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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.255/2004 /biz 
 
Sentenza del 16 agosto 2005 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
Fonjallaz, Eusebio, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
O.________SA, 
P.________, 
Q.________, 
ricorrenti, 
patrocinati dagli avv. Filippo Ferrari e Nadir Guglielmoni, 
 
contro 
 
Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione 
emanata il 28 settembre 2004 dal Ministero pubblico 
della Confederazione. 
 
Fatti: 
A. 
La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Z.________ ha presentato, il 22 marzo 2002, all'Autorità svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria nell'ambito del procedimento penale aperto nei confronti di C.________ e altre persone per i reati di appropriazione indebita qualificata, falsità in documenti e riciclaggio di denaro proveniente dal delitto di peculato. L'Autorità italiana ha chiesto di perquisire, autorizzando la presenza degli inquirenti esteri, i locali di una fiduciaria, di due studi legali e le abitazioni di due indagati. 
B. 
Con complementi del 9 aprile e del 12 giugno 2002, l'Autorità italiana ha chiesto di acquisire la documentazione bancaria concernente determinate società e quella riconducibile agli indagati e di bloccare i relativi conti. Con decisioni di entrata in materia del 23 settembre 2002 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), cui era stata delegata l'esecuzione della rogatoria, ha ordinato l'attuazione delle misure di assistenza richieste. Per quanto qui interessa, la polizia giudiziaria federale ha inviato al MPC i documenti sequestrati presso la società O.________SA, sedi di Chiasso, Lugano e Zurigo, indicati in cinque rapporti di esecuzione del settembre/ottobre 2002, e il verbale di interrogatorio del 19 novembre 2002 dell'indagato Q.________, mentre alcuni istituti di credito gli hanno inviato la documentazione di conti intestati a società menzionate dall'Autorità estera, sulle quali, in parte, hanno procura gli indagati Q.________ e P.________ e quale avente diritto economico l'inquisito D.________, deceduto. Dopo aver invitato, nel corso del 2004, gli aventi diritto a esprimersi sulla prospettata consegna dei documenti sequestrati e aver preso atto delle relative osservazioni, con decisione di chiusura parziale del 28 settembre 2004 il MPC ha ordinato la trasmissione all'Italia degli atti sequestrati. 
C. 
La società O.________SA, P.________ e Q.________ impugnano questa decisione con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiedono, in via principale, di annullarla e, in via subordinata, di rifiutare la consegna degli atti sequestrati. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi. 
 
Il MPC propone di respingere il ricorso in quanto ammissibile. L'Ufficio federale di giustizia rinuncia a presentare osservazioni. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 II 58 consid. 1, 130 II 65 consid. 1). 
1.2 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 130 II 337 consid. 1, 124 II 180 consid. 1a, 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c). 
1.3 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d, 119 Ib 56 consid. 1d; cfr. anche DTF 130 II 337 consid. 1.4). 
2. 
2.1 Interposto tempestivamente contro una decisione del MPC di trasmissione di documenti acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, il ricorso di diritto amministrativo, che contro la decisione di trasmissione ha effetto sospensivo per legge (art. 21 cpv. 4 lett. b e 80l cpv. 1 AIMP), è ricevibile dal profilo dell'art. 80g cpv. 1 e 2 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP
2.2 I ricorrenti, tenuti ad addurre i fatti a sostegno della loro legittimazione (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), la fondano in maniera generale sul fatto, ininfluente, di essere destinatari della decisione impugnata e imputati nel procedimento estero. Ora, nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, la legittimazione a ricorrere è riconosciuta solo al titolare di un conto bancario di cui siano chieste informazioni o alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1, 128 II 211 consid. 2.3, 126 II 258 consid. 2d; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 306 e segg.). La persona contro cui è diretto il procedimento all'estero può ricorrere alle medesime condizioni, per cui la circostanza che due ricorrenti sono imputati non è decisiva (art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 123 II 161 consid. 1d, 122 II 130 consid. 2b). 
2.3 Con la decisione di chiusura è stata ordinata la trasmissione di atti sequestrati presso alcune banche e presso la società O.________SA, nonché del verbale di interrogatorio di Q.________. I ricorrenti, rilevato di aver avuto accesso all'intera documentazione, adducono di non essere stati in grado di capire quali documenti sono stati acquisiti presso le banche e quali presso la società O.________SA e criticano il fatto che il MPC non ha indicato, come da loro richiesto, la provenienza dei singoli atti. 
2.3.1 Contro la decisione impugnata i ricorrenti hanno presentato, legittimamente, un unico atto di ricorso: ciò non li esime comunque dall'indicare precisamente, per ogni singolo ricorrente, i motivi che ne fonderebbero la legittimazione e, sempre distintamente per ognuno di loro, i motivi che si opporrebbero all'assistenza e alla consegna dei suoi documenti. Certo, dall'appendice allegata alla decisione di chiusura non risulta chiaramente presso chi determinati documenti sono stati sequestrati. È comunque pacifico che la società O.________SA, sottoposta alla contestata perquisizione, è legittimata a impugnare la trasmissione dei documenti sequestrati nei suoi uffici (art. 80h lett. b AIMP in relazione con l'art. 9a lett. b OAIMP). 
2.3.2 Q.________, quale teste sottoposto direttamente alla misura coercitiva, è legittimato a impugnare la trasmissione del suo verbale di interrogatorio, ma solo nella misura in cui è chiamato a fornire informazioni che lo concernono personalmente o se si prevale del suo diritto di non testimoniare (DTF 126 II 258 consid. 2d/bb, 122 II 130 consid. 2b, 121 II 459 consid. 2c). Terzi, come la società O.________SA e l'ulteriore ricorrente, anche se toccati personalmente dalle dichiarazioni contenute nel verbale d'interrogatorio, non sono per contro legittimati a contestare la trasmissione del verbale (DTF 124 II 180 consid. 2b, 123 II 153 consid. 2b, 122 II 130 consid. 2c). 
2.3.3 Riguardo ai loro conti bancari, i ricorrenti sono legittimati a insorgere soltanto contro la consegna degli atti delle relazioni di cui sono titolari: si può presumere ch'essi siano in grado di rintracciarli nell'appendice allegata alla decisione di chiusura, dove figurano i numeri dei conti. In effetti, i documenti non sequestrati presso la società O.________SA sono stati acquisiti presso banche (art. 9a lett. a OAIMP; DTF 131 II 169 consid. 2.2.1, 130 II 162 consid. 1.1 e rinvii). La loro richiesta di essere interpellati su questa questione dev'essere pertanto, in siffatte condizioni, respinta. Infatti, essi, dopo aver consultato l'intera documentazione sequestrata, nemmeno indicano i conti sequestrati di cui sarebbero titolari. 
2.3.4 Il ricorso è manifestamente inammissibile per carenza di legittimazione anche nella misura in cui i ricorrenti sostengono, senza renderne del tutto verosimili i presupposti, di agire quali organi formali e materiali pure in rappresentanza di terzi, segnatamente delle società toccate dalle contestate misure di assistenza e di società che sarebbero state sciolte nel frattempo, entità peraltro da loro neppure indicate specificatamente. In materia d'assistenza giudiziaria, l'avente diritto esclusivamente economico di una persona giuridica è eccezionalmente legittimato a ricorrere qualora la persona giuridica sia stata sciolta e la stessa, pertanto, non possa più agire. Spetta tuttavia all'avente diritto dimostrare l'avvenuto scioglimento della società e che in tale atto egli sia indicato chiaramente quale beneficiario, producendo i documenti ufficiali a sostegno di questi assunti (DTF 123 II 153 consid. 2c e 2d; sentenze 1A.216/2001 del 21 marzo 2002 consid. 1.3, 1A.10/2000 del 18 maggio 2000, consid. 1e, apparsa in Pra 133 790). I ricorrenti né sostengono né dimostrano l'adempimento di queste condizioni, rilevato che su determinati conti essi dispongono soltanto di una procura, per cui non sono legittimati a criticare la trasmissione dei relativi documenti. 
Ne segue che, in larga misura, il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione. 
3. 
3.1 Nel merito, i ricorrenti fanno valere in primo luogo che la decisione impugnata sarebbe insufficientemente motivata e lesiva del diritto di essere sentito, poiché il MPC non si sarebbe sufficientemente confrontato con le loro argomentazioni, in particolare riguardo all'asserita inammissibilità della domanda estera, e perché l'autorità federale non ha specificato, per ogni singolo documento, i motivi che ne giustificherebbero la consegna all'Italia. 
 
3.2 Nelle materie rientranti, come l'assistenza internazionale in materia penale, nella competenza giurisdizionale amministrativa federale, il ricorso di diritto amministrativo consente di censurare anche la violazione dei diritti costituzionali in relazione con l'applicazione del diritto federale e segnatamente l'asserita lesione del diritto di essere sentito (DTF 124 II 132 consid. 2a e rinvii). 
3.3 Dal diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata. Questa norma non pone esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione e l'autorità giudicante è tenuta a esprimersi unicamente sulle circostanze significative, atte a influire in qualche maniera sul giudizio di merito, e non su ogni asserzione delle parti: essa ha essenzialmente lo scopo di permettere, da un lato, agli interessati di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e di impugnarla con cognizione di causa e, dall'altro, all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima (DTF 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 15 consid. 2a/aa in fine; Zimmermann, op. cit., n. 273-1). Orbene, il giudizio impugnato che si esprime, anche se succintamente, sull'applicazione delle norme pertinenti e sugli elementi decisivi delle contestate misure, per i motivi che saranno esposti in seguito, non ha violato il diritto di essere sentito dei ricorrenti. 
4. 
4.1 I ricorrenti fanno valere che la domanda di assistenza, e in particolare i suoi complementi, sarebbero inammissibili, poiché generici e lacunosi. Al loro dire, la rogatoria si fonderebbe su una procedura penale dalla quale non emergerebbero elementi a loro carico: l'esposto dei fatti né specificherebbe come sarebbero stati compiuti i sospettati reati né indicherebbe in maniera circostanziata quando sarebbero stati perpetrati né conterrebbe le somme riconducibili agli atti illeciti. Si sarebbe pertanto in presenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove. 
4.2 Contrariamente all'assunto ricorsuale, la domanda estera adempie le esigenze formali degli art. 14 CEAG e 28 AIMP. Queste disposizioni esigono segnatamente ch'essa indichi il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica dei reati e presenti un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere alla parte richiesta di esaminare se non sussista una fattispecie per la quale l'assistenza dovrebbe essere negata (DTF 129 II 97 consid. 3, 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 547, consid. 3a, 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88). Queste norme non implicano per la parte richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere alla parte richiesta di distinguere la domanda da un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1, 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73, 122 II 367 consid. 2c, 118 Ib 547 consid. 3a). 
4.3 Dalla domanda estera e dalla decisione impugnata risulta che tra il 1991 e il 1996 la società Y.________SpA, su concessione dell'Ente pubblico, gestiva lo smaltimento dei rifiuti di Z.________, riscuotendo le relative tasse. Invece di riversarle allo Stato, gli indagati le avrebbero utilizzate a fini personali per un ammontare complessivo di oltre 150 miliardi di lire. Con la complicità di collaudatori preposti ai controlli della società concessionaria, gli inquisiti avrebbero occultato questi fondi esibendo conti, concernenti i servizi forniti nell'ambito della concessione, falsificati e maggiorati. Il procedimento penale avviato in Italia per peculato, con il numero di riferimento xxx, è stato rinviato al giudizio dell'autorità giudiziaria competente. Nell'ambito dei procedimenti zzz e yyy gli imputati sono accusati d'aver trasferito gli importi sospetti in Svizzera, tra il maggio 1995 e il febbraio 1996, facendoli transitare dalla Gran Bretagna mediante accorgimenti contrattuali, contratti fittizi e investimenti aziendali, dissimulando in tal modo la loro provenienza delittuosa. Destinataria finale dei fondi illeciti sarebbe una società delle Isole Marshall, titolare o beneficiaria economica di conti aperti in particolare presso banche ticinesi, sui quali su incarico di due società sono stati effettuati vari bonifici. Il reato di riciclaggio, derivante da quello di peculato, sarebbe stato commesso dal 1995 al 2001. Un indagato, all'epoca amministratore della società Y.________SpA, è accusato d'aver ricevuto per operazioni fittizie fondi versati da questa a un'altra società italiana, anch'essa riconducibile all'inquisito. L'indagato, deceduto, sarebbe stato il beneficiario economico di una delle società che avrebbero effettuato bonifici alla società delle Isole Marshall, mentre la beneficiaria economica di un'altra società coinvolta nei sospettati reati era sua moglie, E.________. 
4.4 I ricorrenti misconoscono che l'autorità estera, come già visto, non deve provare la commissione del reato prospettato, ma soltanto esporre in modo sufficiente le circostanze e gli indizi sui quali fonda i propri sospetti. Spetterà al giudice straniero del merito, e non a quello svizzero dell'assistenza, esaminare se l'accusa potrà esibire le prove dell'asserito reato (DTF 122 II 367 consid. 2c). In effetti, l'assistenza dev'essere prestata anche per acclarare se il reato fondatamente sospettato sia effettivamente stato commesso e non soltanto per scoprirne l'autore o raccogliere prove a suo carico (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552). L'utilità potenziale di queste informazioni, come ancora si vedrà, ritenuto che i ricorrenti sono indagati nel procedimento penale estero, è quindi data (DTF 126 II 258 consid. 9c, 122 II 367 consid. 2). Né è violato il principio della proporzionalità (v. al riguardo DTF 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603, 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165, 121 II 241 consid. 3c) e la domanda nemmeno appare abusiva, le informazioni richieste essendo idonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b, 121 II 241 consid. 3a). 
4.5 I ricorrenti, richiamando una pronunzia del 3 ottobre 2002 del Tribunale ordinario di Z.________, Sezione XI penale, successiva quindi al complemento del 12 giugno 2002, rilevano che il Giudice del riesame ha ritenuto che, riguardo ad alcuni indagati, la fattispecie in discussione non parrebbe rientrare nello schema normativo del peculato, "tenuto conto che, ammesso e non concesso che di appropriazione si possa correttamente parlare, il bene oggetto della condotta illecita non è inquadrabile nella categoria dei beni mobili". Ne concludono che l'assistenza non potrebbe essere concessa per questo titolo di reato. 
La censura è infondata. Da una parte, perché, come si è visto, il procedimento penale avviato in Italia per peculato (art. 314 CP italiano), con il numero di riferimento xxx, è stato rinviato al giudizio dell'autorità giudiziaria competente. Dall'altra parte, ricordato che l'altro procedimento penale è sempre in corso, perchè l'assistenza giudiziaria può essere concessa quando è richiesta per la repressione di più reati e anche uno solo di essi, come nel caso di specie, sia punibile secondo il diritto svizzero (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188, 129 II 462 consid. 4.6 in fine). 
4.6 Anche l'implicito assunto ricorsuale, secondo cui la richiesta italiana riguardo a questo reato sarebbe divenuta priva di oggetto, non regge. Trattandosi di materiale probatorio, la giurisprudenza considera divenuta senza oggetto una domanda straniera solo quando lo Stato richiedente la ritiri espressamente o se il processo all'estero si sia nel frattempo concluso con un giudizio definitivo (DTF 113 Ib 157 consid. 5a pag. 166; Zimmermann, op. cit., n. 168). Nessuna di queste premesse, sebbene i ricorrenti rilevino d'aver formalmente chiesto all'Autorità estera di ritirare la domanda, è qui realizzata. Non v'è inoltre alcun motivo di ritenere che l'Italia mantenga la domanda qualora la stessa fosse priva di oggetto. 
5. 
5.1 I ricorrenti fanno valere che il MPC non avrebbe dimostrato la rilevanza potenziale della documentazione litigiosa. Aggiungono che dalla rogatoria e dai complementi non risulterebbero informazioni idonee, che permetterebbero di ammettere "con certezza" l'esistenza di un legame tra i fatti esposti e i loro conti, peraltro da loro neppure indicati. Ora, la necessità, l'utilità e la rilevanza potenziale - che è sufficiente come richiesto dalla giurisprudenza - dei documenti litigiosi per il procedimento estero non possono manifestamente essere escluse (DTF 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a e b). Inoltre, nella decisione impugnata il MPC ha rilevato che dagli atti sequestrati presso la ricorrente e dal verbale di interrogatorio litigioso risultano i passaggi e i flussi finanziari di ingenti somme transitate e/o depositate sui conti sequestrati e che hanno come avente diritto economico un indagato. Ricordato che alcuni indagati hanno patteggiato la pena, la rilevanza potenziale degli atti litigiosi è data. Contrariamente all'assunto ricorsuale, tra la richiesta misura d'assistenza e l'oggetto del procedimento penale estero sussiste pertanto una relazione sufficiente, ritenuto che i conti litigiosi, alla trasmissione dei quali in larga misura i ricorrenti del resto non sono legittimati ad opporsi, possono essere stati usati per transazioni sospette (DTF 129 II 462 consid. 5.3, 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73, 122 II 367 consid. 2c). 
5.2 La trasmissione dei documenti litigiosi all'Autorità rogante è quindi giustificata: questa, contrariamente all'Autorità svizzera, dispone di tutte le risultanze processuali, anche di quelle oggetto del patteggiamento, e può quindi valutare compiutamente se l'ipotesi accusatoria è fondata. 
La questione di sapere se le informazioni sulle causali di determinati versamenti litigiosi siano necessarie o utili dev'essere infatti lasciata, di massima, all'apprezzamento delle Autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituire il proprio potere di apprezzamento a quello dell'Autorità estera che conduce le indagini. La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se l'invocato principio della proporzionalità, nella limitata misura in cui può essere applicato in procedure rette dalla CEAG (DTF 121 II 241 consid.3c, 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165, 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603), sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b, 121 II 241 consid. 3a). D'altra parte, l'esame dell'idoneità dei mezzi di prova è circoscritto, come già visto, a un giudizio "prima facie" e d'apparenza: per il resto la valutazione definitiva del materiale probatorio, come rilevato, è riservata al giudice estero del merito (DTF 118 Ib 547 consid. 3a in fine pag. 552, 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88, 112 Ib 576 consid. 14a pag. 605). Contrariamente alla tesi dei ricorrenti, l'utilità e la rilevanza potenziale dei documenti litigiosi per il procedimento estero non possono pertanto manifestamente essere escluse (DTF 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a e b). 
5.3 D'altra parte, i ricorrenti si limitano a rilevare che in Italia sono in corso più procedimenti penali concernenti la discarica litigiosa: nel procedimento zzz è imputato P.________, ma, al loro dire, non parrebbe esservi coinvolto l'altro ricorrente, mentre nel procedimento yyy sono inquisiti F.________ e G.________. Riguardo a questi ultimi due indagati, interessati dalla medesima rogatoria, il Tribunale federale ha recentemente confermato la concessione dell'assistenza (sentenze 1A.196 e 197/2004 del 29 luglio 2005 cui, per brevità, si rinvia). La circostanza che l'indagato P.________, accusato di riciclaggio nell'ambito del procedimento xxx, sarebbe stato prosciolto con decisione dell'11 giugno 2002 non è decisiva, visto che l'inchiesta estera prosegue per le indagini di peculato e riciclaggio nei confronti di altre persone, per cui essa non è divenuta priva di oggetto. La stessa conclusione, anche per i motivi di cui ancora si dirà, vale per l'assunto ricorsuale secondo cui farebbe difetto uno degli elementi oggettivi del reato e per il fatto che alcuni imputati rinviati a giudizio hanno patteggiato la pena e avrebbero risarcito il danno. 
5.4 P.________ sostiene che le indagini nei suoi confronti, nel quadro dell'altro procedimento (zzz), concernerebbero gli stessi fatti e le stesse persone, per cui si sarebbe disatteso il principio del "ne bis in idem". 
 
La Svizzera ha espresso una riserva all'art. 2 lett. a CEAG secondo cui essa può rifiutare l'assistenza giudiziaria quando l'atto motivante la domanda è oggetto, in Svizzera, di una procedura penale diretta contro lo stesso prevenuto o una decisione penale vi è stata pronunciata, con la quale questo atto o questa colpa sono stati materialmente giudicati (cfr. anche l'art. 66 AIMP e l'art. III cpv. 3 lett. a dell'Accordo tra la Svizzera e l'Italia che completa la CEAG, del 10 settembre 1998, entrato in vigore il 1° giugno 2003, RS 0.351.945.41, secondo cui il citato principio non si applica se il procedimento instaurato nello Stato richiedente non è diretto unicamente contro la persona perseguita). Ora, ricordato che la situazione non è affatto chiara, visti i numerosi imputati coinvolti nei procedimenti esteri, e che, come rilevato dai ricorrenti, l'Autorità richiedente sta indagando anche per nuove ipotesi di reato, i presupposti per rifiutare l'assistenza in applicazione dell'invocato principio non sono manifestamente adempiuti in concreto. Del resto, questo principio non si applica quando il procedimento aperto nello Stato richiedente non è diretto, come nella fattispecie, unicamente contro la persona perseguita (Zimmermann, op. cit., n. 427-1 e segg., in particolare n. 429 pag. 465 in fondo). Non spetta d'altra parte al giudice svizzero dell'assistenza pronunciarsi compiutamente sulla portata dell'invocato patteggiamento della pena, segnatamente sull'assunto ricorsuale secondo cui questa pronunzia si estenderebbe anche alle nuove ipotesi accusatorie, in caso di dubbio l'assistenza dovendo essere concessa (Zimmermann, op. cit., n. 427-1 in fine). 
5.5 I ricorrenti accennano al fatto che D.________, contrariamente a quanto indicato nella rogatoria e nella decisione impugnata, non sarebbe mai stato indagato, perché sarebbe deceduto il 13 febbraio 1997, prima dell'apertura del procedimento estero. Con questo accenno essi non dimostrano tuttavia che l'esposto dei fatti sarebbe erroneo o contraddittorio (DTF 126 II 495 consid. 5e3/aa pag. 501): esso è quindi vincolante per il Tribunale federale. Del resto, anche l'eventuale mancata apertura di un procedimento penale nei confronti di detta persona non sarebbe decisivo, ritenuto che la stessa era comunque coinvolta nei prospettati reati e l'autorità estera sospetta che altri indagati sarebbero subentrati nei suoi rapporti bancari. 
6. 
6.1 I ricorrenti sostengono poi che le indagini preliminari sarebbero concluse. Richiamando l'art. 405 cpv. 2 CPP italiano, rilevano che una richiesta di proroga per espletare le indagini preliminari presentata dal Ministero pubblico sarebbe tardiva, come risulterebbe da un avviso 7 maggio 2001 del Pubblico Ministero e da un'ordinanza 27 maggio 2003 emanata dal Giudice per le indagini preliminari nell'ambito del procedimento zzz, che qui interessa. I ricorrenti, invocando gli art. 406 comma 8 e 407 comma 3 CPP italiano, sostengono che gli atti compiuti dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari sarebbero inutilizzabili. Ciò renderebbe improponibile il complemento rogatoriale del 12 giugno 2002. La censura non regge. 
6.2 Il termine previsto dall'art. 405 comma 2 CPP italiano non è perentorio e la durata massima dello stesso, nel caso in cui, come nella fattispecie, le indagini richiedono il compimento di atti all'estero, è d'altra parte di due anni (cfr. art. 407 comma 2 lett. c CPP italiano): spetterà quindi al giudice estero valutare compiutamente tale questione (sentenza 1A.140/1990 del 26 settembre 1990). Inoltre il Tribunale federale, pronunciandosi sull'applicazione dell'art. 2 lett. b CEAG riguardo al rifiuto dell'assistenza per motivi d'ordine pubblico, ha stabilito ch'esso può essere opposto per la violazione del diritto di procedura penale straniero solo quando sarebbe lesa nel contempo una garanzia minima della CEDU. Ha pure precisato che, secondo l'art. 430 comma 1 CPP italiano relativo all'attività integrativa di indagine del Pubblico Ministero successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio, indagini nel quadro dell'assistenza giudiziaria sono ammissibili, entro certi limiti, anche dopo l'emissione del decreto stesso (DTF 123 II 153 consid. 5). 
Questo Tribunale ha pure rilevato che l'art. 407 comma 3 CPP italiano, relativo ai termini di durata massima delle indagini preliminari, richiamato dalla ricorrente, non permette, di regola, di rifiutare l'assistenza (DTF 123 II 153 consid. 5e; cfr. Giovanni Conso/Vittorio Grevi, Commentario breve al nuovo codice di procedura penale, 3a ed., Padova 1997, n. VI all'art. 407). 
6.3 Del resto il quesito, sul quale si diffondono i ricorrenti, di sapere se i documenti possano essere utilizzati nel procedimento aperto in Italia, trattandosi di una questione relativa alla valutazione delle prove, dev'essere risolta dalle autorità italiane (DTF 121 II 241 consid. 2b pag. 244). Inoltre le indagini proseguono nell'ambito dell'altro procedimento e nei confronti di altri indagati. Non spetta infine al giudice dell'assistenza esprimersi sulla portata e sul contenuto di una decisione del giudice per le indagini preliminari sulla condotta del procedimento estero, visto che l'eventuale tardività di una domanda di proroga, fattispecie sulla quale insistono i ricorrenti, non dimostra affatto che il procedimento estero non corrisponderebbe ai principi della CEDU o presenterebbe altre gravi deficienze (art. 2 lett. a e lett. d AIMP), né la società O.________SA sarebbe legittimata, quale persona giuridica, a farle valere (DTF 126 II 258 consid. 2d/aa e rinvii). 
 
Né compete d'altra parte al giudice svizzero dell'assistenza esaminare la questione di sapere, ritenuto che nella fattispecie la competenza della Procura estera non fa chiaramente difetto, se il giudice che avrebbe assolto uno dei ricorrenti per l'ipotesi di riciclaggio sarebbe o no competente, come addotto dai ricorrenti richiamando l'art. 521 CPP italiano relativo alla correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, per esaminare anche la sussistenza degli altri reati (DTF 116 Ib 89 consid. 2c/aa). Le censure inerenti alle asserite violazioni del principio della celerità del procedimento penale estero e della parità di trattamento, perché i legali che sarebbero subentrati ai ricorrenti, che a partire dal 1997 avrebbero cessato ogni attività con D.________, sarebbero stati sentiti soltanto come testimoni e non come imputati esulano dall'oggetto del litigio. I ricorrenti, imputati nel procedimento estero, potranno sollevarle se del caso in quell'ambito, dove potranno avvalersi compiutamente dei loro diritti di difesa. 
6.4 I ricorrenti, che hanno potuto consultare tutti gli atti sequestrati e indicare, in maniera dettagliata la loro asserita inutilità per il procedimento estero, non fanno espressamente valere di non aver potuto partecipare alla cernita dei documenti. Né il MPC, dopo aver proceduto alla necessaria cernita (v. al riguardo DTF 130 II 14 consid. 4.2-4.4) e aver disposto il dissequestro di conti di società, non riconducibili agli indagati, e aver esaminato le movimentazioni dei conti litigiosi, ha ordinato in maniera inammissibile, in modo acritico e indeterminato la trasmissione in blocco dei documenti sequestrati (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa, 122 II 367 consid. 2c, 115 Ib 186 consid. 4, 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604). Certo, esso non si è espresso compiutamente sui motivi specifici addotti dai ricorrenti a sostegno dell'inutilità degli atti litigiosi nelle loro osservazioni del 30 giugno 2004 e negli allegati: del resto, questi argomenti concernono società di cui i ricorrenti non dimostrano di essere titolari e legittimati quindi ad opporsi alla trasmissione di detti documenti. Dalla decisione di chiusura si evince nondimeno perchè ne è stata ordinata la consegna. I ricorrenti misconoscono inoltre che, secondo la prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti per reati patrimoniali, esse necessitano di regola di tutti i documenti. Ciò perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico del conto e sapere a quali persone o entità giuridiche sia pervenuto l'eventuale provento del reato (DTF 129 II 462 consid. 4.4 pag. 468, 124 II 180 consid. 3c inedito, 121 II 241 consid. 3b e c; sentenza 1A.54/1999 del 14 maggio 1999, consid. 4b, massima apparsa in Rep 1999 121; Zimmermann, op. cit., n. 478-1 pag. 517). Né il MPC è andato oltre i provvedimenti postulati dall'Autorità estera, ritenuto ch'esso poteva interpretare in maniera estensiva la domanda, evitando in tal modo la presentazione di un'eventuale richiesta complementare (DTF 121 II 241 consid. 3). Per di più. i ricorrenti non sono legittimati, come si è visto, a contestare la trasmissione di gran parte degli atti, appartenenti a terzi. 
7. 
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico dei ricorrenti. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori dei ricorrenti, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (B 132 307). 
Losanna, 16 agosto 2005 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: