Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
|
|
|
{T 0/2}
5A_761/2013
|
|
|
Sentenza del 16 ottobre 2014
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Marazzi, Herrmann,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Luca Allidi,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinata dall'avv. Flavio Magri,
opponente.
Oggetto
modifica di una sentenza di divorzio,
ricorso contro la sentenza emanata il 9 settembre 2013 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Fatti:
A.
A.a. Lo scioglimento per divorzio del matrimonio celebrato il 9 aprile 1975 fra A.________ e B.________ è stato pronunciato dal Tribunale civile di Basilea Città in data 27 settembre 2000. Adito da entrambi i coniugi, con sentenza 20 dicembre 2002 il Tribunale di appello del Cantone di Basilea Città ha omologato una convenzione sugli effetti accessori proposta dalle parti, che prevedeva - per quanto qui di rilievo - alimenti mensili a beneficio dell'ex moglie graduati nel tempo: fr. 6'000.-- mensili fino al raggiungimento della sua età pensionabile e fr. 2'500.-- mensili successivamente; durante il primo periodo, andava dedotto dal contributo la metà della parte di reddito da lei conseguito che avesse ecceduto fr. 2'000.-- mensili, mentre per il secondo periodo, la metà di quanto avesse ecceduto fr. 6'000.-- mensili. Posteriormente alla pronunzia della sentenza del 20 dicembre 2002 A.________ è stato riconosciuto inabile al lavoro ed è stato posto al beneficio di una rendita di invalidità del 100 % con effetto dal 1° novembre 2001. Risposatosi con C.________, si è trasferito a X.________ nell'agosto 2009.
A.b. Con petizione 23 marzo 2010, A.________ ha convenuto l'ex moglie allo scopo di ottenere una sostanziale riduzione degli alimenti dovutile. Con sentenza 2 dicembre 2011, ed in parziale accoglimento della petizione, il competente Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha ridotto gli alimenti a fr. 5'200.-- mensili con effetto dal 23 marzo 2010 al 30 aprile 2016 (con il computo della metà di quella parte di reddito che eccedesse fr. 1'733.-- mensili), rispettivamente a fr. 2'500.-- mensili in seguito (con il computo della metà di quella parte di reddito che eccedesse fr. 5'200.-- mensili).
B.
Adito da A.________ con appello 5 gennaio 2012, con la qui impugnata sentenza 9 settembre 2013 il Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto il gravame, nella misura della sua ricevibilità, e ha confermato il giudizio pretorile.
C.
Con ricorso in materia civile datato 8 ottobre 2013, A.________ (qui di seguito: ricorrente) chiede la riforma del giudizio impugnato come postulato con la petizione iniziale del 23 marzo 2010, con messa a carico di B.________ (qui di seguito: opponente) di spese e ripetibili.
Con risposta 10 luglio 2014, l'opponente chiede la reiezione del ricorso, con contestuale messa di tasse e ripetibili a carico del ricorrente.
Diritto:
1.
1.1. Il presente ricorso è rivolto contro una decisione finale (art. 90 LTF) pronunciata su ricorso dall'autorità cantonale di ultima istanza ( art. 75 cpv. 1 e 2 LTF ) in una vertenza civile (art. 72 cpv. 1 LTF) di carattere pecuniario. Il requisito del valore di lite è soddisfatto (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Il gravame è peraltro tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed emana dalla parte che ha viste respinte le proprie conclusioni d'appello ed è pertanto legittimata (art. 76 cpv. 1 LTF).
1.2. Il Tribunale federale è tenuto ad applicare d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1). Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali. II Tribunale federale esamina queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ne discende che l'allegato ricorsuale deve indicare chiaramente i diritti costituzionali che si pretendono violati, precisando altresì in che consista tale violazione (DTF 134 II 244 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 6).
1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 137 III 268 consid. 1.2 con rinvio; 136 II 304 consid. 2.4 con rinvio) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 II 304 consid. 2.5).
2.
Giusta l'art. 129 cpv. 1 CC, il contributo di mantenimento dopo il divorzio può essere modificato se dei fatti nuovi importanti e durevoli, tali da esigere appunto una modifica dell'assetto previgente, si producono nella situazione economica di una delle parti. La procedura di modifica non vuole infatti correggere la sentenza di divorzio, bensì adattarla alle nuove circostanze. Nuovo è il fatto che non fu preso in considerazione nella fissazione della rendita al momento del divorzio. Non è dunque decisivo che tale fatto fosse allora imprevedibile; è tuttavia lecito presumere che la rendita sia stata fissata tenendo conto delle modifiche prevedibili, ovvero quelle certe od altamente probabili benché future. Accertata la realizzazione di un fatto nuovo nel senso esposto, il giudice è chiamato a fissare, facendo uso del proprio potere d'apprezzamento, la nuova rendita fondandosi sui criteri dell'art. 125 CC, dopo aver attualizzato tutti i fattori presi in considerazione al momento del divorzio. A tal fine, non è necessario che per ogni singolo fattore di calcolo si sia verificato un fatto nuovo ai sensi dell'art. 129 cpv. 1 CC (DTF 138 III 289 consid. 11.1.1 con numerosi rinvii).
Chiamato a fissare importo e durata dell'obbligo di mantenimento dopo il divorzio, il giudice applica i criteri enumerati, in modo non esaustivo, all'art. 125 cpv. 2 CC, fra i quali il patrimonio dei coniugi. Certo, qualora il reddito dei coniugi basta per sopperire al loro mantenimento, il patrimonio non è considerato. In caso contrario, tuttavia, nulla si oppone ad attingervi, se necessario a prelevare persino dai beni propri: la legge stessa pone infatti reddito e patrimonio sul medesimo piano (art. 125 cpv. 2 n. 5 CC). La giurisprudenza ha segnatamente ammesso che il coniuge debitore di alimenti senza attività lucrativa ed il cui reddito tratto dalla fortuna non basta per assicurare il mantenimento della coppia, può essere obbligato ad attingere al patrimonio al fine di garantire alla ex moglie il minimo vitale allargato (DTF 138 III 289 consid. 11.1.2 con numerosi rinvii). Tale regola appare a maggior ragione giustificata in caso di modifica del contributo di mantenimento ai sensi dell'art. 129 CC. Pertanto, qualora reddito del lavoro e del patrimonio non bastino più per mantenere il tenore di vita al quale ogni coniuge poteva aspirare secondo la sentenza di divorzio, il giudice può imporre al coniuge debitore di attingere al patrimonio per permettergli di continuare a versare la rendita fissata in precedenza, anche se i coniugi non utilizzavano il capitale per il loro mantenimento prima della separazione (DTF 138 III 289 consid. 11.1.3). Nel precedente citato, è stata considerata sostenibile la decisione del giudice di obbligare il marito ad ipotecare un immobile acquisito successivamente al divorzio al fine di garantire alla ex moglie la rendita dovuta ancora per sei anni (DTF 138 III 289 consid. 11.2).
3.
3.1. L'autorità inferiore, richiamati i principi giurisprudenziali ed in particolare la necessità di confrontare le condizioni finanziarie delle parti al momento del divorzio ed al momento della domanda di modifica, ha preliminarmente constatato che il ricorrente nulla aveva addotto a proposito del proprio fabbisogno, tanto con riferimento alla situazione al momento del divorzio quanto al momento dell'inoltro della presente azione di modifica, deducendo da ciò sufficiente motivo di reiezione dell'azione. Ha poi espressamente rigettato la tesi ricorsuale secondo la quale il raffronto avrebbe dovuto essere effettuato unicamente fra il suo reddito al momento del divorzio ed al momento dell'inoltro dell'azione di modifica: variazioni di reddito sarebbero al più un indizio, ma non possono sopperire ad un esame globale del caso concreto. Da ultimo, ha respinto la censura ricorsuale contro l'imputazione di un reddito alla seconda moglie, in ragione del fatto che tale elemento non influirebbe comunque sul risultato. Infine, ha confermato la ripartizione della tassa di giustizia e delle ripetibili fissata dal Pretore, siccome nel risultato giustificata.
3.2. Per l'essenziale, la tesi ricorsuale è incentrata sulla scelta dei criteri dei quali tenere conto per stabilire se - e, nell'affermativa, in quale misura - la situazione economica delle parti si sia modificata successivamente alla sentenza di divorzio: posto che le parti avevano ottenuto l'omologazione di una convenzione di divorzio in virtù della quale gli alimenti all'ex moglie venivano fatti dipendere esclusivamente dall'evoluzione del reddito lavorativo dell'ex marito, a giudizio del ricorrente nessun altro criterio di valutazione (segnatamente il fabbisogno, la sostanza ed il reddito da sostanza) può essere preso in considerazione dal giudice della modifica, pena la violazione - censurata appunto - del divieto di rettifica del giudizio di divorzio. Contesta peraltro l'accertamento della sua sostanza, insufficientemente motivato dalla Corte cantonale, nonché l'imputazione di un eventuale reddito conseguito dalla seconda moglie. Considera infine contrario al principio della buona fede e dell'equità che la Corte cantonale gli rimproveri la mancata esposizione del proprio fabbisogno - e gli imponga, a anni di distanza, di ricostruirlo -, posto che l'esclusione di tale criterio era stata concordata in sede di convenzione di divorzio, avallata dal Tribunale di appello del Cantone di Basilea Città. Conclude contestando la messa a carico integrale di spese e ripetibili di prima e seconda istanza.
4.
È opportuno evadere preliminarmente le censure di fatto che solleva il ricorrente.
4.1. Egli censura gli accertamenti relativi alla propria fortuna, che giudica insufficientemente motivati e comunque incoerenti, avendo omesso i giudici di prima e seconda istanza di tener conto della sua sostanza immobiliare, ridottasi successivamente al divorzio.
4.2. Il rimprovero di insufficiente motivazione - che egli peraltro nemmeno fonda su una precisa norma legale (art. 29 cpv. 2 Cost.; sull'obbligo accresciuto di motivazione nell'ambito della censura di pretese violazioni di diritti costituzionali v. art. 106 cpv. 2 LTF, ed in proposito supra consid. 1.2) - è chiaramente infondato: la Corte cantonale ha ripreso gli importi accertati dal Pretore, e ha constatato che il ricorrente non li aveva contestati. Questa motivazione è perfettamente comprensibile, e pure sufficiente alla luce della giurisprudenza (DTF 138 I 232 consid. 5.1 con rinvii; 126 I 97 consid. 2b).
4.3. La censura relativa all'accertamento della sostanza del ricorrente appare inammissibile: non soltanto egli nemmeno eccepisce l'arbitrio (v. in proposito supra consid. 1.3), ma addirittura egli omette di confrontarsi con il rimprovero mossogli dalla Corte cantonale di non aver discusso la motivazione pretorile. Le sue generiche considerazioni, di natura appellatoria, non suppliscono alla mancanza di puntuali contestazioni dei rimproveri citati, accompagnate dal rimando a precisi documenti o passi di allegati prodotti in sede cantonale.
4.4. Ne discende che le basi fattuali ritenute dall'autorità inferiore mantengono la loro validità per la presente procedura federale.
5.
5.1. Come visto (supra consid. 2), la più recente giurisprudenza dedicata alla fissazione del contributo di mantenimento successivo a divorzio ha rammentato che non si suole far capo alla sostanza fino a quando il reddito delle parti basta per coprire il loro fabbisogno allargato. Ciò è esattamente quanto avvenuto nel presente caso, almeno fino a fine dicembre 2014: è accertato, ed è rimasto incontestato, che al momento del divorzio il ricorrente aveva un reddito mensile di fr. 20'800.--, ridottosi in seguito a fr. 14'880.-- fino al 31 dicembre 2014, comunque sufficiente per garantire una rendita di fr. 6'000.-- alla ex moglie - rendita che il Pretore ha in ogni caso ridotto, per ragioni di equità, a fr. 5'200.-- a partire dal 23 marzo 2010.
5.2. La medesima giurisprudenza ha poi giudicato ammissibile imporre al debitore della rendita di attingere alla propria sostanza qualora il reddito del lavoro (rispettivamente dei surrogati assicurativi) e del patrimonio non basti più per mantenere il tenore di vita al quale ogni coniuge poteva aspirare secondo la sentenza di divorzio (supra consid. 2) : è ciò che ha fatto il Pretore - avallato dai Giudici cantonali - dopo aver constatato che il reddito del ricorrente successivamente al 1° gennaio 2015 si ridurrà drasticamente, ma che i mezzi finanziari a sua disposizione rimarranno comunque sufficienti per far fronte all'onere della rendita dovuta fino a fine aprile 2016 (fr. 5'200.--), ed a maggior ragione della rendita ridotta dovuta a partire dal pensionamento della ex moglie (fr. 2'500.--). Limitandosi a richiami dottrinali, il ricorrente non propone obiezione sufficientemente motivata.
5.3. La decisione impugnata appare dunque conforme al diritto federale.
6.
Nel caso di specie, le parti avevano concluso, al momento del divorzio, una convenzione, omologata dal competente Tribunale di appello del Cantone di Basilea Città nel dicembre 2002 (supra consid. in fatto A.a). Resta da vedere se il fatto che la sentenza di divorzio si basasse su un accordo fra le parti possa portare a conclusione diversa, come pretende il ricorrente appellandosi apparentemente da un lato al principio del divieto di rettifica della sentenza di divorzio, dall'altro al principio della buona fede e dell'equità.
6.1. Una convenzione sugli effetti accessori del divorzio è una manifestazione di volontà da interpretarsi secondo i medesimi principi applicabili agli altri contratti: va in primo luogo ricercata la reale e comune intenzione delle parti (interpretazione soggettiva), in subordine la volontà oggettiva, determinando secondo le regole della buona fede il senso che ogni parte poteva e doveva attribuire alle dichiarazioni altrui, anche se questo senso non corrisponde alla volontà di una delle parti (sentenza 5A_760/2012 del 27 febbraio 2013 consid. 5.3.1 con numerosi rinvii, in FamPra.ch 2013 pag. 480).
6.2. È vero che al n. 2 di detta convenzione sono menzionati, quali basi di calcolo, unicamente i redditi del ricorrente per il periodo fino al pensionamento dell'ex moglie, rispettivamente dopo il pensionamento di lei. La prima questione che si pone è quella di sapere se l'omissione di ogni riferimento al fabbisogno delle parti - ed in particolare del ricorrente - significhi che questo fattore sia stato volutamente e consapevolmente escluso, come sembra pretendere il ricorrente, oppure sia semplicemente stato trascurato, in quanto a quel momento non problematico.
6.2.1. La sentenza impugnata non è di alcun ausilio. Essa, infatti, non interpreta del tutto la convenzione alla base della sentenza di divorzio, limitandosi a constatare che in nessuna circostanza - ossia né al momento del divorzio né dell'inoltro della presente azione in modificazione della sentenza di divorzio - il ricorrente ha tematizzato il proprio fabbisogno.
6.2.2. Dal canto suo, il ricorrente sembra ritenere implicitamente che la convenzione sugli effetti accessori del divorzio esprimesse una reale e comune intenzione delle parti di escludere da ogni calcolo, in quella sede ed in occasione di eventuali future modifiche, il criterio del fabbisogno. Tuttavia, non richiama alcun documento, né rinvia ad un qualsivoglia passaggio degli allegati proposti dalle parti nel corso del processo di divorzio, dai quali sarebbe possibile dedurre una consapevole volontà di far dipendere ogni e qualsiasi futura ipotesi di modificazione del contributo unicamente da una variazione del proprio reddito, ed ancor meno nella forma di una riduzione meccanicamente percentuale. Né una tale conclusione si impone nell'ottica di un'interpretazione oggettiva della convenzione di divorzio.
6.2.3. In questo contesto non va nemmeno scordato che la fissazione del contributo di mantenimento dopo il divorzio sottostà alla massima dispositiva (DTF 129 III 417 consid. 2.1.2; sentenza 5A_169/2012 del 18 luglio 2012 consid. 3.3); questo principio influisce anche sul margine d'apprezzamento di cui il giudice del divorzio dispone nel quadro dell'omologazione di una convenzione, nel senso che se egli è da un lato tenuto a verificare che essa non sia manifestamente inadeguata, d'altro lato non gli incombe l'obbligo, ad esempio, di cercare eventuali vizi nascosti della volontà (sentenza 5A_187/2013 del 4 ottobre 2013 consid. 7.1, in FamPra.ch 2014 pag. 409). Non si può dunque partire dal principio che, nel caso qui in discussione, egli abbia esaminato in dettaglio le ragioni per l'assenza di riferimenti al fabbisogno, rispettivamente alla natura dei redditi considerati, potendosi accontentare di constatare che, nel risultato, l'accordo non appariva manifestamente inadeguato.
6.2.4. Ciò premesso, non è possibile ritenere che le parti abbiano voluto convenzionalmente escludere che, al momento di un'eventuale riconsiderazione del contributo alla ex moglie, si sarebbe dovuto prendere in considerazione anche il loro fabbisogno. Ed allora, se la convenzione di divorzio non sorregge la censura ricorsuale, torna applicabile la giurisprudenza sviluppata sull'art. 129 CC, in virtù della quale solo un raffronto della situazione economica globale del ricorrente al momento del divorzio ed al momento dell'inoltro della presente azione può giustificare una modifica del contributo. È ciò che la Corte cantonale ha verosimilmente - quand'anche implicitamente - voluto esprimere quando ha constatato che nulla era noto a proposito del fabbisogno del ricorrente.
6.3. La seconda questione consiste nell'accertare se le parti, in sede di divorzio, abbiano inteso escludere che il ricorrente dovesse far ricorso, un giorno, alla propria sostanza rispettivamente al reddito da questa generato per far fronte alle proprie obbligazioni.
In merito valgono,
mutatis mutandis, le osservazioni fatte sulla prima censura. Il ricorrente pare ritenere implicitamente che la convenzione sugli effetti accessori del divorzio esprimesse una reale e comune intenzione delle parti di escludere da ogni calcolo, in quella sede ed in occasione di eventuali future modifiche, la sostanza e altre forme di reddito oltre a quella da lavoro. Non richiama alcun documento, né rinvia agli allegati proposti dalle parti nel corso del processo di divorzio, dai quali sarebbe possibile trarre la deduzione che preconizza. Né la convenzione sugli effetti accessori del divorzio può essere oggettivamente interpretata nel senso che le parti intendessero considerare a tempo indeterminato unicamente il reddito da lavoro, ed escludere invece per sempre la sostanza e altre fonti di reddito del ricorrente.
Torna dunque applicabile la giurisprudenza richiamata sopra (consid. 2), che autorizza senz'altro il giudice ad obbligare il debitore del contributo ad attingere ad altri beni, segnatamente redditi di altra natura e la sostanza, al fine di far fronte agli obblighi cui è stato astretto con la sentenza di divorzio.
6.4. In tali condizioni ci si può pertanto esimere dall'approfondire la questione di sapere se mediante una inequivocabile convenzione le parti sarebbero state autorizzate ad escludere la presa in considerazione del fabbisogno, rispettivamente di introiti precisi.
7.
Il ricorrente censura pure l'avvenuta imputazione di un eventuale reddito conseguito dalla sua seconda moglie.
Va tuttavia sottolineato, come rileva pertinentemente l'opponente, che l'autorità inferiore ha espressamente fatto astrazione da tale criterio. La censura si appalesa dunque inconferente, e come tale inammissibile.
8.
Il ricorrente censura infine la messa a carico integrale di spese e ripetibili delle sedi cantonali.
La Corte cantonale ha considerato la soluzione pretorile giustificata nel risultato; il ricorrente, per contro, la ritiene lesiva del principio dell'equità e del principio della soccombenza. Limitandosi ad invocare in termini generici ed appellatori tali principi, egli non rende però plausibile che si sia in presenza di un'applicazione arbitraria del diritto processuale civile ticinese (segnatamente dell'art. 148 CPC/TI) che disciplinava la questione delle spese e ripetibili di prima istanza.
Quanto alle spese e ripetibili di appello, i Giudici cantonali le hanno espressamente poste a carico del ricorrente in ragione della sua soccombenza, appunto integrale in appello, conformemente all'art. 106 cpv. 1 CPC.
Questa censura è pertanto infondata nella misura della sua ricevibilità.
9.
Ne discende che il ricorso va respinto nella misura della sua ammissibilità, con conseguenza di spese giudiziarie a carico del ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Egli viene inoltre condannato a prestare all'opponente adeguate ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Il ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 16 ottobre 2014
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini