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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa {T 7} 
I 682/04 
 
Sentenza del 16 ottobre 2006 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, ricorrente, 
 
contro 
 
F.________, Italia, opponente, rappresentato dall'avv. Marco Perucchi, via E. Bossi 6, 6901 Lugano, 
 
Istanza precedente 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna 
 
(Giudizio del 23 settembre 2004) 
 
Fatti: 
A. 
F.________, cittadino italiano nato nel 1944, ha esercitato in Svizzera l'attività di meccanico di veicoli industriali fino al 20 settembre 2000 come frontaliere. In data 14 settembre 2001 l'assicurato ha presentato una domanda di rendita dell'AI svizzera lamentando in particolare i postumi di un infarto miocardico subito il 21 settembre 2000. 
 
Mediante decisione 25 agosto 2003 l'Ufficio AI (UAI) per gli assicurati residenti all'estero ha erogato al richiedente una mezza rendita a partire dal 1° settembre 2001. Tale posizione è stata sostanzialmente confermata il 17 dicembre 2003 anche in seguito all'opposizione dell'assicurato, volta ad ottenere una rendita intera. Con separato provvedimento su opposizione di medesima data, l'amministrazione ha rifiutato la corresponsione di interessi di mora. 
B. 
F.________ ha deferito i provvedimenti amministrativi alla competente Commissione federale di ricorso, postulando l'erogazione di una rendita intera e la condanna dell'amministrazione al pagamento di interessi di mora. 
 
Con giudizio 23 settembre 2004 la Commissione ha accolto le richieste dell'insorgente, assegnandogli una rendita intera a partire dal 1° settembre 2001 e facendo obbligo all'amministrazione di corrispondere interessi di mora sulle prestazioni versate dopo il 1° settembre 2003. 
C. 
L'UAI del Cantone Ticino interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede l'annullamento del giudizio commissionale e il ripristino dei provvedimenti amministrativi. 
 
F.________, tramite l'avv. Marco Perucchi, propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
Il Tribunale federale delle assicurazioni esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTF 130 V 514 consid. 1, 125 V 23 consid. 1a). 
2. 
Al termine degli accertamenti messi in atto, in concreto, dall'UAI del Cantone Ticino, l'UAI per gli assicurati residenti all'estero ha emanato e notificato le sue decisioni conformemente a quanto previsto dall'art. 40 cpv. 2 OAI. Secondo tale disposto, mentre per la ricezione e l'esame delle richieste dei frontalieri è competente l'ufficio AI nel cui campo di attività essi esercitano o - a determinate condizioni - esercitavano un'attività lucrativa, l'ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero notifica le decisioni. 
 
L'UAI per gli assicurati residenti all'estero, che ha reso le decisioni amministrative in causa, è quindi stato designato a giusto titolo come parte opponente dinanzi alla Commissione federale di ricorso in seguito al gravame interposto dall'assicurato. In tali condizioni, si tratta di esaminare se l'UAI del Cantone Ticino, indipendentemente dall'UAI per gli assicurati residenti all'estero (che non ha interposto ricorso di diritto amministrativo né peraltro ha altrimenti manifestato l'intenzione di farlo), sia legittimato a ricorrere contro il giudizio del 23 settembre 2004. 
3. 
3.1 La questione è già stata affrontata e risolta da questa Corte in DTF 130 V 514. In quell'occasione - come pure in una successiva sentenza del 16 dicembre 2004 in re S. (I 394/03) - il Tribunale ha ricordato che giusta l'art. 103 lett. a OG ha diritto di interporre ricorso di diritto amministrativo chiunque è toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. Può essere tale ogni interesse di fatto o giuridico. L'interesse degno di protezione consiste nell'utilità pratica che l'accoglimento del ricorso apporterebbe al ricorrente oppure, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio di natura economica, ideale o materiale, che la decisione impugnata sarebbe altrimenti suscettibile di provocargli. L'interesse in questione deve essere diretto e concreto e la persona interessata deve fare valere un rapporto sufficientemente stretto con l'oggetto della lite, ciò che non si avvera se la stessa è toccata solo in maniera indiretta (DTF 130 V 515 consid. 3.1). 
 
A ciò si aggiunge che gli enti e istituti pubblici possono prevalersi dell'art. 103 lett. a OG solo se sono toccati allo stesso modo di un privato. Per contro, l'interesse pubblico a un'applicazione corretta e uniforme del diritto non è suscettibile di costituire un interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 103 lett. a OG (DTF 130 V 515 consid. 3.1). 
3.2 Analogamente a quanto statuito nella sentenza DTF 130 V 514, non si vede neppure in concreto il motivo per cui l'UAI cantonale dovrebbe essere toccato dal giudizio impugnato al pari di un privato. In realtà, il solo interesse che questo ufficio potrebbe, se del caso, fare valere si confonde con l'interesse a un'applicazione corretta del diritto. Ciò che non basta ancora per conferirgli la legittimazione a ricorrere ai sensi dell'art. 103 lett. a OG conformemente alla giurisprudenza sopra richiamata. 
4. 
4.1 Sempre nella DTF 130 V 514 sopraccitata, il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi osservato come abbia parimenti diritto di ricorrere ogni altra persona, organismo o autorità, cui la legislazione federale conferisce il diritto di ricorrere (art. 103 lett. c OG). 
 
In tale ambito giova ribadire che sotto l'egida dell'ordinamento in vigore fino al 31 dicembre 2002, le decisioni delle autorità di ricorso dovevano essere notificate mediante invio raccomandato alle casse di compensazione, rispettivamente agli uffici AI interessati (art. 201 lett. c OAVS). Le persone e gli uffici a cui, ai sensi dell'art. 201 OAVS, venivano notificate le decisioni dell'autorità di ricorso, erano autorizzati a impugnarle con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (art. 202 OAVS in relazione con l'art. 89 OAI). Per principio, erano considerati come "interessati" ai sensi dell'art. 201 lett. c OAVS, la cassa di compensazione o l'ufficio AI che aveva reso la decisione impugnata nella procedura di ricorso. Inoltre, in occasione di più sentenze, la presente Corte ha avuto modo di statuire che l'autorità che non aveva reso il provvedimento in lite non poteva vedersi riconoscere la legittimazione a interporre ricorso di diritto amministrativo (sentenze del 5 dicembre 2003 in re K., I 772/02, consid. 5.2, e del 26 agosto 2002 in re C., I 796/01). A due riprese, tuttavia, la legittimazione a ricorrere dell'UAI cantonale è stata ammessa parallelamente a quella dell'UAI per gli assicurati residenti all'estero per il fatto che il primo ufficio aveva istruito la procedura che è poi stata decisa da parte del secondo ufficio (sentenze del 28 agosto 2002 in re B., I 87/99, e del 22 gennaio 2004 in re S., I 232/03; cfr. DTF 130 V 516 consid. 4.1). 
 
A seguito dell'adozione dell'art. 57 LPGA si è imposto un adattamento redazionale dell'art. 201 OAVS. Le disposizioni concernenti la legittimazione a ricorrere e la notifica dei giudizi sono state riassunte all'art. 201 OAVS, mentre l'art. 202 OAVS è stato abrogato. Ormai, sotto il titolo marginale "Competenze delle autorità in materia di ricorso", l'art. 201 OAVS, nel suo tenore, applicabile nel caso di specie, in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che l'Ufficio federale, le casse di compensazione e gli uffici AI interessati sono autorizzati a impugnare le decisioni dell'autorità di ricorso con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (cpv. 1); le decisioni dell'autorità di ricorso sono notificate loro mediante invio raccomandato (cpv. 2; cfr. DTF 130 V 516 seg. consid. 4.1). 
4.2 In quest'ultima sentenza il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di precisare che l'entrata in vigore del nuovo art. 201 OAVS non ha modificato la situazione esistente fino ad allora; in particolare, nulla è mutato a proposito del fatto che l'ufficio AI che ha reso la decisione querelata rimane il solo ufficio AI legittimato a ricorrere contro un giudizio dell'autorità di ricorso (DTF 130 V 517 consid. 4.1 in fine). 
 
In occasione della medesima vertenza, la Corte ha pure avuto modo di rilevare che la giurisprudenza isolata delle sentenze citate nelle cause B. (I 87/99) e S. (I 232/03), discostandosi dalla prassi costante del Tribunale federale delle assicurazioni e creando una situazione indesiderata di incertezza giuridica dovuta al fatto che sia gli UAI cantonali che l'UAI per gli assicurati residenti all'estero potrebbero ricorrere contro dei giudizi che l'autorità di ricorso di prima istanza non gli ha nemmeno notificato, non può essere confermata (DTF 130 V 517 consid. 4.2). 
4.3 Il Tribunale federale delle assicurazioni ha così stabilito che un ufficio AI che non ha reso la decisione impugnata nella procedura di ricorso non è legittimato a interporre ricorso di diritto amministrativo. In una successiva vertenza questa Corte ha pure ritenuto di dovere escludere l'ammissione di un regime particolare nei casi regolati dall'art. 40 cpv. 2 OAI concernenti i frontalieri (sentenza del 16 dicembre 2004 in re S., I 394/03, consid. 4.3). Di conseguenza, anche in questi casi, agli UAI cantonali dev'essere negata la legittimazione a ricorrere. 
 
In tali condizioni, l'UAI del Cantone Ticino non è legittimato a ricorrere nemmeno in virtù dell'art. 103 lett. c OG. 
5. 
Vertendo sostanzialmente sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134 OG). Vincente in lite, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto a ripetibili che saranno poste a carico dell'amministrazione ricorrente (art. 159 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo dell'Ufficio AI del Cantone Ticino è inammissibile. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
L'Ufficio ricorrente verserà a F.________ la somma di fr. 2'000.- a titolo di indennità di parte per la procedura federale. 
4. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, alla Cassa svizzera di compensazione e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 16 ottobre 2006 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: