Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_255/2024
Sentenza del 16 maggio 2024
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Kneubühler, Presidente,
Müller, Merz,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
Residenza A.________ SA,
patrocinata dagli avv.ti Philip Jackson e Clarissa Indemini,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinata dall'avv. Rossano Bervini,
Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, piazza Governo 6, casella postale 2170, 6501 Bellinzona,
Municipio di Lugano, piazza della Riforma 1, 6900 Lugano.
Oggetto
Licenza edilizia,
ricorso contro la sentenza emanata il 14 marzo 2024
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2023.284).
Fatti:
A.
La Residenza A.________ SA (in seguito: Residenza) è proprietaria delle particelle vvv, www, xxx nonché comproprietaria della yyy di Lugano, sezione di Castagnola, attribuite alla zona edificabile R2a. Il 22 luglio 2009, raccolto l'avviso favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, il Municipio ha rilasciato alla Residenza la licenza edilizia per la costruzione di un complesso residenziale di quattordici unità abitative. L'accesso all'autorimessa era previsto attraverso una rampa elicoidale. Il 13 novembre 2013 il Municipio ha approvato una variante volta a sostituire la rampa elicoidale con una diretta e parzialmente coperta. Il 15 settembre 2015 la Residenza ha inoltrato una variante in corso d'opera concernente la formazione di quattro appartamenti monolocali. Il 17 dicembre 2015 ha presentato un'ulteriore variante inerente alla formazione di una rampa d'accesso parzialmente coperta. Contro queste varianti B.________, proprietaria del fondo confinante zzz, ha interposto opposizione. Il 24 maggio 2016 il Municipio, respinta l'opposizione, ha rilasciato un permesso edilizio per le due varianti. Adito dall'opponente, con risoluzione del 24 maggio 2017 (n. 2371) il Consiglio di Stato ha annullato integralmente la licenza edilizia del 24 maggio 2016. Con decisione dell'11 giugno 2019 (inc. n. 52.2017.356) il Tribunale cantonale amministrativo, accertata l'impossibilità di autorizzare la rampa, opera fondamentale per la realizzazione dell'autorimessa e, di riflesso, dell'intero complesso edilizio, ha respinto un ricorso inoltrato dalla Residenza contro la risoluzione governativa. La sentenza è passata in giudicato incontestata.
B.
Il 18 dicembre 2020 la Residenza ha inoltrato una domanda di costruzione, nella forma della notifica, per la formazione di una nuova piscina esterna al servizio di un appartamento, che verrebbe posata sulla soletta (attualmente allo stato grezzo) del corpo di fabbrica terminale della rampa. Alla domanda si è opposta B.________. Preso atto dell'avviso favorevole della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo, il 12 maggio 2022 il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia per la piscina, asserendo che l'opera non interferirebbe con le procedure allora pendenti. Con risoluzione del 12 luglio 2023 il Consiglio di Stato ha respinto un ricorso presentato dalla vicina. Adito da B.________, con sentenza del 14 marzo 2024 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha accolto il ricorso e annullato la risoluzione governativa del 12 luglio 2023 e la licenza edilizia del 12 maggio 2022.
C.
Avverso questo giudizio la Residenza inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico e un ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale. Chiede di annullare la sentenza impugnata e di confermare la risoluzione governativa e la licenza edilizia.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con pieno potere cognitivo se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 148 I 160 consid. 1; 148 V 265 consid. 1.1).
1.2. Presentato tempestivamente contro una decisione dell'ultima istanza cantonale in ambito edilizio, il ricorso in materia di diritto pubblico è notoriamente di massima ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e 100 cpv. 1 LTF (DTF 133 II 409 consid. 1.1). Ne segue che il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) è inammissibile.
1.3. Come ancora si vedrà, la decisione impugnata non pone di per sé fine al progetto edilizio in esame, visto che la ricorrente parrebbe voler nondimeno realizzare il complesso residenziale e la rampa di accesso. Al riguardo essa non si esprime tuttavia sul fatto che, in tal caso, si sarebbe in presenza di una decisione incidentale, che concerne solo una parte del progetto edilizio globale, né essa sostiene che sarebbero adempiute le condizioni previste dall'art. 93 cpv. 1 LTF, in particolare quella del pregiudizio giuridico irreparabile (DTF 149 II 476 consid. 1.2.1 e rinvii; 149 II 170 consid. 1.2 e 1.3; sentenza 1C_64/2023 del 9 novembre 2023 consid. 1.4). Il semplice prolungamento della procedura o l'aumento dei costi collegati alla causa non bastano infatti a fondare un simile pregiudizio, ricordato che il Tribunale federale deve occuparsi di massima solo una volta di una causa (DTF 148 IV 155 consid. 1.1; 144 III 475 consid. 1.2 e rinvii). Né si è in presenza di una decisione parziale ai sensi dell'art. 91 LTF, ritenuto che, come si vedrà, la piscina è strettamente connessa con la questione della mancata autorizzazione della rampa di accesso. Visto l'esito del gravame, la questione non dev'essere esaminata oltre.
2.
2.1. Nella decisione impugnata è stato accertato che il 22 luglio 2009 il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia per la costruzione di un complesso residenziale, il cui accesso all'autorimessa era previsto attraverso una rampa elicoidale e, in data 13 novembre 2013, il permesso per una rampa diretta. Il 15 settembre 2015 la Residenza ha inoltrato una variante in corso d'opera e, il 17 dicembre 2015, un'ulteriore variante concernente la formazione di una rampa d'accesso parzialmente coperta. Il 24 maggio 2016 il Municipio ha rilasciato un unico permesso di costruzione per ambedue le varianti. Con risoluzione del 24 maggio 2017 il Consiglio di Stato ha annullato integralmente questa licenza edilizia, decisione confermata dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza dell'11 giugno 2019. In quella sentenza (consid. 2 e 4) la Corte cantonale ha stabilito che la variante del 17 dicembre 2015 concernente la rampa d'accesso approvata nel 2013 non costituisce con tutta evidenza un mero progetto esecutivo di quanto precedentemente autorizzato, visto che in caso contrario l'istante non avrebbe chiesto al Municipio il rilascio di un nuovo permesso, ma si sarebbe limitato a concordare con la Sezione genio gli aspetti esecutivi dell'intervento, come imposto dalla licenza edilizia del 13 novembre 2013. I giudici cantonali hanno accertato che la variante non ha infatti lasciato immutati i piani del 2013, motivo per cui la Residenza non poteva dedurre alcunché in favore del progetto dalla licenza del 13 novembre 2013. Hanno poi condiviso la conclusione del Consiglio di Stato di non approvare la rampa, in quanto non potrebbe essere considerata un'opera minore. Ne hanno concluso che, accertata l'impossibilità di autorizzare la rampa, opera fondamentale per la realizzazione dell'autorimessa e, di riflesso, dell'intero complesso edilizio, il Governo cantonale non poteva fare altro che annullare interamente la licenza edilizia. Questa sentenza è passata in giudicato incontestata.
2.2. Dalle suesposte considerazioni discende che la tesi ricorsuale, secondo cui le licenze edilizie inerenti al complesso residenziale e le varianti sul nuovo accesso veicolare sarebbero tutte già cresciute in giudicato è infondata. Per lo stesso motivo anche l'assunto secondo cui le procedure avviate nel 2015 non avrebbero interessato in quanto tali il corpo di fabbrica terminale della rampa è ininfluente.
3.
3.1. La ricorrente sostiene, a torto come visto, che le procedure concernenti le varianti alla rampa d'accesso sarebbero ancora pendenti e che, comunque, al suo dire la realizzazione della piscina non sarebbe in relazione alle modifiche della rampa di accesso. Al riguardo adduce un accertamento arbitrario dei fatti.
3.2. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, la ricorrente può censurarlo soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 147 I 73 consid. 2.2; 145 V 188 consid. 2), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Ella deve motivare la censura in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 148 II 392 consid. 1.4.1).
Per motivare l'arbitrio non basta infatti criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole, come in concreto, un'interpretazione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 148 II 121 consid. 5.2; 148 IV 356 consid. 2.1). Nella misura in cui la ricorrente critica che la Corte cantonale non avrebbe considerato in particolare la licenza edilizia del 13 novembre 2013, la censura, peraltro infondata, risulta inidonea a correggere gli accertamenti di fatto, insindacabili in concreto poiché contenuti in una decisione passata in giudicato e fondati inoltre sugli atti di causa, dei quali ella non dimostra l'arbitrarietà (sentenza 1C_591/2023 del 26 aprile 2024 consid. 1.5).
3.3. La ricorrente si limita infatti a richiamare la licenza edilizia del 13 novembre 2013 inerente a una modifica della rampa d'accesso. L'accenno è ininfluente, visto che nella sentenza dell'11 giugno 2019 (consid. 2 in fine), non impugnata, la Corte cantonale ha espressamente precisato che la ricorrente da tale licenza non può dedurre alcunché in favore del progetto immobiliare. La ricorrente adduce quindi a torto che il corpo di fabbrica così come sorge oggi e sul quale dovrebbe essere realizzata la piscina, sarebbe stato edificato sulla base del permesso edilizio del 13 novembre 2013 del quale i giudici cantonali non avrebbero tenuto conto. Nella sentenza dell'11 giugno 2019 è stata infatti accertata l'impossibilità di autorizzare la rampa e quindi, ovviamente, anche il suo corpo terminale. L'accenno della ricorrente secondo cui ella non ha impugnato la citata decisione per motivi di opportunità, nulla muta al fatto che non può criticare ora, tardivamente, il merito di quella sentenza e i fatti posti a fondamento della stessa, peraltro conformi agli atti di causa.
4.
4.1. Nella sentenza impugnata è stato accertato a ragione che la piscina verrebbe posata sulla soletta (attualmente allo stato grezzo) del corpo terminale della rampa. I giudici cantonali hanno rettamente respinto le censure ricorsuali concernenti l'asserito carattere pregiudiziale del permesso edilizio della rampa, il cui annullamento è stato confermato con la citata sentenza dell'11 giugno 2019. Hanno constatato che la piscina è prevista sulla soletta del corpo di fabbrica terminale della rampa, da cui si accede all'autorimessa, inscindibilmente connessa con la soletta sottostante, della quale diventa parte integrante.
4.2. Le censure ricorsuali volte a contestare la qualità di costruzione accessoria della piscina e della relativa violazione dell'autonomia comunale non devono quindi essere esaminate. Decisivo è in effetti l'accertamento, corretto, della Corte cantonale nella sentenza del 2019, ripreso in quella impugnata, secondo cui la licenza edilizia del 24 maggio 2016 per la formazione della rampa d'accesso è stata annullata. Ne segue che, accertata l'impossibilità di autorizzare la rampa, sulla cui soletta terminale verrebbe realizzata la piscina, il diniego di rilasciare una licenza edilizia a tale scopo non è per nulla arbitrario.
5.
Nella minima misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere quindi respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.
2.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico è respinto.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di Lugano, al Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 16 maggio 2024
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Kneubühler
Il Cancelliere: Crameri