Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_191/2024
Sentenza del 16 luglio 2024
I Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Denys, Giudice presidente,
Muschietti, von Felten,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
patrocinati dall'avv. Vincenzo Luisoni,
ricorrenti,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. C.________,
patrocinato dall'avv. Francesca Perucchi,
opponenti.
Oggetto
Diffamazione, ingiuria; accertamento inesatto dei fatti,
ricorso contro la sentenza emanata il 26 gennaio 2024 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2022.107+108, 17.2022.130+131).
Fatti:
A.
A.________, medico psichiatria e psicoterapeuta, è amministratore unico della società D.________ SA, attiva nel campo medico, psichiatrico e psicosociale. La società gestisce in particolare un centro clinico psichiatrico. B.________ ne è la direttrice amministrativa. C.________ è medico psichiatra ed è attivo quale perito e medico fiduciario per l'assicurazione E.________ SA, ove è segnatamente incaricato della valutazione dello stato di salute di pazienti che fanno richiesta di prestazioni di indennità giornaliere per malattia. In quest'ambito ha eseguito delle perizie su pazienti in cura presso D.________ SA.
B.
Con sentenza del 25 ottobre 2021, la Giudice della Pretura penale ha riconosciuto A.________ e B.________ autori colpevoli di diffamazione, per avere, il 30 ottobre 2018, a Bellinzona e Lugano, agendo in correità tra di loro, comunicando con terzi, incolpato e reso sospetto C.________ di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla di lui reputazione. Agli imputati è stato rimproverato di avere inviato una lettera da loro sottoscritta ad E.________ SA, trasmessa anche a tutti i collaboratori di D.________ SA, in cui, riferendosi a C.________, era in particolare scritto:
" (...) questi individui non abbiano altri argomenti che la denigrazione, i tentativi di calunnia, la squalifica dell'altro e tutte quelle forme di condizionamento occulto e palese che nulla hanno a che fare con la professionalità, il sapere, la verità"; " (...) rispondiamo per le rime alle deliranti dichiarazioni di C.________ (...) hanno dovuto subire le vergognose e iperboliche denigrazioni dello stesso (...) "; " (...) egli tenta quindi sistematicamente e subdolamente di attaccarlo e screditarlo tutte le volte che egli è incaricato di effettuare una perizia su uno dei nostri pazienti, tentando vanamente di screditare e calunniare (...) nuocendo ai pazienti stessi in modo pesante, inquietante"; " (...) non mi lascio impressionare dai suoi metodi intimidatori, dalle sue provocazioni, dalle sue insinuazioni velenose e calunniose!".
Gli imputati sono inoltre stati riconosciuti autori colpevoli di ingiuria, per avere, nelle esposte circostanze di tempo e di luogo, agendo in correità tra di loro, offeso in altro modo l'onore di C.________, e meglio per avere, nella citata lettera inviata ad E.________ SA ed ai collaboratori di D.________ SA, scritto riferendosi a C.________ che
" (...) è per me avvilente dover prendere atto che vi sono in circolazione individui miserandi ed esecrabili come C.________ (...) "; "Ciò che però mi nausea e mi rattrista ancor più è il fatto che individui come questi (C.________), che sono la vergogna della società e dell'umanità (...) "; " (...) pertanto questi ometti astiosi, vendicativi e capricciosi alla C.________ per me sono solo fonte di commiserazione".
Gli imputati sono inoltre stati dichiarati autori colpevoli di infrazione alla legge federale contro la concorrenza sleale, del 19 dicembre 1986 (LCSl; RS 241).
A.________ è stato condannato alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di fr. 210.-- ciascuna, per complessivi fr. 3'150.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e alla multa di fr. 500.--. B.________ è stata condannata alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di fr. 100.-- ciascuna, per complessivi fr. 1'500.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e alla multa di fr. 300.--.
C.
Con sentenza del 26 gennaio 2024, la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha parzialmente accolto un appello presentato dagli imputati contro la sentenza di primo grado, prosciogliendoli entrambi dall'imputazione di infrazione alla LCSl. La Corte cantonale ha per contro confermato il giudizio di colpevolezza per i reati di diffamazione e di ingiuria. Ha condannato A.________ alla pena pecuniaria di 8 aliquote giornaliere di fr. 210.-- ciascuna, per complessivi fr. 1'680.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e alla multa di fr. 300.--. B.________ è stata condannata alla pena pecuniaria di 8 aliquote giornaliere di fr. 100.-- ciascuna, per complessivi fr. 800.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e alla multa di fr. 100.--.
D.
A.________ e B.________ impugnano questa sentenza con un ricorso del 4 marzo 2024 al Tribunale federale, chiedendo in via principale di essere prosciolti dalle imputazioni di diffamazione e di ingiuria. In via subordinata, postulano il rinvio degli atti all'istanza inferiore per una nuova decisione. I ricorrenti fanno valere la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto dei fatti.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto:
1.
La decisione impugnata, di carattere finale (art. 90 LTF), è stata pronunciata in una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è sotto i citati aspetti ammissibile. I ricorrenti sono legittimati in veste di imputati ad impugnare il giudizio di condanna (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF).
2.
2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF , il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre illustrare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. I ricorrenti devono quindi confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove i ricorrenti lamentano l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se sono motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 146 IV 114 consid. 2.1; 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4). In quest'ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali non sono ammissibili (DTF 143 IV 122 consid. 3.3; 142 III 364 consid. 2.4). Per motivare l'arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 148 IV 356 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1).
2.2. Nella misura in cui i ricorrenti si limitano ad esporre in modo appellatorio la loro opinione, opponendola a quella della precedente istanza, senza confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata, spiegando puntualmente in che consiste la violazione del diritto, il ricorso in esame non adempie le citate esigenze di motivazione e risulta quindi inammissibile. Il gravame disattende parimenti i suddetti requisiti di motivazione laddove i ricorrenti rinviano alle argomentazioni da loro esposte nell'arringa dinanzi al giudice di primo grado e nell'appello: la motivazione del ricorso al Tribunale federale deve infatti essere contenuta nell'atto di ricorso medesimo (DTF 143 II 283 consid. 1.2.3; 141 V 509 consid. 2).
3.
3.1. I ricorrenti contestano l'adempimento del reato di diffamazione adducendo di non avere comunicato "con un terzo" ai sensi dell'art. 173 n. 1 CP. Sostengono che la lettera del 30 ottobre 2018, contenente le espressioni incriminate, era destinata esclusivamente all'assicurazione E.________ SA. Adducono che quest'ultima non potrebbe essere considerata alla stregua di "un terzo", siccome esisterebbe un rapporto particolarmente stretto tra lei e l'opponente quale perito incaricato da lei medesima. Considerato che la lettera in oggetto concerneva una perizia su un loro paziente, eseguita dall'opponente su mandato dell'assicurazione, i ricorrenti adducono che lo scritto incriminato non costituirebbe una comunicazione a terzi.
3.2. L'art. 173 n. 1 CP prevede che, chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei, chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto, è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria. Affinché sia realizzata una diffamazione, occorre che l'autore si rivolga a un terzo. In linea di principio è considerato come "un terzo" ogni persona diversa dall'autore e da quella oggetto delle espressioni lesive dell'onore (DTF 148 IV 409 consid. 2.3.1; 145 IV 462 consid. 4.3.3).
3.3. I ricorrenti adducono sostanzialmente che l'invio della lettera all'assicurazione, che aveva commissionato all'opponente la perizia su un loro paziente, corrisponderebbe in pratica ad un invio all'opponente medesimo. Nega quindi che vi sia stata una comunicazione a terzi dello scritto incriminato. Esponendo questa tesi, i ricorrenti disattendono che la Corte cantonale ha accertato che la lettera in questione è stata inviata in copia anche a tutti i collaboratori della D.________ SA. Ha altresì accertato che l'assicurazione è pure stata invitata dai ricorrenti a trasmettere copia della lettera incriminata alle altre persone alle quali era stato trasmesso il referto peritale. Questi accertamenti non sono censurati d'arbitro dai ricorrenti e sono anzi conformi agli atti. Essi sono pertanto vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Alla luce degli stessi, la Corte cantonale ha quindi rettamente rilevato che la lettera in oggetto era stata comunicata a terzi, segnatamente a tutti i collaboratori della struttura sanitaria. La censura di violazione dell'art. 173 n. 1 CP è di conseguenza infondata.
4.
4.1. I ricorrenti negano di avere leso l'onore dell'opponente sostenendo di avere agito in ambito professionale, redigendo una presa di posizione decisa contro una perizia eseguita dall'opponente su un loro paziente e da loro non condivisa. Reputano di non avere attaccato l'opponente a livello personale, ma di averlo criticato nella sua qualità di perito assicurativo.
4.2. L'onore protetto dal diritto penale tutela il sentimento di essere considerato come una persona onesta e rispettabile, ovvero di non essere disprezzato quale essere umano (DTF 148 IV 409 consid. 2.3; 145 IV 462 consid. 4.2.2; 137 IV 313 consid. 2.1.1). La reputazione relativa all'attività professionale o al ruolo svolto nella comunità non è protetta penalmente. Ciò vale pure per le critiche rivolte al professionista, all'artista o al politico in tali vesti, anche quando sono di natura tale da offenderli o da screditarli. Nell'ambito delle attività lavorative, non è sufficiente negare a una persona determinate qualità, imputarle delle manchevolezze o sminuirla rispetto ai suoi concorrenti. È per contro ravvisabile una lesione dell'onore anche in questi campi, quando viene evocato un reato penale o un comportamento chiaramente riprovevole secondo le concezioni morali generalmente riconosciute (DTF 148 IV 409 consid. 2.3; 145 IV 462 consid. 4.2.2 e rinvii).
Nel campo dei delitti contro l'onore giusta gli art. 173 segg. CP, per valutare se una dichiarazione è lesiva dell'onore non occorre fondarsi sul senso datole dalla persona colpita, ma su un'interpretazione oggettiva, secondo il senso che un destinatario non prevenuto deve attribuirle nelle circostanze concrete. Secondo la giurisprudenza, un testo deve essere analizzato non unicamente in funzione delle espressioni utilizzate prese separatamente, ma anche secondo il senso generale che ne risulta dal suo insieme. La determinazione del contenuto di un messaggio concerne l'accertamento dei fatti, mentre il giudizio sul senso che un destinatario non prevenuto attribuisce alle espressioni e alle immagini utilizzate costituisce una questione di diritto (DTF 148 IV 409 consid. 2.3.2; 145 IV 462 consid. 4.2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.3).
4.3. I ricorrenti sostengono genericamente, sia con riferimento all'imputazione di diffamazione sia riguardo a quella di ingiuria, di avere criticato l'opponente soltanto nella sua veste di perito assicurativo, in relazione con le manchevolezze della perizia da lui eseguita su un loro paziente. La Corte cantonale ha tuttavia rettamente accertato che la lettera incriminata non contiene alcun confronto con la perizia, né presenta argomentazioni concernenti la valutazione peritale. Limitandosi a richiamare la dichiarazione di A.________ in sede di interrogatorio, secondo cui, pur non essendo entrato
"troppo nel merito della perizia", si comprenderebbe ch'egli la riteneva
"fatta male", i ricorrenti non sostanziano d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF l'accertamento della Corte cantonale. Comunque, risulta dalla lettura dello scritto incriminato ch'esso non è incentrato sulla perizia, la quale vi è semplicemente accennata in alcuni punti. Contrariamente all'assunto dei ricorrenti, le espressioni incriminate, con le quali non si confrontano specificatamente, non ledono unicamente la reputazione professionale dell'opponente, ma lo fanno apparire come una persona spregevole quale essere umano. Come rilevato dalla Corte cantonale, le affermazioni secondo cui l'opponente ricorre sistematicamente alla calunnia, alla denigrazione, a metodi intimidatori, alla squalifica delle altre persone e ad attacchi subdoli e sistematici volti a screditare A.________ evocano un comportamento dell'opponente chiaramente riprovevole come persona. Parimenti, gli epiteti di
"individuo miserando ed esecrabile", di
"vergogna della società e dell'umanità", di
"ometto astioso, vendicativo e capriccioso", oggetto dell'imputazione di ingiuria, rappresentano giudizi di valore offensivi, che esprimono disprezzo nei confronti della persona dell'opponente. Essi sono di natura ingiuriosa ed eccedono chiaramente gli estremi di una critica alla sua reputazione professionale, realizzando quelli di una lesione dell'onore protetto dal diritto penale.
5.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate ai ricorrenti in solido ( art. 66 cpv. 1 e 5 LTF ). Non si assegnano ripetibili all'opponente C.________, non invitato a presentare una risposta al ricorso (art. 68 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 16 luglio 2024
In nome della I Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni