Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4D_23/2018  
 
 
Sentenza del 16 maggio 2018  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________SA, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Manuela Fertile, 
opponente, 
 
Oggetto 
conseguenze della fine del rapporto di lavoro, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 6 marzo 2018 
dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (16.2015.75). 
 
 
Considerando:  
che verso la fine del mese di maggio 2010 è terminato il rapporto di lavoro fra la A.________SA e la parrucchiera B.________; 
che il 6 maggio 2013 B.________ ha ottenuto dal Giudice di pace del circolo di Lugano il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta dalla A.________SA al precetto esecutivo fattole notificare per l'incasso dell'importo di fr. 2'324.20 composto dello stipendio del mese di maggio 2010, della liquidazione delle vacanze e degli assegni familiari; 
che con decisione 29 settembre 2015 il predetto Giudice di pace ha respinto l'azione di disconoscimento del debito inoltrata dalla A.________SA, in cui questa compensava il credito della lavoratrice con un'indennità e una pretesa di risarcimento del danno suppletivo fondate su un abbandono del posto di lavoro; 
che la Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, con sentenza 6 marzo 2018, respinto il reclamo presentato dalla A.________SA contro l'appena menzionato giudizio; 
che la Corte cantonale ha ritenuto il contratto di lavoro sciolto consensualmente, perché le circostanze dell'abbandono del posto di lavoro erano poco chiare e la A.________SA non ha sollecitato la dipendente a riprendere il lavoro, avvisandola delle possibili conseguenze in caso di omissione; 
che la A.________SA è insorta al Tribunale federale con ricorso del 18 aprile 2018; 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti; 
che non essendo raggiunto il valore di lite previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF per l'inoltro di un ricorso in materia civile la decisione impugnata è unicamente suscettiva di un ricorso sussidiario in materia costituzionale; 
che giusta l'art. 118 LTF il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (cpv. 1) e può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 116 LTF (cpv. 2); 
che con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può solo essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF); 
che pertanto nel gravame, pena la sua inammissibilità, occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1); 
che tali requisiti non sono adempiuti nella fattispecie, poiché invano si cerca nel ricorso una qualsiasi censura riferita alle summenzionate considerazioni della sentenza impugnata con cui viene fatta valere la violazione di un diritto costituzionale, la ricorrente limitandosi in sostanza a proporre una propria interpretazione sia delle norme - di mero rango legislativo - del Codice delle obbligazioni sia dei suoi obblighi e a ribadire l'esistenza di un abbandono del posto di lavoro da parte della dipendente; 
che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si palesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF); 
che le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
 per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 16 maggio 2018 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti