Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_183/2022
Sentenza del 16 aprile 2024
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Jametti, Presidente,
Kiss, May Canellas,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dagli avv.ti Ivan Paparelli e Giovanna Bonafede,
ricorrente,
contro
B.________ SA,
patrocinata dall'avv. dott. Carlo Vitalini,
opponente.
Oggetto
contratto d'assicurazione,
ricorso contro la sentenza emanata il 15 marzo 2022 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (12.2021.99).
Fatti:
A.
A.a. L'11 febbraio 2014 A.________ aveva stipulato un contratto di leasing, scadente il 1° febbraio 2017, per una Ferrari 458 Italia con un prezzo di catalogo di fr. 243'700.--. Egli aveva assicurato tale veicolo presso la B.________ SA con contratto valido dal 22 novembre 2016. La polizza prevedeva l'assicurazione responsabilità civile, danni da posteggio e infortuni e la copertura casco collisione e parziale. La sera del 19 gennaio 2017 l'autovettura è stata urtata da un trattore su una strada provinciale in Italia e ha subito un danno totale. Il trattore era già stato rimosso dal luogo dell'impatto, quando sono arrivati i carabinieri.
Il 4 aprile 2017 la B.________ SA ha comunicato ad A.________ di rifiutare la copertura assicurativa asserendo, sulla base di una perizia privata, che le dichiarazioni sulle circostanze del sinistro non corrispondevano a quanto realmente accaduto, poiché, quando il trattore ha investito l'autovettura, questa era ferma e l'assicurato non era nell'abitacolo. Nel seguente mese di giugno questi ha invano inviato alla compagnia di assicurazione un rapporto di analisi peritale, che confermava che egli stava guidando la sua automobile quando è avvenuta la collisione con il trattore.
A.b. Con petizione 24 ottobre 2017 A.________ ha convenuto in giudizio innanzi al Pretore del distretto di Lugano la B.________ SA per ottenerne la condanna al pagamento di complessivi fr. 173'076.25 (somma composta di fr. 146'158.-- per il valore del veicolo, fr. 9'055.15 per spese legali, fr. 12'933.60 per i costi della perizia tecnica, fr. 2'000.-- per il rimborso dell'abito danneggiato, fr. 1'500.-- per il noleggio di un'auto sostitutiva e fr. 1'429.50 per il premio assicurativo già corrisposto). Dopo aver respinto il 22 luglio 2020 la richiesta 17 giugno 2020 di assunzione nel senso dell'art. 229 cpv. 1 lett. a CPC del referto di consulenza tecnica in infortunistica depositato innanzi al Tribunale di Varese, dove era pendente il processo incoato da A.________ contro il conducente del trattore e la sua assicurazione di responsabilità civile, il Pretore ha integralmente respinto la petizione con giudizio del 6 maggio 2021.
B.
La II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, un appello dell'attore con sentenza del 15 marzo 2022. La Corte cantonale ha dapprima respinto le richieste di assumere le prove rifiutate dal Pretore, nonché la comunicazione del Ministero pubblico di chiusura dell'istruzione e del successivo decreto di abbandono del procedimento penale avviato nei confronti dell'attore del 4 agosto 2021. Apprezzando le prove agli atti, e segnatamente la perizia fatta allestire innanzi al Pretore, ha poi ritenuto che sono stati suscitati notevoli dubbi sulla dinamica dell'incidente allegata dall'attore. Ha pure considerato che l'attore, attivo in un'altra compagnia di assicurazione, aveva deliberatamente rilasciato dichiarazioni inveritiere nel senso dell'art. 40 LCA. Ha infine aggiunto che la posizione dell'assicurato risultava aggravata dal fatto di avere sempre tentato di occultare la sua sinistrosità (18 sinistri pregressi, di cui nel 2013 due concernenti un'altra Ferrari per complessivi fr. 129'171.40).
C.
Con ricorso in materia civile del 2 maggio 2022 A.________ postula l'annullamento della sentenza di appello e, in sua riforma, l'accoglimento della petizione nel senso che la convenuta sia condannata a versargli fr. 173'076.25, oltre interessi. Lamenta una violazione dell'art. 229 CPC, del suo diritto di essere sentito e del diritto alla prova per la mancata assunzione della "consulenza tecnica" allestita nella procedura italiana e sostiene che la Corte cantonale avrebbe dovuto fondarsi sulla testimonianza del conducente del trattore. Si duole pure di un apprezzamento arbitrario dei fatti segnatamente per quanto attiene alle sue dichiarazioni (in particolare con riferimento a quella di essere stato in movimento al momento della collisione) e al contenuto della perizia giudiziaria.
La B.________ SA propone con risposta 21 giugno 2022 la reiezione del ricorso.
Il 25 gennaio 2023 il ricorrente ha inoltrato la sentenza 13 gennaio 2023 del Tribunale di Varese, resa nella causa che ha intentato contro il conducente del trattore e la sua assicurazione, per dimostrare che l'incidente si è svolto come ha descritto. Con osservazioni 6 febbraio 2023 l'opponente ha comunicato la sua contrarietà all'assunzione di tale giudizio.
Il 19 febbraio 2024 il ricorrente ha presentato al Tribunale federale la relazione di consulenza tecnica d'ufficio del 15 febbraio 2024 ordinata nella procedura di appello innanzi alla Corte di appello di Milano. L'opponente ha espresso la sua opposizione all'assunzione di tale perizia con osservazioni 29 febbraio 2024.
L'8 aprile 2024 il ricorrente ha chiesto l'assunzione agli atti della sentenza 4 aprile 2024 della Corte di appello di Milano.
Diritto:
1.
Il ricorso in materia civile è presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) da una parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 LTF lett. b LTF). Sotto questo profilo il ricorso è ricevibile.
2.
Giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. I documenti concernenti la procedura incoata in Italia e prodotti il 25 gennaio 2023, il 19 febbraio 2024 e l'8 aprile 2024 dal ricorrente a dimostrazione della sua versione sulla dinamica dell'incidente sono posteriori alla sentenza impugnata. Essi sono quindi dei veri nova che non possono essere presi in considerazione ai fini del presente giudizio (DTF 150 III 89 consid. 3.1; 142 V 590 consid. 7.2; 139 III 120 consid. 3.1.2).
3.
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato effettuato in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 149 II 337 consid. 2.3; 147 V 35 consid. 4.2; 140 III 115 consid. 2). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 149 II 337 consid. 2.3; 140 III 16 consid. 1.3.1, con rinvii). Critiche appellatorie sono inammissibili (DTF 148 I 104 consid. 1.5). Se vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86 consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni relative a una fattispecie diversa da quella accertata non possono essere prese in considerazione (DTF 149 II 337 consid. 2.3; 140 III 16 consid. 1.3.1).
Siccome il giudice cantonale fruisce di un grande potere discrezionale nel campo dell'apprezzamento delle prove (e dell'accertamento dei fatti in genere), chi invoca l'arbitrio deve dimostrare che la sentenza impugnata ignora il senso e la portata di un mezzo di prova preciso, omette senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3).
4.
Giusta l'art. 316 cpv. 3 CPC l'autorità giudiziaria superiore può procedere all'assunzione di prove: può ordinare che le prove assunte in prima istanza lo siano di nuovo davanti a lei, assumere prove rifiutate dal Giudice di prima istanza o assumere nuove prove. Tale norma non conferisce all'insorgente il diritto alla riapertura della procedura probatoria e la Corte cantonale può segnatamente rifiutare l'assunzione di una prova in virtù di un suo apprezzamento anticipato, se ritiene che essa non può apportare la prova desiderata o ha raggiunto la convinzione che questa non può portarla a modificare la sua opinione acquisita sulla base delle prove già agli atti (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1 e 4.3.2).
In virtù dell'art. 229 cpv. 1 lett. a LTF nel dibattimento nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se vengono immediatamente addotti e sono sorti soltanto dopo la chiusura dello scambio di scritti o dopo l'ultima udienza di istruzione della causa. Per quanto concerne la tempistica la dottrina dominante ritiene che la reazione della parte istante debba essere rapida e la giurisprudenza di questo Tribunale, che si orienta a un termine per l'adduzione di nuovi fatti e mezzi di prova oscillante fra una e due settimane, ha stabilito che esso, in ogni caso, non può essere fissato senza considerare le circostanze concrete, in particolare la complessità dei nova (v. sentenza 4A_70/2021 del 15 luglio 2021 consid. 4.2, con riferimenti). Trattandosi di una decisione di apprezzamento il Tribunale federale interviene unicamente se la decisione impugnata si distanzia senza motivo dalle regole sviluppate da dottrina e giurisprudenza o ometta di tenere conto di tutti gli elementi pertinenti rispettivamente ne consideri di quelli senza pertinenza. Esso sanziona inoltre le decisioni manifestamente inique o ingiuste nel risultato (DTF 145 III 49 consid. 3.3; 142 III 336 consid. 5.3.2).
4.1. Con riferimento all'assunzione del referto di consulenza tecnica in infortunistica stradale, ordinato dal giudice italiano presso cui era pendente la causa contro il conducente del trattore e la sua assicurazione responsabilità civile, la Corte cantonale non ha ritenuto - come già il Pretore - adempiuto il requisito dell'immediatezza di cui all'art. 229 CPC perché, sebbene sia stato depositato in cancelleria solo il 12 giugno 2020, il referto italiano, datato 26 maggio 2020, era già stato trasmesso alle parti per osservazioni. Essa ha aggiunto che la decisione di primo grado era corretta, poiché l'attore era in malafede per avere atteso l'esito a lui positivo del referto che era stato allestito in una procedura civile in cui la qui convenuta non era parte e non aveva quindi potuto esprimersi. Per quanto riguarda invece le prove proposte unicamente in appello (comunicazione del Ministero pubblico della chiusura dell'istruzione e decreto di abbandono riguardante la procedura penale contro l'assicurato) la Corte cantonale ha indicato che il Procuratore pubblico si era limitato a rilevare l'assenza di sufficienti indizi per ammettere il reato di truffa e che in ogni caso un decreto di abbandono non vincola il giudice civile.
4.2. Il ricorrente afferma che l'istanza di assunzione di nuove prove presentata in Pretura era invece tempestiva, essendo stata inoltrata 5 giorni dopo la data in cui il referto italiano era divenuto definitivo. Sostiene che quest'ultimo avrebbe permesso al perito giudiziario svizzero di confrontarsi con gli accertamenti ivi contenuti e rispondere a ulteriori quesiti. Nega di essere stato in malafede e ritiene che la mancata assunzione della prova proposta avrebbe violato il suo diritto di essere sentito.
4.3. In concreto il ricorrente non sostiene di aver rispettato il termine di 10-14 giorni, ritenuto determinante dalla Corte cantonale, dal momento in cui ha avuto conoscenza del referto italiano per osservazioni né contesta la pertinenza di quel termine. Egli pare invece ritenere che esso cominci unicamente a decorrere dal momento in cui il referto è divenuto definitivo. A torto. Infatti già la relazione trasmessa per osservazioni avrebbe permesso, come desiderato dall'assicurato, al perito giudiziario di confrontarsi con le constatazioni del collega italiano, ricordato che il referto di quest'ultimo non poteva avere valenza di perizia giudiziaria nel senso dell'art. 183 segg. CPC nella procedura svizzera. Del resto, questo Tribunale ha già stabilito che, nel caso in cui il novum sia costituito da una sentenza, il termine in discussione non inizia a decorrere dalla crescita in giudicato di quest'ultima (sentenza 4A_70/2021 del 15 luglio 2021 consid. 4.3, con rinvii). Ne segue che la Corte cantonale non ha violato il diritto federale, negando l'adempimento del requisito dell'immediatezza per la produzione del referto italiano, ciò che esclude una violazione sia del diritto di essere sentito sia del diritto alla prova del ricorrente, atteso che entrambi richiedono una presentazione tempestiva delle prove di cui viene chiesta l'assunzione (DTF 143 III 297 consid. 9.3.2; 143 III 65 consid. 3.2). In queste circostanze non occorre esaminare se anche il rimprovero di malafede sia giustificato. Il ricorrente non contesta invece le considerazioni della sentenza impugnata con cui la Corte cantonale ha rifiutato l'assunzione dei documenti scaturiti dalla procedura penale. Ne segue che questa sentenza considera unicamente le censure dirette contro le prove che sono già state ammesse nella procedura cantonale.
5.
L'obbligo di allegare e provare il caso di assicurazione è a carico di colui che fa valere una pretesa nei confronti dell'assicuratore. Tale prova è spesso connessa a delle difficoltà e se sussiste uno stato di necessità probatorio, come accade ad esempio regolarmente nell'ambito di un'assicurazione contro i furti, l'assicurato beneficia di un alleggerimento del grado della prova e deve dimostrare la realizzazione dell'evento assicurato unicamente con verosimiglianza preponderante (DTF 148 III 105 consid. 3.3.1; 130 III 321 consid. 3.2). Se l'assicuratore riesce, nell'ambito della controprova, a suscitare notevoli dubbi concernenti l'esposizione dei fatti dell'assicurato, la prova principale di quest'ultimo è fallita (DTF 130 III 321 consid. 3.4; sentenze 4A_76/2020 del 9 giugno 2020 consid. 3.2, con rinvii; 4A_327/2018 del 23 maggio 2019 consid. 3.1).
5.1. La Corte cantonale ha ritenuto che la versione dell'attore concernente la dinamica dell'incidente non era preponderantemente verosimile in ragione di una serie di circostanze emergenti segnatamente dalla perizia giudiziaria e dai punti rimasti oscuri nel racconto dell'assicurato, che suscitano notevoli dubbi sulla versione da lui fornita. Riferendosi alle risultanze della perizia giudiziaria, la Corte cantonale ha rimproverato all'attore di essersi limitato a proporre una sua " libera, personale e soggettiva interpretazione delle sue conclusioni ", mentre il Pretore aveva rettamente considerato che il referto aveva evidenziato manifeste contraddizioni con le dichiarazioni dell'attore riferite alla velocità a cui circolava al momento della collisione. Osserva che dalla perizia risulta che l'auto era verosimilmente ferma o sul punto di fermarsi, mentre l'attore aveva dichiarato alla convenuta di viaggiare a 45 km/h al momento dell'impatto e aveva allegato solo con le conclusioni - e quindi tardivamente - di avere frenato. Per quanto concerne la presenza dell'attore nel suo veicolo rileva, sempre basandosi sulla perizia, che appare poco plausibile che nei stimati due secondi intercorsi dal momento in cui il trattore era visibile e l'impatto, il conducente dell'auto sia riuscito a fermare il veicolo frenando e abbia - come ha preteso - potuto rannicchiarsi sul sedile del passeggero. Ha anche ritenuto inverosimile - come già il Pretore, le cui considerazioni sono state reputate contestate in modo carente - che l'assicurato non abbia riportato lesioni visibili dalla collisione che ha provocato un danno totale al veicolo, la rottura dei finestrini e il blocco repentino della cintura di sicurezza, i certificati medici agli atti descrivendo solo una lieve sintomatologia. Il perito aveva inoltre indicato che la posizione finale dell'automobile non corrispondeva alla traiettoria naturale per affrontare il tornante in salita. In queste circostanze, indica la Corte cantonale, il Pretore non aveva violato il diritto federale per non essersi fondato sulla deposizione del conducente del trattore, che era rimasto silente su diversi aspetti concernenti la dinamica dell'incidente e aveva sottaciuto di essere stato convenuto giudizialmente in Italia, segnatamente perché essa da sola era inidonea a sovvertire le risultanze peritali.
5.2. Il ricorrente lamenta che la Corte cantonale ha arbitrariamente escluso, come già il Pretore, la deposizione del conducente del trattore, unico testimone dell'incidente e semmai interessato a narrare una dinamica che lo esonerava da ogni responsabilità. Afferma che la perizia sarebbe invece unicamente fondata su ipotesi teoriche, che non arrivano al grado della verosimiglianza preponderante. Sostiene inoltre che non vi sarebbero punti oscuri nella sua esposizione, poiché l'opponente avrebbe dovuto provare, senza riuscirvi, l'assenza di residui di polvere degli airbag sui suoi abiti, la necessità di dover percorrere una strada diversa per raggiungere Varese e l'impossibilità per il conducente del trattore di spostare quest'ultimo (nonostante i freni asseritamente difettosi) e di tagliare la cintura di sicurezza della Ferrari per farlo uscire dalla vettura. I certificati medici agli atti attesterebbero inoltre una sintomatologia compatibile con l'incidente.
5.3. Nella fattispecie non si misconosce che la testimonianza del conducente del trattore depone a favore dell'esistenza di un caso di assicurazione come illustrato nel ricorso. Ciò non è però decisivo ai fini del presente giudizio, atteso che la Corte cantonale non è incorsa nell'arbitrio ritenendo che con la perizia giudiziaria sono stati suscitati notevoli dubbi sull'esistenza di un sinistro come quello confermato dal menzionato teste. Il ricorrente, che peraltro ignora i rimproveri mossigli dalla Corte cantonale per quanto concerne la carente motivazione del suo appello, sostiene invero che la perizia giudiziaria sia stata apprezzata in modo arbitrario: egli si limita tuttavia a fornire una propria valutazione della stessa, completata con delle personali deduzioni segnatamente per quanto riguarda il funzionamento delle cinture di sicurezza, del tutto inidonea a dimostrare l'asserito arbitrio. Altrettanto appellatoria risulta l'argomentazione ricorsuale attinente alle conseguenze che l'incidente ha e avrebbe dovuto avere sul corpo dell'assicurato. In queste circostanze non soccorre il ricorrente nemmeno affermare che l'opponente avrebbe fallito il proprio onere probatorio riguardo ai punti oscuri della dinamica dell'incidente, atteso che spettava piuttosto all'assicurato medesimo dimostrare tali fatti nell'ambito della prova del preteso caso di assicurazione. Essendo la prova principale dell'assicurato fallita, non occorre esaminare le censure dirette contro le considerazioni - aggiuntive - della Corte cantonale concernenti l'elevata sinistrosità dell'attore, che questi afferma di non aver celato, né le sue considerazioni sugli svantaggi finanziari subiti dal sinistro.
6.
Da quanto precede discende che il ricorso si palesa, nella misura in cui risulta ammissibile, infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 2 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 5'500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Il ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 6'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 16 aprile 2024
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Jametti
Il Cancelliere: Piatti