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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_371/2020  
 
 
Sentenza del 16 agosto 2021  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Chaix, Giudice presidente, 
Jametti, Haag, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
Comunione ereditaria fu B.________, composta da: 
 
1. A.________, 
2. C.________, 
3. D.________, 
4. E.________, 
patrocinati dall'avv. Paolo Bernasconi, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
1. F.________ Switzerland GmbH, 
2. F.________ Germany GmbH, 
patrocinate dall'avv. dott. Alexander Vogel e 
dall'avv. Renato Bucher, Meyerlustenberger Lachenal 
opponenti, 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Procedimento penale; accesso agli atti, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 12 giugno 2020 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarto n. 60.2019.289). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 10 maggio 2018 B.________ circolava sull'autostrada A2 nel territorio del Comune di Monteceneri in direzione nord alla guida di un'autovettura Tesla Model S con motore elettrico. Dopo l'uscita della galleria del Monte Ceneri, il conducente transitava sulla corsia di sorpasso all'inizio di un tratto con una segnaletica di cantiere che prevedeva la deviazione, demarcata con linee arancioni, della corsia di sorpasso verso la carreggiata opposta. Invece di seguire la deviazione, l'autovettura è proseguita diritta, collidendo dapprima con alcuni paletti segnaletici e in seguito con uno spartitraffico del tipo "varioguard". All'impatto con lo spartitraffico, che ha funto da rampa, il veicolo è stato proiettato in aria e si è ribaltato più volte, terminando la corsa sulla carreggiata autostradale opposta, a circa 120 metri dal punto di collisione con il primo paletto segnaletico. Nell'urto con lo spartitraffico, la parte anteriore sinistra del sottoscocca si è lacerata, provocando la combustione delle batterie del veicolo, che si è incendiato. B.________, rimasto privo di conoscenza all'interno dell'abitacolo, è deceduto sul posto. 
 
B.  
A seguito dell'incidente, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha aperto un procedimento penale contro ignoti, ordinando in particolare una serie di accertamenti tecnici e peritali. Terminata l'istruzione, con decisione del 30 gennaio 2019, il PP ha decretato l'abbandono del procedimento. Con sentenza del 20 maggio 2019, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha respinto un reclamo presentato da A.________, moglie della vittima, contro il decreto di abbandono. Adito dalla reclamante con un ricorso del 21 giugno 2019, il Tribunale federale ha accolto il gravame con sentenza 6B_753/2019 del 24 ottobre 2019, annullando la sentenza del 20 maggio 2019 della CRP e rinviandole la causa per una nuova decisione. 
 
C.  
Frattanto, con un'istanza del 26 agosto 2019, F.________ Switzerland GmbH e F.________ Germany GmbH, tramite il loro patrocinatore, hanno chiesto al Ministero pubblico di potere accedere agli atti del procedimento penale. Con decisione del 27 settembre 2019, il PP ha accolto l'istanza e ha disposto che una copia degli atti dell'incarto sarebbe stata trasmessa alle richiedenti alla crescita in giudicato della decisione. Adita su reclamo dei membri della comunione ereditaria fu B.________, la CRP ha confermato la decisione del PP e respinto il gravame con sentenza del 12 giugno 2020. 
 
D.  
I membri della comunione ereditaria fu B.________ impugnano questa sentenza con un ricorso del 17 luglio 2020 al Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullarla e di negare alle istanti l'accesso agli atti. In via subordinata, chiedono che, qualora sia concesso l'esame degli atti, sia vietato sotto la comminatoria dell'art. 292 CP l'accesso a informazioni o documenti riguardanti direttamente o indirettamente il defunto o i membri della sua famiglia. In via ulteriormente subordinata, chiedono che sia in ogni caso vietata, sotto la comminatoria dell'art. 292 CP, la fotocopiatura di qualsiasi atto del procedimento penale e la trasmissione a terzi di informazioni o di documenti di cui gli istanti prenderanno conoscenza. I ricorrenti postulano inoltre di conferire l'effetto sospensivo al ricorso. Lamentano un eccesso e un abuso del potere di apprezzamento, una denegata giustizia, un accertamento inesatto e incompleto dei fatti, nonché l'inadeguatezza della decisione contestata. 
 
E.  
La Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale. Il PP e le opponenti postulano la reiezione del ricorso. Con una replica del 18 gennaio 2021 i ricorrenti si sono confermati nelle loro conclusioni. Il 13 luglio 2021 le opponenti hanno comunicato di rinunciare a presentare osservazioni sulla replica, precisando che nel frattempo i ricorrenti avrebbero promosso una causa civile in Germania. Il 2 agosto 2021 i ricorrenti hanno ribadito le conclusioni ricorsuali. Le opponenti hanno infine comunicato, il 4 agosto 2021, di rinunciare a presentare ulteriori osservazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1 Cost.) e se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 147 I 89 consid. 1; 146 II 276 consid. 1). 
 
1.1. La sentenza impugnata statuisce sul reclamo presentato dai ricorrenti (accusatori privati nel procedimento penale) contro l'accesso agli atti di tale procedimento accordato alle opponenti dal Ministero pubblico. Contro di essa è di principio aperta la via del ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 segg. LTF.  
 
1.2. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'istanza inferiore e hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento della sentenza impugnata (art. 81 cpv. 1 lett. a e b LTF; DTF 140 IV 74 consid. 1.3.1). Risulta infatti che l'istruzione penale non è ancora terminata e che i ricorrenti prospettano una responsabilità delle opponenti riguardo a possibili difetti del veicolo oggetto dell'incidente in questione. Allo stadio dell'ammissibilità del ricorso, non può essere escluso che dovranno essere eseguiti ulteriori accertamenti, segnatamente interrogatori di dipendenti delle opponenti. Un possibile rischio di collusione, paventato dai ricorrenti, non può quindi essere scartato (cfr. sentenza 1B_340/2017 del 16 novembre 2017 consid. 1.2). La loro legittimazione a ricorrere deve di conseguenza essere ammessa.  
 
1.3. La sentenza impugnata non conclude il procedimento penale aperto a seguito dell'infortunio della circolazione ed è quindi, per i ricorrenti, di natura incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF. Come esposto, se delle persone dipendenti delle opponenti o a loro legate dovessero prendere conoscenza dell'incarto penale, le loro dichiarazioni potrebbero esserne influenzate nel caso in cui siano interrogate nel procedimento penale. La concessione alle opponenti di un accesso agli atti asseritamente prematuro, è quindi suscettibile di causare ai ricorrenti un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (cfr. sentenza 1B_340/2017, citata, consid. 1.3).  
 
1.4. Per il resto, il gravame è diretto contro una decisione emanata da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF) ed è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF). È quindi sotto i citati aspetti ammissibile.  
 
2.  
 
2.1. I ricorrenti rimproverano alla Corte cantonale un'insufficiente motivazione del giudizio, siccome non si sarebbe confrontata con tutte le censure sollevate nel reclamo, in particolare non avrebbe tenuto conto del fatto che un interesse degno di protezione dei terzi ad esaminare gli atti di un procedimento penale pendente giusta l'art. 101 cpv. 3 CPP può essere ammesso soltanto in casi eccezionali.  
 
2.2. Con tale argomentazione, i ricorrenti fanno sostanzialmente valere una violazione del loro diritto di essere sentiti (art. 107 CPP, art. 29 cpv. 2 Cost.), da cui la giurisprudenza deduce l'obbligo per il giudice di motivare le sue decisioni (DTF 139 IV 179 consid. 2.2; sentenza 6B_753/2019, citata, consid. 2.2). Questa garanzia esige che l'autorità si confronti con le censure sollevate e le esamini seriamente, dando atto di questo esame nella motivazione della sua decisione (DTF 144 IV 386 consid. 2.2.3; 142 IV 245 consid. 4.3). La motivazione è sufficiente quando gli interessati possono afferrare la portata della decisione e, se del caso, impugnarla con cognizione di causa, permettendo altresì all'istanza di ricorso di esaminarne la fondatezza. L'autorità deve quindi almeno succintamente esporre le argomentazioni su cui si è fondata; non occorre che esamini espressamente ogni allegazione in fatto e in diritto sollevata, potendosi limitare ai punti rilevanti per il giudizio (DTF 146 IV 297 consid. 2.2.7; 144 IV 386 consid. 2.2.3; 142 IV 245 consid. 4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1 e rinvii).  
 
2.3. I ricorrenti lamentano in modo generico una motivazione insufficiente del giudizio impugnato, senza spiegare puntualmente in che misura la Corte cantonale avrebbe violato il loro diritto di essere sentiti omettendo di trattare determinati aspetti sollevati nel gravame. Seppure in modo succinto, la Corte cantonale si è pronunciata sulle condizioni di applicazione dell'art. 101 cpv. 3 CPP. Ha esposto in che consisteva l'interesse degno di protezione delle opponenti ad esaminare gli atti (possibilità di contestare le pretese di risarcimento prospettate dai ricorrenti) ed ha escluso un rischio di inquinamento delle prove, suscettibile di contrapporsi all'accesso agli atti. Si è quindi espressa sui punti rilevanti per il giudizio, permettendo ai ricorrenti di impugnarlo in questa sede con cognizione di causa. Sapere se l'argomentazione della CRP sia fondata o meno, è questione di merito e non concerne il diritto di essere sentito, che in concreto non è stato disatteso dalla Corte cantonale.  
 
3.  
 
3.1. Facendo riferimento all'art. 101 cpv. 3 CPP, i ricorrenti contestano l'esistenza di un interesse degno di protezione delle opponenti ad esaminare gli atti del procedimento penale. Sostengono che, contrariamente a quanto ritenuto dalla CRP, essi non avrebbero finora promosso una causa civile nei confronti delle opponenti in Germania, essendosi limitati a chiedere a F.________ Germany GmbH di riconoscere in linea di principio un obbligo di risarcimento. Reputano inoltre prevalente sia il loro interesse alla tutela della sfera privata sia gli interessi pubblici alla conduzione indisturbata del procedimento penale e alla sicurezza della circolazione stradale.  
 
3.2. In concreto è incontestato che, allo stadio della pronuncia del giudizio impugnato, le opponenti non erano né parti (art. 104 CPP), né altri partecipanti al procedimento penale (art. 105 CPP), bensì terzi. Il PP e la Corte cantonale hanno quindi vagliato la loro istanza di esame degli atti alla luce dell'art. 101 cpv. 3 CPP. L'applicabilità di questa disposizione non è di per sé contestata in questa sede. L'art. 101 cpv. 3 CPP concerne l'esame degli atti di un procedimento pendente e prevede che i terzi possono esaminare gli atti se fanno valere un interesse scientifico o un altro interesse degno di protezione e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti. La norma riprende la previgente giurisprudenza relativa al diritto di essere sentito dei terzi (sentenze 1B_340/2017, citata, consid. 2.1; 1B_353/2015 del 22 aprile 2016 consid. 4.1). In merito all'esame degli atti decide chi dirige il procedimento. Questi adotta le misure necessarie per evitare abusi e ritardi e per tutelare i legittimi interessi al mantenimento del segreto (art. 102 cpv. 1 CPP).  
 
3.2.1. Secondo la giurisprudenza, non è sufficiente che il terzo faccia semplicemente valere un interesse degno di protezione ad accedere agli atti, dovendo altresì dimostrare di avere effettivamente e personalmente un simile interesse. In caso contrario, il terzo non ha alcun diritto di esaminare gli atti del procedimento penale (sentenza 1B_340/2017, citata, consid. 2.1 e rinvii). Inoltre, non essendo parte nel procedimento penale, l'interesse del terzo ad ottenere l'accesso all'incarto è di minore importanza rispetto a quello dell'imputato o degli accusatori privati alla difesa dei loro diritti. Un interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 101 cpv. 3 CPP può essere ammesso soltanto eccezionalmente, in casi giustificati, evitando altrimenti di incorrere nel rischio di abusi e di ritardi (cfr. art. 102 cpv. 1 CPP; sentenze 1B_340/2017, citata, consid. 2.1; 1B_353/2015, citata, consid. 4.4).  
A titolo esemplificativo, il semplice interesse di fatto di un denunciante, che non si è costituito accusatore privato, a consultare gli atti del procedimento penale, non può generalmente essere considerato come uno di questi casi eccezionali (sentenze 1B_340/2017, citata, consid. 2.1; 1B_353/2015, citata, consid. 4.4). Per contro, quando l'esito del procedimento penale è suscettibile di avere degli effetti su una pretesa civile, un simile interesse esiste sia per la parte che invoca la pretesa sia per la parte che la contesta (sentenze 1B_340/2017, citata, consid. 2.1; 1B_33/2014 del 13 marzo 2014 consid. 3.2-3.3). Secondo la dottrina, un diritto di accesso agli atti, rispettivamente un interesse degno di protezione ad esaminarli, può entrare in considerazione per esempio nel caso di un'assicurazione, segnatamente in relazione con eventuali pretese da fare valere sul piano civile (sentenza 1B_340/2017, citata, consid. 2.1 e riferimenti; MARKUS SCHMUTZ, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2aed. 2014, n. 23 seg. all'art. 101 CPP). 
 
3.2.2. Se il terzo dispone di un interesse degno di protezione a consultare gli atti, quest'ultimo deve essere ponderato con gli interessi pubblici o privati contrapposti. Quando questi interessi pubblici o privati sono preponderanti, il terzo non ha alcun diritto di esaminare gli atti. Nell'ambito di questa valutazione, occorre in particolare tenere conto dell'interesse pubblico allo svolgimento regolare dell'istruzione penale (sentenza 1B_340/2017, citata, consid. 2.1 e rinvii). L'accesso all'incarto può essere rifiutato in modo puntuale nella misura in cui degli interessi particolari prevalenti di segretezza dovessero ostare alla consultazione di determinate parti degli atti del procedimento penale (cfr. art. 102 cpv. 1 seconda frase CPP; sentenze 1B_340/2017, citata, consid. 2.1; 1B_33/2014, citata, consid. 3.4).  
 
3.3. Nella fattispecie, le opponenti hanno chiesto il 26 agosto 2019 l'accesso agli atti del procedimento penale. Il PP ha accolto l'istanza con decisione del 27 settembre 2019, successiva all'emanazione del decreto di abbandono. La procedura di ricorso contro il decreto di abbandono era allora pendente dinanzi al Tribunale federale, che ha statuito con sentenza 6B_753/2019 del 24 ottobre 2019, annullando la sentenza del 20 maggio 2019 della CRP e rinviandole gli atti per una nuova decisione. Secondo la sentenza del 12 giugno 2020 impugnata, attualmente il procedimento penale è ancora pendente dinanzi al PP, che ha nel frattempo eseguito ulteriori atti di istruzione.  
Conformemente all'art. 102 cpv. 1 CPP, sulla domanda di esame degli atti decide chi dirige il procedimento. Durante la procedura preliminare il procedimento penale è diretto dal pubblico ministero (SCHMUTZ, in: op. cit., n. 1 all'art. 102 CPP). La direzione del procedimento da parte del pubblico ministero termina con l'abbandono del procedimento penale cresciuto in giudicato (art. 61 lett. a CPP; ADRIAN JENT, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2aed. 2014, n. 7 all'art. 61 CPP; BRÜSCHWEILER/NADIG/SCHNEEBELI, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3aed. 2020, n. 2 all'art. 61 CPP pag. 421). Poiché contro il decreto di abbandono era stato interposto dapprima un reclamo dinanzi alla Corte cantonale e in seguito un ricorso al Tribunale federale, che ha statuito il 24 ottobre 2019, il decreto di abbandono non era passato in giudicato quando il PP si è pronunciato il 27 settembre 2019 sulla domanda di esame degli atti (cfr. art. 61 LTF; DTF 144 IV 35 consid. 2.3.2; sentenza 6B_816/2019 del 6 agosto 2019 consid. 1.4.1 e rinvii). Egli era quindi abilitato a pronunciarsi sulla richiesta presentata dalle opponenti (cfr. 1B_353/2015, citata). 
 
3.4. I ricorrenti contestano l'esistenza di un interesse degno di protezione delle opponenti ad esaminare gli atti. Adducono che, contrariamente a quanto accertato dalla Corte cantonale, essi non avrebbero promosso alcuna causa civile contro le opponenti, né in Germania né altrove. Si sarebbero per contro limitati a chiedere a F.________ Germany GmbH di riconoscere in linea di principio un obbligo di risarcimento. Sostengono che, poiché F.________ Germany GmbH ha in seguito respinto integralmente, con una lettera di risposta del 12 settembre 2019, un simile obbligo, un eventuale interesse delle opponenti ad esaminare gli atti del procedimento penale sarebbe divenuto privo d'oggetto.  
Certo, non risulta che, quando la Corte cantonale ha statuito sul reclamo, i ricorrenti avessero già promosso un'azione di risarcimento contro le opponenti. Tuttavia, dagli scambi di corrispondenza intercorsi tra le parti emerge ch'essi ritengono il costruttore automobilistico responsabile dell'infortunio, imputandogli manchevolezze e difetti di fabbricazione dell'autovettura implicata nell'incidente. Hanno chiesto a F.________ Germany GmbH di riconoscere di principio il risarcimento dei danni. La società ha contestato e negato un suo obbligo di risarcimento. In tali circostanze, poiché i ricorrenti prospettano, perlomeno nei confronti di F.________ Germany GmbH, delle pretese civili in relazione con i fatti oggetto del procedimento penale, la tesi dei ricorrenti, secondo cui l'interesse delle opponenti ad esaminare gli atti sarebbe venuto meno, è infondata. L'esito del procedimento penale è suscettibile di avere degli effetti sulle eventuali pretese civili dei ricorrenti e la promozione di una causa giudiziaria non può ragionevolmente essere esclusa. Un interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 101 cpv. 3 CPP deve pertanto essere riconosciuto quantomeno a F.________ Germany GmbH, che contesta l'esistenza di pretese civili nei suoi confronti. 
 
3.5. La Corte cantonale ha rilevato che gli accertamenti esperiti dall'apertura del procedimento penale fino alla domanda di accesso agli atti del 26 agosto 2019 sarebbero di natura tecnica e che, per questo motivo, un rischio di inquinamento delle prove da parte delle opponenti sarebbe trascurabile. Ha ritenuto che la possibilità per quest'ultime di esaminare gli atti non impedirebbe la conduzione indisturbata del procedimento penale, né ostacolerebbe l'avanzamento dell'inchiesta, come dimostrerebbero gli ulteriori accertamenti istruttori eseguiti dal PP. La CRP ha in sostanza negato l'esistenza di interessi pubblici preponderanti che giustificherebbero un rifiuto di esaminare gli atti.  
Le opponenti non hanno finora ottenuto l'accesso agli atti, sicché dal semplice fatto che il PP ha eseguito ulteriori, imprecisati, accertamenti istruttori, non può essere dedotto alcunché. Risulta che l'istruzione penale è ancora in corso, ma non è precisato se si trovi in una fase avanzata o meno. Né è stato chiarito se il magistrato inquirente si sia già pronunciato su eventuali richieste probatorie. L'accertamento dei fatti da parte della Corte cantonale è in concreto determinante per il Tribunale federale, che fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). I ricorrenti rimproverano come visto alla casa automobilistica difetti del veicolo, suscettibili di avere influito sulla dinamica dell'incidente. Hanno perciò chiesto all'autorità inquirente di eseguire specifici approfondimenti al riguardo (cfr. sentenza 6B_753/2019, citata, consid. 2.4). Alla luce dei limitati accertamenti contenuti nella sentenza impugnata, non può essere escluso che il magistrato dovrà eseguire ulteriori atti istruttori concernenti il veicolo interessato, in particolare interrogando delle persone legate alle opponenti. Il rischio di una possibile influenza sulle loro dichiarazioni in caso di accesso all'incarto del procedimento penale non può essere definitivamente scartato in questa fase della procedura. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte cantonale, un pericolo di collusione non poteva quindi essere escluso in caso di trasmissione dell'intero incarto penale alle opponenti al momento della pronuncia del giudizio impugnato (sentenza 1B_340/2017, citata, consid. 2.4). Considerato l'interesse pubblico alla ricerca della verità e allo svolgimento regolare dell'istruzione penale, la decisione della CRP di confermare l'accesso agli atti accordato dal PP viola pertanto l'art. 101 cpv. 3 CPP
A dipendenza dell'avanzamento dell'inchiesta, una nuova domanda di accesso agli atti potrà se del caso essere presentata nel seguito della procedura (sentenza 1B_340/2017, citata, consid. 2.4). È altresì riservata l'eventuale adozione da parte dell'autorità penale di possibili misure necessarie per evitare abusi e ritardi e per tutelare legittimi interessi al mantenimento del segreto (cfr. art. 102 cpv. 1 CPP; sentenza 1B_33/2014, citata, consid. 3.4). 
 
4.  
 
4.1. Ne segue che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata annullata. La domanda delle opponenti di accesso agli atti dell'incarto penale, del 26 agosto 2019, è respinta. La causa è rinviata alla Corte cantonale per una nuova decisione sulle spese e le ripetibili della procedura ricorsuale cantonale.  
 
4.2. Le spese giudiziarie e le ripetibili di questa sede seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico delle opponenti (art. 66 cpv. 1 e art. 68 cpv. 1 LTF).  
 
5.  
L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel gravame. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è accolto. La sentenza emanata il 12 giugno 2020 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino è annullata. La domanda di accesso agli atti delle opponenti del 26 agosto 2019 è respinta. La causa è rinviata alla Corte dei reclami penali per una nuova decisione sulle spese e le ripetibili della procedura ricorsuale cantonale. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico delle opponenti, che rifonderanno ai ricorrenti un'indennità di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale. 
 
3.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 16 agosto 2021 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Chaix 
 
Il Cancelliere: Gadoni