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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa {T 7} 
I 698/04 
 
Sentenza del 16 ottobre 2006 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Grisanti, cancelliere 
 
Parti 
A.________, ricorrente, rappresentato dalla DAS Protezione Giuridica SA, via Violino 1, 6928 Manno, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 29 settembre 2004) 
 
Fatti: 
A. 
Nel dicembre 1999, A.________, nato nel 1969, di professione cuoco, ha presentato una domanda volta all'ottenimento di prestazioni AI a dipendenza di un'inabilità addebitabile a lombaggini e ernie del disco. 
 
Esperiti gli accertamenti del caso, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI), per atto del 21 novembre 2002, ha ritenuto adeguata per l'assicurato una riformazione professionale quale gerente. Nel contempo, con decisioni dell'11 dicembre 2002, gli ha assegnato una rendita intera dal 1° settembre 1999 (per un grado d'invalidità dell'80%) e una mezza rendita a partire dal 1° aprile 2000 (per un grado d'invalidità dell'50%). 
 
Conseguito con successo il diploma di esercente nel maggio 2003, l'assicurato si è visto negare dall'UAI l'ulteriore diritto a una rendita d'invalidità per mancanza di incapacità di guadagno pensionabile (decisione del 16 giugno 2003). Stabilendo in fr. 68'793.- il reddito che l'assicurato avrebbe guadagnato senza il danno alla salute e in fr. 45'500.- il reddito conseguibile, nonostante il danno alla salute, nell'attività, ragionevolmente esigibile, di gerente di esercizio pubblico, per decisione su opposizione del 20 aprile 2004 l'amministrazione ha sostanzialmente confermato il contenuto del proprio provvedimento accertando un tasso d'invalidità del 34%, insufficiente per conferire il diritto a una pensione. 
B. 
Adito su ricorso dell'assicurato, rappresentato dalla DAS Protezione Giuridica SA, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha confermato, nella sua sostanza, l'operato dell'amministrazione e ha negato il diritto a ulteriori prestazioni (pronuncia del 29 settembre 2004). In particolare, rilevata, sulla scorta delle conclusioni peritali del dott. G.________, reumatologo, la piena esigibilità dell'attività di esercente/gerente, la Corte cantonale, procedendo dal salario mensile percepito dall'assicurato prima del danno alla salute di fr. 5'303.-, adeguato all'evoluzione dei salari, ha accertato un reddito senza invalidità di fr. 73'997.- annui (sulla base di 13 mensilità) per il 2003 e di fr. 75'033.- per il 2004. Contrapponendo a questo dato il reddito ragionevolmente conseguibile nonostante il danno alla salute (reddito da invalido) di fr. 45'500.- annui per il 2003 e di fr. 46'088.- per il 2004, il primo giudice ha stabilito in misura del 39% il grado d'invalidità dell'assicurato. 
C. 
Sempre patrocinato dalla DAS, A.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale, protestate spese e ripetibili, chiede, in accoglimento del gravame, l'annullamento del giudizio cantonale e il riconoscimento di una mezza rendita a far tempo dal 1° aprile 2003 - a dipendenza di un grado d'invalidità del 59,48%, subordinatamente del 50% -, come pure il rinvio degli atti all'amministrazione per commisurazione del diritto per l'anno 2004. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi. 
 
L'UAI propone la reiezione del ricorso, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
Il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Giusta l'art. 132 cpv. 1 OG nella versione di cui alla cifra III della legge federale del 16 dicembre 2005 concernente la modifica della LAI (in vigore dal 1° luglio 2006), in deroga a quanto previsto dagli art. 104 e 105 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni può, nell'ambito di una procedura vertente sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, anche esaminare l'adeguatezza della decisione querelata e non è vincolato dall'accertamento dei fatti da parte dell'istanza precedente. A norma dell'art. 132 cpv. 2 OG, queste deroghe non si applicano se il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Nondimeno, secondo la cifra II lett. c della legge del 16 dicembre 2005, il diritto previgente si applica ai ricorsi pendenti davanti al Tribunale federale delle assicurazioni al momento dell'entrata in vigore della modifica. Poiché al 1° luglio 2006 il presente ricorso era pendente dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni, il suo potere cognitivo è regolato dal previgente art. 132 OG, il cui tenore corrisponde al nuovo cpv. 1. 
2. 
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, il primo giudice ha già compiutamente esposto le norme legali e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti che reggono il diritto a una rendita d'invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI, nella versione applicabile prima e dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2004, della 4a revisione dell'AI) e illustrando il metodo generale di confronto dei redditi per la determinazione del grado d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA). A tale esposizione può essere fatto riferimento, non senza tuttavia soggiungere che al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.). 
 
Quanto al valore probatorio attribuito ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili, come ha evidenziato il giudice di prime cure, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di stabilire che se questi ultimi sono stati resi sulla base di accertamenti approfonditi e completi, in piena conoscenza dell'incarto e giungono a dei risultati convincenti, il giudice non vi si discosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far dubitare della loro fondatezza (DTF 125 V 353 consid. 3b/ee). 
3. 
Nel caso di specie, il ricorrente contesta la determinazione del grado d'invalidità. Facendo valere che nel 2003, ma anche precedentemente, tenuto conto della sua lunga esperienza in qualità di capo cucina, egli avrebbe potuto essere collocato nella classe IV (anziché in quella III, come invece valutato dall'amministrazione) prevista dall'art. 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione (CCNL) - applicabile tra l'altro ai quadri ai quali sono regolarmente sottoposti quattro collaboratori (nel settore cucina) da almeno cinque anni - e avrebbe pertanto potuto, senza il danno alla salute, conseguire un salario lordo minimo di fr. 6'380.- mensili, l'insorgente quantifica in fr. 82'940.- il guadagno da valido per il 2003. Quanto al reddito da invalido, il ricorrente rileva l'impossibilità, a causa del danno alla salute, di conseguire un salario annuo ipotetico di fr. 45'500.- annui (fr. 3'500.- per 13 mensilità). A tal proposito osserva inoltre che nessun ristoratore assumerebbe una persona con il compito di esercitare le mansioni di gerente al 100%, nell'ambito di tale attività essendo richiesto l'espletamento anche di tutta una serie di mansioni (in cucina in qualità di cuoco o in sala quale cameriere) di altra natura. Anche ammettendo che la formazione di gerente permetterebbe in teoria di incrementare di fr. 600.- il salario mensile di base, il ricorrente ricorda che egli può tuttavia lavorare in qualità di cuoco solo nella misura del 50%. A seguito di ciò egli sarebbe in grado di guadagnare al massimo un importo di fr. 2'800.- mensili, atteso che, senza limitazioni invalidanti, un esercente con la sua formazione potrebbe guadagnare fr. 3'100.- per 12 mensilità, ovvero fr. 37'200.- annui. Dal confronto dei redditi, l'insorgente deduce un grado d'invalidità del 59,48% per il 2003. Grado d'invalidità che in ogni caso non sarebbe inferiore al 50% anche se si volessero, per ipotesi, prendere in considerazione, quali dati di riferimento, il reddito da valido ritenuto dal primo giudice (fr. 73'997.-) e il reddito da invalido di fr. 3'100.- per 12 mensilità. 
4. 
4.1 Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 224 consid. 4.3.1 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (DTF 129 V 224 consid. 4.3.1), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile (cfr. ad esempio la Circolare, edita dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità, cifra marg. 3025). Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, ci si rifà a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). 
4.2 Come rettamente osservato dalla precedente istanza, dagli atti all'inserto sembra che per il 1997 e il 1998 il salario sia stato fissato in fr. 5'303.- per 12 mensilità. A ragione, pertanto, il primo giudice poteva stabilire il reddito da valido partendo da tale dato concreto adeguandolo all'evoluzione dei salari negli anni in questione. Anche volendo aggiungervi la tredicesima mensilità, come ha fatto il primo giudice riferendosi al CCNL del settore, e tenere conto, nello specifico ambito della ristorazione e dell'albergheria, di un'evoluzione salariale dello 0.4% per il 1999, dell'1% per il 2000, del 2.4% per il 2001, dell'1.9% per il 2002, dell'1.5% per il 2003 e dell'1% per il 2004 (La Vie économique, 9/2006, pag. 91, tabella B10.2), risulta comunque un importo di fr. 74'038,92 per il 2003 e un importo di fr. 74'779,30 per l'anno 2004. 
 
In chiaro contrasto con le tavole processuali appare per contro la rivendicazione del ricorrente nella misura in cui tende a considerare quale reddito da valido il minimo salariale previsto dal CCNL per la classe IV (fr. 6'380.- per 13 mensilità nell'anno 2003). Tale conclusione appare ancor meno verosimile se si considera che, in questo modo, seguendo fino in fondo il ragionamento, sulla base di un esame retrospettivo, si finirebbe per sostenere che il ricorrente avrebbe per anni guadagnato meno del minimo contrattuale senza battere ciglio. Ma vi è di più. La riprova che il dato sopra ritenuto è senz'altro plausibile e non sfavorevole per l'assicurato è anche data da un confronto di questo valore con quelli desumibili dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica. Infatti, il reddito di fr. 74'038,92 annui per il 2003 supera di addirittura circa il 15% quello medio nazionale valido nel settore alberghiero e della ristorazione per le attività altamente impegnative e richiedenti le maggiori qualifiche (ISS 2002, cifra 55, livello di esigenze 1+2); importo che, adattato all'orario settimanale usuale nel settore (42,2 ore [La Vie économique, 9/2006, pag. 90, tabella B9.2]) come pure all'evoluzione salariale per il 2003 (1.5%), ammonterebbe a fr. 64'956,24 (fr. 5'055.- x 42,2 : 40 x 12 x 1.5%). 
5. 
5.1 Per quanto concerne quindi la determinazione del reddito da invalido, il Tribunale federale delle assicurazioni ha in sostanza stabilito fare stato in primo luogo la situazione salariale concreta della persona interessata, a condizione che quest'ultima sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale (DTF 126 V 75 segg.). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall'ISS (DTF 126 V 76 consid. 3b con riferimenti) oppure - ipotesi che non si avvera in concreto - quelli deducibili dalla documentazione dell'INSAI relativa ai posti di lavoro (DTF 129 V 472; RAMI 1999 no. U 343 pag. 412). 
5.2 Nel caso di specie, merita innanzitutto piena adesione la valutazione del primo giudice nella misura in cui, sulla scorta delle conclusioni della consulente in integrazione professionale come pure del rapporto peritale 29 maggio 2001 - motivato, completo e convincente - del dott. G.________, attestante sì un grado di incapacità lavorativa massima del 50% nella precedente professione di cuoco ma anche una piena abilità in attività leggere confacenti (v. perizia dott. G.________, pag. 7: "Il paziente stesso ha suggerito un lavoro quale esercente o quale gerente di un albergo, possibilità che vorrebbe realizzare con la sua amica/futura moglie che anch'essa lavora nel settore; sono lavori da considerare conformi alle sue condizioni fisiche, che potrebbero quindi essere svolte senza limiti rilevanti"), ha ritenuto che l'interessato poteva essere normalmente integrato nell'attività di gerente senza limitazione rilevante. 
5.3 Tenuto conto dell'attività esigibile, senza limitazioni di rilievo, dal ricorrente dopo l'insorgenza del danno alla salute, si tratta ora di stabilire, su tale base, il reddito da contrapporre al guadagno senza invalidità. 
5.4 Osservando che l'art. 2 CCNL esclude espressamente l'applicabilità di quest'ultimo ai dirigenti d'azienda (gerenti) e ai direttori, l'autorità giudiziaria cantonale ha aderito all'accertamento dell'amministrazione, che aveva quantificato in fr. 45'500.- annui il reddito conseguibile quale gerente, nonostante il danno alla salute, nel 2002. Ha infatti rilevato che se il salario minimo per un collaboratore senza apprendistato professionale nel 2003 era di fr. 3'100.- per 13 mensilità (pari a fr. 40'300.- annui), allora un gerente nella stessa situazione del ricorrente, con un'esperienza pluriennale di cuoco, avrebbe dovuto, nello stesso annuo, guadagnare almeno fr. 45'500.-, ovvero fr. 3'500.- per 13 mensilità. 
5.5 A prescindere dal fatto che le considerazioni del primo giudice sono comunque sostenibili e difendibili, la richiesta ricorsuale di vedersi riconoscere, quale reddito da invalido, un guadagno di fr. 2'800.-, rispettivamente di fr. 3'100.- mensili, non può essere accolta anche in ragione di un altro motivo. 
5.5.1 Per giurisprudenza, infatti, in assenza - come si può sostenere nel caso di specie - di dati salariali maggiormente attendibili, il reddito da invalido del ricorrente dev'essere stabilito sulla base delle tabelle di cui all'ISS. Quanto alla questione della tabella applicabile tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre 2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici relativi alle "grandi regioni" (tabella TA13 [cfr. pure la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3]). Il reddito ipotetico da invalido deve di conseguenza essere stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. 
5.5.2 Tenuto conto della formazione dell'interessato (attestato federale di capacità quale cuoco e certificato di capacità per esercenti tipo I) come pure della sua lunga e comprovata esperienza, si impone di prendere quale valore base l'importo di fr. 4'013.- mensili (ISS 2002, cifra 55, livello di esigenze 3). Adeguato questo dato all'orario di lavoro settimanale usuale nel settore (42,2 ore) come pure all'evoluzione dei salari (1.5%), si ottiene un importo di fr. 4'297,21 mensili, pari a fr. 51'566,58 annui per il 2003 (sul momento determinante per il raffronto dei redditi: DTF 129 V 222). 
 
Ora, anche volendo, per pura ipotesi, ammettere una deduzione massima del 10% da tale importo per tenere conto delle eventuali difficoltà residue (ma ad ogni modo non rilevanti, per quanto accertato dal dott. G.________) ad esplicare l'attività di gerente - peraltro auspicata dallo stesso ricorrente al momento in cui si trattava di decidere sull'eventuale riqualifica professionale -, risulterebbe un reddito da invalido di fr. 46'409,92, comunque insufficiente per conferire il diritto a una rendita. Infatti, confrontando i due redditi di paragone (fr. 74'038,92 e fr. 46'409,92), il grado d'invalidità risultante non supererebbe il 37% per l'anno 2003, lo stesso dovendo valere anche per il 2004. 
5.6 Nulla muta a tale conclusione il fatto che la consulente in integrazione, in seguito a una richiesta d'informazioni telefonica avvenuta il 29 marzo 2004 presso Gastrosuisse, avrebbe annotato in data 5 aprile 2004 che un gerente non dovrebbe mai prendere meno di fr. 3'100.- mensili, ossia meno di quanto prenderebbe una cameriera. Quest'informazione, infatti, oltre a esprimere unicamente una soglia salariale minima e a fare comunque astrazione dalla situazione e dalle capacità concrete, appare anche relativizzata da una (precedente) indagine, sempre effettuata presso Gastrosuisse, al termine della quale la consulente in integrazione aveva avuto modo di rilevare in data 5 giugno 2003 che "ci si può basare su un minimo salariale di 3'000/3'500.- al mese che può essere molto incrementato a seconda dell'attività svolta". In questo contesto, tenuto conto della doppia formazione del ricorrente come pure della sua lunga esperienza nel settore, nulla impedisce di riferirsi ai dati desumibili dalla tabella TA1. Le stesse considerazioni sono pure opponibili con riferimento all'estratto informatico dell'Ufficio regionale di collocamento versato agli atti dall'insorgente e attestante in fr. 3'100.- il salario mensile offerto per un'occupazione a tempo pieno quale gerente con certificato di tipo 1 presso un bar-paninoteca di B.________. 
6. 
In esito alle suesposte considerazioni, la pronuncia impugnata merita, quantomeno nel suo risultato, conferma, mentre il ricorso, in quanto infondato, dev'essere respinto. 
7. 
La procedura è gratuita (art. 134 OG nella versione in vigore fino al 30 giugno 2006; cfr. consid. 1). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 16 ottobre 2006 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: