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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_706/2021  
 
 
Sentenza del 16 settembre 2021  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Aubry Girardin, Giudice presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Enzio Bertola, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6501 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Permesso di dimora (mancato pagamento dell'anticipo spese), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 2 agosto 2021 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2021.287). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 27 giugno 2021 A.________ ha contestato dinanzi al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino la risoluzione del Consiglio di Stato del 26 maggio 2021 che confermava il rifiuto del rilascio di un permesso di dimora pronunciato dalla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni il 1° dicembre 2020. 
Il 1° luglio 2021 A.________ è stato invitato a versare, entro un termine di 15 giorni, non sospeso dalle ferie giudiziarie, un anticipo a garanzia delle spese processuali presunte, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento entro il termine assegnato, il suo gravame sarebbe stato dichiarato inammissibile (art. 47 cpv. 3 LPAmm; RL/TI 165.100). Entro lo stesso termine gli è stata concessa la possibilità di documentare la sua situazione finanziaria. 
Constatato che, entro il termine impartito, l'insorgente non aveva né eseguito il pagamento esatto né fornito alcun documento a comprova della propria situazione finanziaria, il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo con decisione del 2 agosto 2021 ne ha dichiarato l'impugnativa irricevibile. 
 
B.  
Con ricorso del 14 settembre 2021 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale chiedendone l'annullamento e il rilascio del permesso richiesto. Postula inoltre il beneficio dell'assistenza giudiziaria e il conferimento dell'effetto sospensivo. 
Dai documenti annessi al ricorso risulta che in risposta allo scritto del 4 agosto 2021 con cui il patrocinatore di A.________ forniva al Tribunale cantonale amministrativo alcune indicazioni sulla situazione finanziaria del cliente, detta autorità, con lettera raccomandata del 9 agosto successivo, osservava che lo scritto era manifestamente tardivo - come peraltro ammesso dal patrocinatore medesimo - e che essa si era già pronunciata con sentenza del 2 agosto 2021, intimata il giorno successivo. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 146 IV 185 consid. 2). 
 
2.  
 
2.1. Oggetto di disamina può essere unicamente la questione dell'inammissibilità per mancato versamento dell'anticipo chiesto per le spese giudiziarie, quindi l'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale. In questo contesto, l'art. 106 cpv. 2 LTF impone alla parte ricorrente di specificare quali diritti di carattere costituzionale ritiene lesi e di esporre le sue censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (DTF 142 III 364 consid. 2.4; 141 I 36 consid. 1.3).  
 
2.2. Nella presente fattispecie l'allegato ricorsuale nulla contiene in merito all'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale, segnatamente riguardo ad un'interpretazione arbitraria (su questa nozione vedasi DTF 142 II 369 consid. 4.3 e riferimenti) dell'art. 47 cpv. 3 LPAmm in virtù del quale il Tribunale cantonale amministrativo può esigere il versamento di un anticipo per le spese processuali e della conseguenza (l'inammissibilità dell'allegato ricorsuale) che deriva dalla mancata osservanza del termine accordato a tal fine. L'impugnativa sfugge pertanto ad un esame di merito.  
 
2.3. A titolo abbondanziale va aggiunto che un ricorso contenente, come in concreto, censure di merito avverso un giudizio d'inammissibilità non soddisfa le esigenze di motivazione riferite allo specifico oggetto del litigio (DTF 123 V 335 consid. 1a; 118 Ib 134 consid. 2).  
 
2.4. Infine il ricorrente non fa valere dinanzi a questa Corte elementi che permetterebbero di trattare il suo gravame alla stregua di un'istanza di restituzione in intero dei termini da trasmettere all'autorità cantonale per competenza.  
 
2.5. Per i motivi illustrati il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 LTF. Ciò rende priva d'oggetto l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo.  
 
 
3.  
L'istanza di assistenza giudiziaria non può essere accolta, atteso che le conclusioni del ricorrente erano sin dall'inizio prive di probabilità di successo (art. 64 LTF). Nell'addossare le spese giudiziarie al ricorrente, viene comunque tenuto conto delle circostanze e fissato un importo ridotto (art. 65 cpv. 1 e 2, art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 16 settembre 2021 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Aubry Girardin 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud