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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_350/2008 /biz 
 
Sentenza il 16 maggio 2008 
Corte di diritto penale 
 
Composizione 
Giudice federale Schneider, presidente, 
cancelliera Ortolano. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinata dall'avv. Martino Luminati, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente, patrocinato dall'avv. Enrico Bonfanti, 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere (falsità in documenti, falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari), 
 
ricorso in materia penale contro la decisione emanata 
il 26 marzo 2008 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
 
1. 
Con sentenza del 26 marzo 2008, la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) dichiarava irricevibile l'istanza di promozione dell'accusa presentata da A.________ contro B.________ per titolo di falsità in documenti e falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari. 
 
A.________ impugna la decisione dell'ultima istanza cantonale con ricorso in materia penale al Tribunale federale. Postula il suo annullamento e il rinvio dell'incarto al Procuratore pubblico per l'apertura di un'istruttoria penale e, in subordine, alla CRP per nuova decisione. 
 
Non sono state chieste osservazioni al gravame. 
 
2. 
Secondo l'art. 81 cpv. 1 LTF, ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a) e ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (lett. b). La via del ricorso in materia penale è preclusa al semplice danneggiato, ossia a colui che non è né accusatore privato, né vittima LAV, né querelante giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 4-6 LTF (DTF 133 IV 228). Infatti, la pretesa punitiva spettando unicamente allo Stato, il danneggiato, come pure il denunciante o la parte lesa, non possono prevalersi di un interesse giuridico ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF. Nella fattispecie, la ricorrente chiede la promozione dell'accusa per reati di falsità in atti e contro i doveri d'ufficio e professionali. Si tratta di infrazioni che non fondano la qualità di vittima LAV, l'insorgente è quindi una semplice denunciante. Nel gravame afferma di essere legittimata a pretendere che la sua proprietà sia protetta da eventuali azioni penalmente rilevanti che la possono danneggiare, pertanto, negando la necessità di un'istruttoria penale, la decisione impugnata la lede nei suoi interessi giuridicamente protetti. Inoltre, in caso di accoglimento del suo ricorso, il giudizio della CRP verrebbe annullato e con esso anche le spese di procedura e le ripetibili addossatele in sede cantonale, ciò che le conferirebbe la legittimazione ricorsuale ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF. In realtà, la ricorrente riesce a dimostrare di avere unicamente un interesse di fatto all'annullamento della decisione contestata, ma non un interesse giuridicamente protetto. A tal fine, avrebbe dovuto far valere che l'atto impugnato viola una disposizione legale il cui scopo è proteggere i suoi interessi e che, di conseguenza, le accorda un diritto soggettivo (Marc Thommen, Bundesgerichtsgesetz, Commentario basilese, Basilea 2008, n. 3 ad art. 81 LTF). Non avendo dimostrato di avere un interesse giuridicamente protetto alla modifica o all'annullamento della sentenza della CRP, all'insorgente non può essere riconosciuta la legittimazione ricorsuale. 
 
3. 
Da quanto appena esposto risulta che il ricorso proposto da A.________ dev'essere dichiarato manifestamente inammissibile e può pertanto essere evaso mediante la procedura semplificata dell'art. 108 LTF
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono di conseguenza poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 16 maggio 2008 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: 
 
Schneider Ortolano