Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1A.197/2005 /biz
Sentenza del 16 ottobre 2006
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Crameri.
Parti
A.________SA,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Mario Postizzi,
contro
Direzione generale delle dogane,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berna.
Oggetto
assistenza giudiziaria internazionale in materia
penale all'Italia,
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emanata il 21 giugno 2005 della Direzione generale
delle dogane.
Fatti:
A.
Il 5 novembre 2002 il Ministero pubblico di Bolzano ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria alla Svizzera. Dalla richiesta risulta che le autorità estere stanno svolgendo indagini nei confronti di B.________ e di altre persone per truffa in materia fiscale (art. 640 comma 2 CP italiano e art. 8 Decreto legge del 10 marzo 2000, n. 74) e per riciclaggio di denaro per illecito trasferimento di capitali all'estero (art. 648bis CP italiano). Diverse ditte italiane acquisterebbero materie prime di basso valore commerciale, in gran parte di origine italiana, a prezzi fortemente aumentati per il tramite di società fittizie germaniche e austriache. Le ditte produttrici sarebbero incaricate di dichiarare le merci per l'esportazione in Svizzera allestendo fatture a nome di diverse società ubicate in Gran Bretagna, in Irlanda, nel Liechtenstein, negli Stati Uniti e in Austria. Le ditte acquirenti estere sarebbero cosiddette società "bucalettere" o società inesistenti, alle quali l'indagato B.________ farebbe capo soltanto per la fatturazione. Le merci verrebbero trasportate in Germania o in Austria dal punto franco doganale di Chiasso. Sulle fatture presentate dalle società fittizie all'atto dello sdoganamento all'importazione sarebbe indicato un valore della merce estremamente elevato. Le merci giungerebbero quindi agli acquirenti italiani finali con un valore notevolmente aumentato. Sempre secondo l'autorità estera, utilizzando dette fatture, sulle quali figurerebbe un valore delle merci scorretto, i bilanci delle ditte acquirenti finali sarebbero stati falsificati e le autorità fiscali ingannate: quelle italiane avrebbero subito una sottrazione di tributi per almeno 35 milioni di euro.
B.
Con decisione di entrata in materia del 10 luglio 2003 la Direzione generale delle dogane (DGD), cui era stata delegata l'esecuzione della domanda, ha ritenuto di poter ipotizzare per i fatti esposti il reato di truffa in materia fiscale. Ha quindi ordinato, per quanto qui interessa, la perquisizione dei locali della ditta A.________SA e il sequestro di determinata documentazione. Il 7 dicembre 2004 venne effettuata la cernita alla presenza del rappresentante della citata società; gli atti ritenuti inutili vennero restituiti alla ditta, mentre un'altra parte degli stessi fu trasmessa all'Italia sulla base di un'esecuzione semplificata. Mediante decisione finale del 21 giugno 2006, la DGD ha ordinato la trasmissione all'Italia degli atti rimanenti.
C.
La A.________SA impugna questa decisione con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di non trasmettere la documentazione all'autorità richiedente.
La DGD e l'Ufficio federale di giustizia (UFG) propongono di respingere il ricorso. In replica e in duplica le parti si sono confermate nelle loro allegazioni e conclusioni.
Diritto:
1.
1.1 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1) e dell'Accordo concluso il 10 settembre 1998 che la completa e ne agevola l'applicazione, entrato in vigore il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo, RS 0.351.945.41). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale e l'Accordo non regolano espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I cpv. 2 dell'Accordo; DTF 130 II 337 consid. 1, 124 II 180 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).
1.2 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 130 II 337 consid. 1.4, 123 II 134 consid. 1d).
1.3 Interposto tempestivamente contro le decisioni incidentali di entrata in materia e contro quella di chiusura della DGD di trasmissione di documenti acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, il ricorso di diritto amministrativo, che contro la decisione di consegna ha effetto sospensivo per legge (art. 21 cpv. 4 lett. b e 80l cpv. 1 AIMP), è ricevibile dal profilo dell'art. 80g cpv. 1 e 2 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP. La legittimazione della ricorrente, proprietaria o locataria dei locali perseguiti è pacifica (art. 80h lett. b AIMP in relazione con l'art. 9a lett. b OAIMP).
2.
2.1 La ricorrente rileva dapprima che parallelamente alla rogatoria in esame è stata inoltrata un'altra richiesta, che concerne in sostanza gli stessi fatti, presentata dal Ministero pubblico germanico di Mannheim allo scopo di accertate eventuali infrazioni avvenute sul territorio tedesco. Precisa che gli imputati svizzeri (B.________, C.________ e D.________), per poter giungere a una soluzione positiva della vertenza in Germania, non si sono opposti alla rogatoria di quel Paese. Aggiunge che questi imputati confidano sul fatto che in virtù del principio del "ne bis in idem" non vi sia spazio per una loro condanna in territorio tedesco.
Ciò poiché l'Autorità germanica ritiene, al dire della ricorrente contrariamente alla realtà, che tutti i negozi giuridici posti in essere per il tramite delle società tedesche sono fittizi e dunque non vi sia mai stato un concreto trasporto di merce dal punto franco di Chiasso in Germania e da colà in Italia. Sempre secondo la ricorrente, gli accertamenti effettuati sul territorio italiano avrebbero invece comprovato sia l'effettivo trasferimento della merce sia che le varie operazioni si riconducevano a ragioni d'ordine fiscale nel solo interesse delle società italiane.
2.2 Ora, la ricorrente non è manifestamente legittimata a far valere interessi di terzi, segnatamente degli imputati svizzeri, e a inoltrare un ricorso nel solo interesse della legge (DTF 126 II 258 consid. 2d pag. 260 e rinvii). D'altra parte il criticato accertamento dei fatti posto a fondamento della domanda germanica esula dall'oggetto del litigio e non dev'essere esaminato oltre. L'esposto dei fatti della rogatoria italiana è quindi vincolante per il Tribunale federale (DTF 126 II 495 consid. 5e/aa pag. 501).
3.
3.1 Il legale della ricorrente rileva di aver contattato gli avvocati di E.________, al suo dire l'unico imputato ancora oggetto di indagini da parte del Tribunale regionale di Bolzano, e di aver così saputo che l'8 luglio 2004 il Tribunale di Bolzano ha emesso una sentenza di incompetenza, con conseguente trasmissione degli atti al Pubblico ministero presso il Tribunale di Monza. La ricorrente sostiene che l'incompetenza territoriale del Tribunale regionale di Bolzano, segnatamente per il citato indagato, varrebbe per ogni altro imputato nella misura in cui fa stato il relativo domicilio. Precisa poi che al menzionato indagato sono imputati soltanto i reati di cui agli art. 416 CP italiano e gli art. 1 e 8 del decreto legge 74/2000, per cui sarebbe caduta l'imputazione per il reato di riciclaggio. La ricorrente ne deduce che, se non dall'inizio, dopo l'intervento dell'incompetenza territoriale la domanda sarebbe divenuta abusiva e che la DGD dovrebbe accertare questa situazione di incompatibilità territoriale: sottolinea che il problema non può essere ridotto alla sua sola posizione, l'incompetenza potendo toccare anche terzi che non ne sarebbero a conoscenza. Rileva pure che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza non si è attivata con una propria commissione rogatoria. Accenna infine alla circostanza che nel frattempo, con il cosiddetto "scudo Tremonti", l'Italia ha emanato nuove disposizioni fiscali, che toglierebbero rilevanza agli effetti penali a diverse situazioni in essere, con conseguente trattazione delle pratiche sul solo versante amministrativo.
3.1.1 Nella risposta al ricorso la DGD specifica che la rogatoria germanica è ancora di attualità, mentre l'Autorità italiana ha precisato, il 10 giugno 2004, che dinanzi alla Procura di Bolzano il procedimento contro E.________ è ancora pendente e che i documenti litigiosi sono considerati utili. D'altra parte, la ricorrente disattende la circostanza che a un imputato non verrebbe più rimproverato il reato di riciclaggio di denaro non è decisiva, l'assistenza dovendo essere concessa anche per un solo reato.
3.1.2 Nella sentenza di incompetenza emanata l'8 luglio 2004 nell'ambito del procedimento penale avviato nei confronti di E.________, imputato unitamente a B.________ e altri, giudicati separatamente, il Tribunale di Bolzano, statuendo sull'eccezione di incompetenza sollevata dal difensore dell'imputato, ha ritenuto che il reato più grave è quello fiscale, punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni: ha poi stabilito che la competenza spetta al giudice del luogo di accertamento del reato e che nella fattispecie l'ultima fattura litigiosa è stata emessa nel circondario del Tribunale di Monza, luogo che risulta essere anche quello di residenza dell'imputato. Ne ha concluso che competente a conoscere dei reati contestati al citato imputato è detto Tribunale.
3.1.3 Ora, contrariamente all'assunto della ricorrente, l'invocata sentenza del Tribunale di Bolzano non comporta la decadenza della procedura di assistenza; gli atti sono stati infatti trasmessi al Ministero pubblico presso il Tribunale di Monza. Anche i documenti oggetto della trasmissione litigiosa saranno pertanto trasmessi, da parte del Ministero pubblico di Bolzano, a quello di Monza. D'altra parte non è chiaro, visto, come rilevato nella citata sentenza, che gli altri imputati saranno giudicati separatamente, se effettivamente la competenza del Ministero pubblico di Bolzano non sussista più o non sussista più soltanto nei confronti del menzionato imputato. In siffatte circostanze non si è chiaramente in presenza di una domanda abusiva, per la quale l'assistenza dovrebbe essere negata (cfr. al riguardo DTF 116 Ib 89 consid. 2c e 113 Ib 157 consid. 4). Ciò vale a maggior ragione ritenuto che la ricorrente non è legittimata a far valere l'asserita incompetenza a tutela di diritti di terzi. Del resto, la competenza internazionale dello Stato richiedente a reprimere il reato descritto nella domanda non fa manifestamente difetto, né la ricorrente lo sostiene (DTF 126 II 212 consid. 6).
3.2 Infine, il rilievo ricorsuale secondo cui il Ministero pubblico di Monza non si sarebbe attivato inoltrando una propria commissione rogatoria non dimostra affatto il mancato interesse per i documenti litigiosi, bensì milita a favore della tesi secondo cui esso attende l'esecuzione di quella qui in esame. D'altra parte, le nuove disposizioni fiscali cui accenna la ricorrente nulla mutano all'adempimento del requisito della doppia punibilità.
Nemmeno regge l'implicito assunto ricorsuale, secondo cui la richiesta italiana riguardo ad uno specifico reato sarebbe divenuta priva di oggetto. Trattandosi di materiale probatorio, la giurisprudenza considera divenuta senza oggetto una domanda straniera solo quando lo Stato richiedente la ritiri espressamente o se il processo all'estero si sia nel frattempo concluso con un giudizio definitivo (DTF 113 Ib 157 consid. 5a pag. 166). Nessuna di queste premesse è qui realizzata. Non v'è inoltre alcun motivo per ritenere che l'Italia mantenga la domanda qualora la stessa fosse priva di oggetto, ricordato che, contrariamente all'assunto ricorsuale, l'autorità di esecuzione non deve di massima esaminare se il procedimento estero segua il suo corso (Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 168 con riferimenti alla giurisprudenza).
3.3 La ricorrente sostiene poi che la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Bolzano non sarebbe stata competente per effettuare accertamenti nei confronti di F.________ e G.________, ritenuto che dalla domanda risulta che i due sarebbero stati domiciliati nella Provincia di Mantova. Il procedimento penale, al dire della ricorrente, avrebbe pertanto dovuto essere promosso da quella Procura e non dall'Autorità richiedente. Aggiunge che quest'ultima avrebbe comunque archiviato il caso, con relativo stralcio del procedimento. Ciò risulterebbe da una comunicazione dei legali italiani trasmessa al patrocinatore svizzero della ricorrente.
Ora, dalla stessa si evince che il Ministero pubblico, eseguite alcune indagini preliminari, ha differenziato la posizione dei menzionati inquisiti rispetto a quella di altri. Non è quindi manifesto che l'archiviazione sia stata pronunciata anche nei confronti degli altri inquisiti e che pertanto, come accenna la ricorrente, l'azione penale sarebbe estinta (Zimmermann, op. cit., n. 441). La ricorrente, adducendo che l'assistenza internazionale dev'essere finalizzata a chiarificazioni che riguardano imputati e non persone quali quelle menzionate, che non sono più oggetto di procedura, disattente che secondo la costante prassi l'assistenza dev'essere accordata non soltanto per raccogliere ulteriori prove a carico dei presunti autori, ma anche per acclarare, come nella fattispecie, se i reati fondatamente sospettati siano effettivamente stati commessi (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552) e, se del caso, per individuare ulteriori responsabili delle prospettate infrazioni.
3.4 Sempre con riferimento alla questione della competenza, la ricorrente stessa ammette che sarebbe pensabile, per il fatto che tre cittadini svizzeri non hanno domicilio in Italia, che il Tribunale di Bolzano possa risultare in qualche modo competente, ad esempio perché ha avviato per primo le indagini in Italia. Sostiene tuttavia che questo aspetto sarebbe irrilevante, poiché, come risulta da una sentenza del 19 aprile 2004 dell'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano, gli imputati B.________, C.________ e D.________ sono già stati condannati a sei mesi di reclusione, pena detentiva convertita in multa. Ne deduce che lo Stato richiedente non avrebbe più alcun interesse ad agire sul piano processuale. Richiamando poi l'entità delle pene pronunciate, che configurano al suo dire sostanzialmente un patteggiamento chiaramente ispirato da ragioni di opportunità, la ricorrente si limita ad addurre che si potrebbe disquisire se la situazione finale possa ancora configurare una frode fiscale.
Al riguardo essa rileva tuttavia semplicemente che di fronte all'invocata sentenza che porrebbe fine all'azione penale, nell'ottica del principio della doppia punibilità, non sarebbe più determinante la qualifica giuridica del reato. La censura non regge già per il fatto che il procedimento penale prosegue per lo meno nei confronti del più volte citato accusato ed eventualmente anche di altre persone. Inoltre, la ricorrente disattende che per l'esame della doppia punibilità è determinante il quesito di sapere se i fatti addotti nella domanda, eseguita la dovuta trasposizione, sarebbero punibili secondo il diritto svizzero e non tanto l'entità della pena poi pronunciata nei confronti di determinati inquisiti tenendo conto delle attenuanti personali loro riconosciute (DTF 124 II 184 consid. 4 b/cc pag. 188). In questo ambito la ricorrente non contesta che si potrebbe essere in presenza di una truffa in materia fiscale, per la quale la concessione dell'assistenza è ammissibile (sul tema vedi DTF 125 II 250; Zimmermann, op. cit., n. 409-412).
3.5 D'altra parte, la necessità di poter disporre di tutti i documenti sequestrati per poter ricostruire compiutamente i flussi finanziari oggetto d'inchiesta, e se del caso individuare ulteriori transazioni sospette, è chiara. In effetti, come rilevato dalla ricorrente nella duplica, l'imputato E.________ era un suo cliente. La circostanza che un'eventuale responsabilità dei rappresentanti della ricorrente, in particolare di B.________ nella sua qualità di organo della stessa, sarebbe da tempo risolta dal profilo processuale e sostanziale non è decisiva: d'altra parte, come già visto, essa non è legittimata a far valere gli interessi di terzi. La consegna delle informazioni litigiose è idonea a far progredire le indagini, se del caso nel senso di concludere, tramite l'emanazione di ulteriori decisioni di archiviazione, il procedimento penale (DTF 126 II 258 consid. 9c). Contrariamente all'assunto ricorsuale, l'utilità e la rilevanza potenziale della documentazione litigiosa per il procedimento estero non possono essere escluse (DTF 126 II 258 consid. 9c, 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a e b). La consegna delle informazioni litigiose è giustificata e idonea a far progredire le indagini: la loro utilità potenziale è data.
4.
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Direzione generale delle dogane e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale (B 131 544).
Losanna, 16 ottobre 2006
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: