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[AZA 3] 
 
4C.67/2000 
 
I CORTE CIVILE 
*************************** 
 
16 maggio 2000 
 
Composizione della Corte: giudici federali Walter, presidente, 
Klett, Rottenberg Liatowitsch. 
Cancelliere: Ponti. 
 
______ 
Visto il ricorso per riforma del 3 marzo 2000 presentato dalla Artesystems Wall Technologies S.A., Vezia, attrice, contro la sentenza emanata il 1° febbraio 2000 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone la ricorrente aGiorgio A l b e r- t i, Muralto, convenuto, patrocinato dall'avv. John Rossi, Lugano, in materia di contratto di collaborazione (disconoscimento di debito); 
Ritenuto in fatto : 
 
A.- In data 16 dicembre 1994 le società Artesystems Wall Technologies S.A., Tecnowall S.A. e Themalam S.A. (denominate in breve "Gruppo") hanno concluso con il Dr. Giorgio Alberti un contratto definito "di collaborazione", secondo il quale Alberti - designato quale direttore commerciale retroattivamente al 1° settembre 1994 - si impegnava a seguire tutte le attività commerciali del Gruppo in Svizzera (ad eccezione di alcuni cantoni) e all'estero a partire dal 1° gennaio 1995. 
 
Le parti hanno concordato una rimunerazione pari al 3% su tutte le commesse acquisite dal Gruppo sino ad una cifra d'affari annuale di 6 milioni di franchi. Oltre questa cifra, la percentuale avrebbe subito una riduzione al 2% (sino ai 10 milioni di franchi), rispettivamente, all'1% (per importi superiori ai 10 milioni di franchi). 
 
Il 13 giugno 1996 la Artesystems Wall Technologies ha concluso con la Mabetex Project Engineering S.A. un contratto di appalto per il rivestimento delle facciate dell' Hotel Golden Ring di Mosca, per un valore complessivo di fr. 4'800'000.--. Conformemente alle clausole contrattuali, Alberti ha preteso il pagamento dell'importo di fr. 
153'360.--, corrispondente al 3% del valore del contratto d'appalto citato, oltre al 6,5% di IVA. Di fronte al rifiuto del pagamento, egli ha avviato una procedura esecutiva nei confronti della Artesystems Wall Technologies S.A. per un'importo di fr. 146'970.-- oltre ad interessi e spese. 
 
La tempestiva opposizione dell'escussa è stata respinta dal Pretore del Distretto di Lugano con sentenza 30 settembre 1997; questo giudizio è stato in seguito confermato dalla Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale d'appello il 17 aprile 1998. 
 
B.- Il 13 maggio 1998 la Artesystems Wall Technologies S.A. ha introdotto un'azione di disconoscimento del debito, che è stata respinta dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, con giudizio 30 agosto 1999, pronunciando pertanto il rigetto definitivo dell'opposizione al P.E. 
n. 553517. 
 
Adita dall'attrice, la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accolto l'appello limitatamente all'importo di fr. 2'970.-- oltre interessi del 5% a decorrere dal 28 giugno 1996. Per il resto, la Corte cantonale ha riconosciuto la pretesa del convenuto per fr. 
144'000.--, corrispondenti al 3% dell'importo di fr. 
4'800'000.--, ritenuto che quest'ultima somma non è stata contestata dalle parti. 
 
C.- Contro tale decisione, il 3 marzo 2000 l'attrice ha interposto ricorso per riforma al Tribunale federale chiedendo la modifica della sentenza nel senso di accertare l'inesistenza delle pretese del convenuto volte ad ottenere il pagamento di fr. 144'000.-- oltre interessi del 5% dal 28 giugno 1996, nonché fr. 300.-- di tasse di giudizio e fr. 2'000.-- di ripetibili assegnate in sede di rigetto provvisorio dell'opposizione. A sostegno della propria impugnativa, l'attrice osserva che il convenuto non si è per nulla adoperato a procacciare dei contratti durante il periodo contemplato dal contratto di collaborazione, tantomeno per quel che riguarda la commessa dell'Hotel Golden Ring di Mosca. Ritiene pertanto contrario al senso della giustizia dover corrispondere l'elevata cifra richiesta dal convenuto. L'attrice ravvisa nella decisione della Corte cantonale una violazione degli articoli 412 e segg. CO e 8 CC, dal momento che questa avrebbe a torto escluso l'applicazione delle normative che regolano il contratto di mediazione. 
 
 
Nella sua risposta al ricorso la parte convenuta postula invece la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata. 
 
Considerando in diritto : 
 
1.- Chiamato a statuire quale istanza di riforma il Tribunale federale fonda il suo giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima istanza cantonale, a meno che siano state violate disposizioni federali in materia di prove, che debbano essere rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta o che si renda necessario un complemento degli stessi (art. 63 e 64 OG; DTF 123 III 110 consid. 2, 115 II 484 consid. 2a). Fatte salve queste eccezioni, censure contro gli accertamenti di fatto (art. 43 cpv. 3 e 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF 120 II 280 consid. 6c) o contro la valutazione delle prove eseguiti dall'autorità cantonale (DTF 122 III 26 consid. 4a/aa pag. 32) sono inammissibili. 
 
Le critiche relative ai fatti devono, ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 lett. c e d OG, essere debitamente specificate e indicare gli atti cui si riferiscono; quelle relative alla censura di svista manifesta esigono in particolare l'indicazione esatta sia dell'accertamento criticato che del passo dell'atto che lo contraddice (DTF 115 II 399). 
 
a) L'attrice censura come svista manifesta l'assunto della Corte cantonale secondo il quale non avrebbe contestato l'ammontare della pretesa del convenuto, né la sua base di calcolo. Essa asserisce infatti di aver precisato sia in sede di petizione, sia in quella di appello (a titolo esemplificativo cita il punto 4 di quest'ultimo atto) che la pretesa fatta valere dal convenuto era contestata per intero. 
 
L'attrice non ha tuttavia dimostrato di avere eccepito in modo formalmente corretto il metodo di calcolo della rimunerazione dovuta al convenuto, essendosi limitata - nel passaggio indicato - ad una contestazione generica sulla sua esigibilità. Essa misconosce il fatto che, giusta gli art. 63 cpv. 2 seconda frase e 55 cpv. 1 lett. d OG, una svista manifesta si verifica solo quando l'autorità cantonale ha del tutto ignorato oppure mal letto o ancora considerato in modo incompleto un'allegazione o un documento prodotto agli atti come mezzo di prova (DTF 113 II 522 consid. 4b, 104 II 68 consid. 3b, pag. 74). Non ci si può per contro richiamare alla svista manifesta per ottenere che vengano prese in considerazione contestazioni non sufficientemente motivate dal profilo formale. 
 
b) La Corte cantonale ha ammesso - in accordo con quanto asserito dall'attrice - che il convenuto non ha in effetti portato la prova diretta dell'esecuzione del contratto. 
Sulla scorta del tenore del contratto e dell'assenza agli atti di reclami o ammonimenti nei confronti del direttore, essa ha comunque concluso per l'infondatezza degli argomenti sollevati dall'attrice a questo riguardo. Ha pure accertato che le risultanze istruttorie non ostano alla tesi che il convenuto abbia fornito le prestazioni pattuite contrattualmente nell'interesse dell'attrice. 
 
In questa valutazione l'attrice ravvisa una violazione dell'art. 8 CC; a suo dire incombe infatti anzitutto al convenuto, creditore nella fattispecie, dimostrare l' esistenza e l'esigibilità del suo credito, e non a lei dimostrare il contrario. 
 
Così facendo perde però di vista la portata della norma invocata: l'art. 8 CC disciplina infatti il diritto alla prova e non il successivo apprezzamento probatorio. In altri termini, non prescrive al giudice come valutare le risultanze dell'istruzione: tale problema è regolato dall' ordinamento cantonale e non da quello federale (DTF 114 II 289 consid. 2a). L'art. 8 CC diventa pertanto privo di oggetto quando, come nel caso concreto, l'apprezzamento delle prove convince il giudice dell'esposizione dei fatti e che un fatto è accertato (DTF 119 II 114 consid. 4c con rinvii). 
 
2.- L'attrice critica la decisione cantonale in merito alla qualifica giuridica del contratto; a suo avviso il contratto cosiddetto di "collaborazione" va a tutti gli effetti considerato come un contratto di mediazione ai sensi degli art. 412 e segg. CO, giusta il quale la rimunerazione sarebbe dovuta unicamente per i contratti che sono stati conclusi grazie alla specifica attività di mediatore del convenuto. 
 
La Corte cantonale, rilevata l'assenza di ogni indicazione della reale volontà delle parti al momento della sottoscrizione del contratto, ha determinato la loro presunta volontà secondo il principio dell'affidamento. Si è quindi riferita al senso che il destinatario - nella fattispecie Alberti - poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'attrice, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto (DTF 123 III 165 consid. 3a, pag. 168). Sulla scorta del tenore del contratto e del contesto nel quale si inserisce, ha concluso che quella che nel testo viene definita "commissione" è la controprestazione del convenuto a favore del Gruppo quale suo supervisore e direttore commerciale, calcolata sulla cifra d'affari, indipendentemente dal fatto che gli appalti siano stati procurati o meno per il tramite di una sua intermediazione. 
 
Questa interpretazione è conforme al diritto federale. 
Nella misura in cui l'attrice contesta la qualifica giuridica del contratto, essa sembra infatti dimenticare che le parti possono liberamente stabilire il contenuto del loro contratto, purché non ledano disposizioni di diritto imperativo, circostanza esclusa nella fattispecie. Né giova alla ricorrente prevalersi dell'utilizzo nel contratto del termine di "commissione" per designare la retribuzione del convenuto, dal momento che la definizione legale della rimunerazione nel contratto di mediazione sarebbe semmai "mercede". L'attrice non può dedurre dunque alcunché a proprio favore dai termini utilizzati nel contratto, posto che questi risultino decisivi per il giudizio. 
 
3.- Alla Corte cantonale non può quindi venir rimproverata una violazione del diritto federale per aver - sulla scorta dei fatti accertati e vincolanti per il Tribunale federale - riconosciuto la pretesa del convenuto senza che sia stata portata la prova di un'attività di intermediazione. 
 
Il ricorso per riforma è respinto poiché infondato. 
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG) e sono pertanto poste a carico della parte attrice. 
La stessa dovrà corrispondere al convenuto adeguate indennità per ripetibili. 
 
 
Per questi motivi 
 
visto l'art. 36a OG 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Il ricorso è respinto e di conseguenza la sentenza impugnata viene confermata. 
 
2. La tassa di giustizia di fr. 5'500.-- è posta a carico dell'attrice, la quale rifonderà al convenuto fr. 
6'000.-- per ripetibili della sede federale. 
 
3. Comunicazione all'attrice, al patrocinatore del convenuto e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 16 maggio 2000 VIZ 
 
In nome della I Corte civile 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
Il Cancelliere,