Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_176/2025
Sentenza del 16 aprile 2025
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Bovey, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________ AG,
patrocinata dall'avv. Hugo Haab,
ricorrente,
contro
Ufficio di esecuzione sede di Locarno,
via della Posta 9, 6601 Locarno,
B.________,
patrocinata dall'avv. Joël Crettaz,
opponente.
Oggetto
precetto esecutivo,
ricorso contro la sentenza emanata il 19 febbraio 2025 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2025.6).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Nell'ambito della procedura esecutiva promossa dalla B.________ nei confronti della A.________ AG per l'incasso di fr. 2'659'620.60 oltre interessi, con sentenza 19 febbraio 2025 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato il 29 ottobre 2024 dall'escussa contro l'operato dell'Ufficio di esecuzione sede di Locarno, e meglio contro la notifica in via rogatoria del precetto esecutivo emanato il 22 giugno 2023 dal Betreibungsamt Seeland Dienststelle Biel/Bienne. Per l'autorità di vigilanza il ricorso era infatti tardivo, dato che l'escussa aveva ammesso di aver avuto conoscenza del precetto esecutivo già il 10 ottobre 2024 con la ricezione della comunicazione del Regionalgericht Berner Jura-Seeland relativa all'apertura della causa di fallimento.
Mediante ricorso in materia civile 28 febbraio 2025 la A.________ AG ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, postulando - previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame - di annullarla.
Con osservazioni 13 marzo 2025 sia l'Ufficio di esecuzione sede di Locarno che l'opponente hanno chiesto di respingere l'istanza volta alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso.
2.
2.1. La parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF). Il giudice dell'istruzione stabilisce un congruo termine per il versamento dell'anticipo. Se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio. Se l'anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza (art. 62 cpv. 3 LTF). Il termine per il versamento di anticipi è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale (art. 48 cpv. 4 LTF).
2.2. Con decreto 4 marzo 2025 la ricorrente è stata invano invitata a versare un anticipo delle spese giudiziarie pari a fr. 2'500.-- entro il 17 marzo 2025.
Con decreto 21 marzo 2025 alla ricorrente è quindi stato impartito un termine suppletorio ai sensi dell'art. 62 cpv. 3 LTF scadente in data 1° aprile 2025. In tale decreto si precisava che " Entro il termine non prorogabile indicato, l'anticipo deve essere fornito in contanti oppure, in favore della cassa del Tribunale federale (conto postale 10-674-3), tramite versamento effettuato ad un ufficio postale svizzero così come - in caso di ordine di pagamento alla posta o ad una banca - mediante addebitamento di un conto postale o bancario in Svizzera della parte ricorrente/istante o del suo rappresentante (art. 48 cpv. 4 LTF). Qualora impartisca un ordine di pagamento, la parte ricorrente/istante è tenuta ad inoltrare alla cassa del Tribunale federale, entro 10 giorni dalla scadenza del termine suppletorio non prorogabile, un'attestazione di Postfinance o della banca che certifichi l'avvenuto addebito sul conto postale o bancario, entro il termine assegnato, dell'importo richiesto. Se questa attestazione non viene inoltrata e se l'anticipo delle spese non viene accreditato sul conto della cassa del Tribunale federale entro il termine suppletorio, il Tribunale federale dichiara il rimedio giuridico inammissibile per assenza di prove riguardo al tempestivo versamento dell'anticipo (art. 62 cpv. 3 LTF) ".
La cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo di fr. 2'500.-- è stato accreditato sul suo conto - mediante un
pagamento istantaneo da parte dell'amministratore unico della ricorrente - in data 2 aprile 2025, e quindi dopo la scadenza del termine suppletorio. Al Tribunale federale non è inoltre pervenuta alcuna attestazione che certifichi l'addebitamento entro il termine assegnato.
In queste circostanze, conformemente alla comminatoria figurante nel decreto 21 marzo 2025, il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF; v. sentenze 4F_31/2024 del 27 gennaio 2025 consid. 2 e 3; 4A_70/2023 dell'11 aprile 2023 consid. 3; 5A_714/2018 del 24 ottobre 2018 consid. 2).
3.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.
L'emanazione della presente sentenza rende priva di oggetto la richiesta volta al conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso.
Le spese giudiziarie e le ripetibili (per le osservazioni dell'opponente all'istanza sull'effetto sospensivo; v. sentenza 5A_53/2024 del 6 marzo 2024 consid. 3) seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1-3 LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
4.
Comunicazione ai partecipanti al procedimento, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, e per conoscenza al Regionalgericht Berner Jura-Seeland.
Losanna, 16 aprile 2025
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini