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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_445/2013 
 
Sentenza del 16 maggio 2013 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudice federale Zünd, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ SA, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Dichiarazione d'imposta 2011, multa disciplinare, 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'8 aprile 2013 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
 
A. 
Dopo un iter che non occorre qui rievocare, l'8 aprile 2013 la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il ricorso presentato il 20 febbraio precedente dalla A.________ SA contro la decisione su reclamo emessa l'11 febbraio 2013 dall'Ufficio tassazione delle persone giuridiche (UTPG), con cui detta autorità confermava l'irrogazione di una multa disciplinare di fr. 100.-- per mancato inoltro entro i termini concessi della dichiarazione d'imposta 2011. 
 
B. 
Il 9 maggio 2013 la A.________ SA ha esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso con cui chiede che, in accoglimento del gravame, le spese processuali addossatele in sede cantonale siano annullate. 
Non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti. 
 
Diritto: 
 
1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43). 
 
2. 
2.1 Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245.) Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (cfr. DTF 121 III 397 consid. 2a pag. 400). 
 
2.2 Nella presente fattispecie, la ricorrente chiede che le spese processuali messe a suo carico in sede cantonale siano annullate. Essa tuttavia omette completamente di confrontarsi, nelle debite forme (art. 42 cpv. 2 LTF), con le argomentazioni sviluppate dalla Camera di diritto tributario, limitandosi ad oppore la propria versione dei fatti. Ne discende che in mancanza di un'argomentazione topica che risponda alle motivazioni del giudizio contestato, il ricorso non può essere considerato ricevibile e sfugge di conseguenza ad un esame di merito (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.). 
 
2.3 Per i motivi illustrati, il gravame si avvera manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 108 LTF
 
3. 
Le spese seguono la soccombenza (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF). Non si accordano invece ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alla ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo. 
 
Losanna, 16 maggio 2013 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Zünd 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud