezzamento delle prove (e dell'accertamento dei fatti in genere), chi invoca l'arbitrio deve dimostrare che la sentenza impugnata ignora il senso e la portata di un mezzo di prova preciso, omette senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 140 III 264 consid. 2.3). 
 
2.   
Nel quadro dell'azione in responsabilità del proprietario di un'opera incoata dal qui ricorrente contro lo Stato del Cantone Ticino, controversa è la questione preliminare di sapere chi sia proprietario della condotta in cemento che fuoriesce dalla vasca di contenimento e che attraversa il fondo del ricorrente, dalla quale sarebbe uscita l'acqua all'origine degli asseriti danni oggetto della causa. 
 
2.1. Il proprietario di un edificio o di un'altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione (art. 58 cpv. 1 CO). Sono considerati edifici o opere simili ai sensi di questa disposizione legale costruzioni collegate con il terreno in maniera fissa (v.  infra consid. 2.2). Di conseguenza, responsabile per difetti dell'opera è di regola il proprietario del fondo sul quale essa sorge. Originariamente incline a dichiarare responsabili giusta l'art. 58 CO anche altri beneficiari dell'opera (DTF 121 III 448 consid. 2a con numerosi rimandi), la giurisprudenza è evoluta in termini restrittivi: al fine di determinare il soggetto della responsabilità ex art. 58 cpv. 1 CO fa ormai stato essenzialmente il concetto civilistico di proprietà. Eccezioni vanno considerate restrittivamente, e vanno riservate essenzialmente ai casi in cui l'ente pubblico, in virtù della sua particolare posizione, si trovi ad esercitare sull'opera delle prerogative assimilabili alla proprietà: soltanto allora si giustifica trattarlo alla stregua di un proprietario (DTF 121 III 448 consid. 2d; sentenza 4A_189/2018 del 6 agosto 2018 consid. 4.2.2).  
 
2.2. Ove taluno adoperi materiale altrui per costruire sul proprio fondo, o materiale proprio per costruire sul fondo altrui, il materiale diventa parte costitutiva del fondo (art. 671 cpv. 1 CC). Mediante questa formula il legislatore ha espresso il principio secondo il quale tutto ciò che viene combinato in modo fisso e duraturo con il fondo ne diviene parte costitutiva e, di conseguenza, proprietà del proprietario del fondo (art. 641 cpv. 1 CC). La legge prevede eccezioni per condotte: le condotte di allacciamento che si trovano fuori del fondo a cui servono fanno parte dell'impianto da cui provengono o a cui conducono e appartengono al proprietario di questo, salvo disposizione contraria (art. 676 cpv. 1 CC), a condizione tuttavia che il fondo serviente sia gravato con una corrispondente servitù (art. 676 cpv. 2 CC) basata su un accordo scritto (DTF 97 II 326 consid. 4; Rey/Strebel, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. II, 6aed. 2019, n. 15 [per l'accordo con costituzione di proprietà a favore del proprietario dell'opera] risp. n. 16 seg. [per la mera servitù di condotta] ad art. 676 CC). La servitù nasce con la costruzione della condotta se questa è riconoscibile esteriormente. In caso contrario essa nasce con l'iscrizione nel registro fondiario (art. 676 cpv. 3 CC; DTF 121 III 448 consid. 3b con rimandi).  
 
3.   
Il Tribunale di appello, richiamate e confermate per l'essenziale le considerazioni del Pretore aggiunto, ha ribadito che anche in presenza di una condotta riconoscibile esteriormente, la servitù deve essere sorretta da un accordo scritto tra le parti. In proposito, ha constatato che il qui ricorrente non aveva contestato la giurisprudenza e che, in fatto, di un accordo scritto non vi era traccia. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'accordo non poteva sorgere per atti concludenti, nemmeno in considerazione dei mezzi stanziati dal Cantone, nell'evenienza concret a, per i lavori di rinforzo del muro di sostegno stradale e per la copertura della vasca di contenimento sita sul suo fondo: a detta dei Giudici cantonali, un simile accordo deve essere tassativamente espresso, nella forma scritta dell'atto pubblico. In assenza di un tale accordo, non può essere data una proprietà della condotta diversa da quella del titolare del fondo in cui la condotta si trova, in virtù del principio dell'accessione (art. 667 cpv. 2 CC). 
 
4.  
 
4.1. Avanti al Tribunale federale, il ricorrente esordisce con una dettagliata esposizione dei fatti dal suo punto di vista. Non accompagnate da una censura di arbitrario accertamento dei fatti (  supra consid. 1.3), le relative considerazioni non saranno prese in esame.  
 
4.2. In diritto, il ricorrente rimprovera ai Giudici cantonali in primo luogo di aver lasciata irrisolta la questione a sapere se si sia in presenza di una condotta di transito - questione importante, a suo dire, poiché in caso di risposta affermativa sarebbe dimostrato l'interesse preponderante della parte opponente per l'opera.  
 
I Giudici cantonali hanno evaso la critica ritenendola " senza portata pratica", posto che il Pretore aggiunto, sebbene non convinto in fatto, aveva giustamente applicato comunque l'art. 676 cpv. 1 CC
 
Il ricorrente non si confronta del tutto con la motivazione del giudizio cantonale, sicché la sua censura è di primo acchito irricevibile; essa lo è inoltre anche perché egli non spiega quale ruolo il presunto preponderante interesse della parte convenuta all'utilizzo della condotta giochi nell'applicazione dell'art. 676 cpv. 1 CC
 
4.3. Il ricorrente torna poi sulla natura apparente (ai sensi dell'art. 676 cpv. 3 CC) della servitù in questione. Critica il Tribunale di appello per aver negato tale caratteristica "poiché manca la sottoscrizione di un accordo scritto tra le parti".  
 
A ben guardare, i Giudici cantonali non si sono chinati sulla natura apparente o meno della canalizzazione, bensì hanno fondato il proprio giudizio sull'assenza di un qualsiasi accordo scritto: in sua assenza, la visibilità esteriore della condotta sarebbe comunque insufficiente per un'applicazione dell'art. 676 cpv. 3 CC
 
Avanti al Tribunale federale, il ricorrente persiste nell'affermare che il Cantone Ticino sia divenuto proprietario della condotta litigiosa " secondo il principio della buona fede e il comportamento tenuto dal convenuto nell'arco di oltre un decennio". Si richiama a giurisprudenza federale, di cui non dichiara la fonte, secondo la quale se l'iscrizione (sottinteso: di una servitù a Registro fondiario) non è chiara o manca, si deve risalire al fondamento dell'acquisizione, ovvero al contratto costitutivo della servitù; e se il titolo dell'acquisizione non è concludente, il contenuto della servitù può essere determinato anche con riferimento alla maniera nella quale la medesima è stata esercitata in buona fede durante un lasso di tempo sufficientemente lungo e senza contestazione. 
 
L'imprecisione della citazione non è di nocumento per il ricorrente, posto che il principio esposto è noto (art. 738 cpv. 1 e 2 CC; DTF 137 III 145 consid. 3.1; 137 III 444 consid. 2.2; 132 III 651 consid. 8; da ultimo sentenze 5A_109/2020 del 28 ottobre 2020 consid. 3.1.1; 5A_259/2019 del 29 luglio 2020 consid. 5.2). Dove il ricorrente erra, tuttavia, è che tale giurisprudenza concerne la determinazione  dell'estensione e del contenuto della servitù, non la stipulazione della stessa: l'obiezione non scalfisce la correttezza del principio posto alla base della sentenza impugnata, ovvero l'imprescindibilità di un accordo scritto. Riprendendo la motivazione della sentenza impugnata, la pubblicità naturale dovuta alla presenza di una condotta riconoscibile esteriormente sostituisce il difetto di pubblicità risultante dalla mancata iscrizione a Registro fondiario, ma non la mancanza di titolo giuridico - già perché, si aggiunga qui, deve essere possibile stabilire in quale forma la servitù qui in discussione sia stata conclusa, ovvero se con o senza assunzione di proprietà delle condotte da parte del proprietario dell'opera dalla quale esse escono o nella quale esse confluiscono (v. Rey/Strebel, op. cit., n. 15 segg. ad art. 676 CC).  
 
Gli elementi di fatto che il ricorrente richiama relativi all'investimento, anche finanziario, del Cantone Ticino nei lavori indicati (  supra consid. in fatto A.b) possono invero aver suscitato in lui il convincimento che la canalizzazione in questione fosse di proprietà dello Stato, al quale allora incombeva pure la manutenzione. Ma quand'anche ritenuta in buona fede, l'opinione del ricorrente è errata in diritto. È allora superfluo esaminare dettagliatamente il carattere probante delle circostanze da lui addotte, così come senza costrutto sarebbe soffermarsi oltre sulle condizioni della responsabilità del proprietario dell'opera ex art. 58 CO, delle misure di sicurezza a carico del medesimo ex art. 59 CO e sulla pretesa applicabilità dell'art. 54 della legge ticinese del 2 aprile 1975 d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque circa l'obbligo di manutenzione di un impianto (RL/TI 833.100).  
 
5.   
Discende da quanto precede che il ricorso si appalesa infondato e va respinto nella misura della sua ricevibilità, con conseguenza di spese giudiziarie a carico del ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili all'opponente, non incorso in spese della sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF e contrario).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 16 aprile 2021 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini