Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_596/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 16 agosto 2016  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Istituzione comune LAMal, Gibelinstrasse 25, 
casella postale, 4503 Soletta, 
opponente, 
 
Ufficio esecuzione e fallimenti Moesa, 6535 Roveredo GR. 
 
Oggetto 
avviso di pignoramento, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 26 maggio 2016 dalla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni, quale autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento. 
 
 
Considerando:  
che, nell'esecuzione promossa dall'Istituzione comune LAMal nei confronti di A.________ per l'importo di fr. 1'748.35 oltre interessi (riferito a partecipazioni alle spese di cura del marito, deceduto nel 2015), con provvedimento 27 aprile 2016 l'Ufficio esecuzione e fallimenti Moesa ha notificato all'escussa l'avviso di pignoramento; 
che con sentenza 26 maggio 2016 la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni, quale autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento, ha respinto il ricorso presentato da A.________ avverso il predetto provvedimento; 
che, secondo l'autorità di vigilanza, nell'avvisare il pignoramento il modo di procedere dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti Moesa è stato conforme alla legge applicabile, mentre le obiezioni materiali sul sussistere del credito posto in esecuzione sollevate dalla ricorrente (secondo cui in concreto le partecipazioni alle spese di cura del marito sarebbero a carico dello Stato svizzero o italiano) risultano inammissibili nella procedura di ricorso ex art. 17 LEF
che con scritto 13 agosto 2016 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, sostenendo in sostanza di non dovere nulla alla creditrice procedente ed allegando numerosa documentazione; 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF il ricorrente deve spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della decisione impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura; 
che in concreto l'impugnativa manifestamente non soddisfa tali esigenze di motivazione: la ricorrente si limita infatti a ripresentare le stesse critiche già confutate dall'autorità di vigilanza, senza confrontarsi in alcun modo con le argomentazioni sviluppate nell'impugnata sentenza; 
che pertanto il ricorso si appalesa inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, all'Ufficio esecuzione e fallimenti Moesa e alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni, quale autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento. 
 
 
Losanna, 16 agosto 2016 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini