Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_829/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 16 ottobre 2017  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Aubry Girardin, Donzallaz, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni, Hofgraben 5, 7000 Coira, 
opponente, 
 
Oggetto 
Permesso di domicilio (decadenza), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 22 e 
29 agosto 2017 dal Tribunale amministrativo 
del Cantone dei Grigioni, 1a Camera (U 17 38). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con sentenza del 22 e 29 agosto 2017 il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni ha respinto il ricorso presentato il 26 aprile 2017 da A.________ (1972) cittadino italiano, contro la decisione del 14 marzo 2017 con cui il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni ha confermato quella emessa il 20 settembre 2016 dall'Ufficio grigionese della migrazione e del diritto civile che accertava che il permesso di domicilio di cui l'insorgente era titolare era decaduto al più tardi il 30 novembre 2014. Sulla base degli elementi figuranti nell'inserto di causa la Corte cantonale è infatti giunta alla conclusione che, come constatato dalle precedenti autorità, perlomeno da quella data l'interessato aveva trasferito il centro dei propri interessi da W.________ a X.________, in Italia. Inoltre essa ha inflitto una multa disciplinare al suo allora rappresentante per grave offesa alla decenza nei confronti di autorità. 
 
B.   
Il 27 settembre 2017 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso con cui chiede che, previo conferimento dell'effetto sospensivo, venga annullata la sentenza cantonale impugnata nonché il provvedimento di decadenza del proprio permesso di soggiorno emesso dall'Ufficio della migrazione e del diritto civile grigionese. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Presentata nei termini (art. 46 cpv. 1 lett. b e 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della decisione querelata (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa è nella fattispecie ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF, in quanto concerne il decadimento di un permesso che avrebbe altrimenti ancora effetti giuridici (art. 83 lett. c n. 2 LTF; DTF 135 II 1 consid. 1.2.1 pag. 4).  
 
1.2. Nella misura in cui il ricorrente, oltre all'annullamento del giudizio querelato, chiede anche quello della decisione dell'Ufficio grigionese della migrazione e del diritto civile, le sue conclusioni sono inammissibili; tale atto è infatti stato sostituito dalla sentenza della Corte cantonale (DTF 136 II 539 consid. 1.2 pag. 543 e rinvio).  
 
2.   
Secondo il ricorrente la sentenza contestata sarebbe insufficientemente motivata e lederebbe pertanto l'art. 29 cpv. 2 Cost. La critica, priva di qualsiasi motivazione (art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF), è tuttavia inammissibile. 
 
3.   
L'impugnativa verte sul riconoscimento della decadenza del permesso di domicilio di cui beneficiava il ricorrente. 
 
3.1. Giusta l'art. 61 cpv. 2 LStr - norma applicabile anche ai cittadini di uno Stato parte dell'ALC (vedasi sentenza 2C_52/2014 del 23 ottobre 2014 consid. 3.2) - se uno straniero lascia la Svizzera senza notificare la propria partenza, il suo permesso di domicilio decade automaticamente trascorso il termine di sei mesi; su richiesta presentata prima della scadenza di detto termine, il permesso di domicilio può essere mantenuto per quattro anni (art. 79 cpv. 2 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 [OASA; RS 142.201]).  
 
3.2. Siccome l'art. 61 cpv. 2 LStr ha la stessa portata dell'art. 9 cpv. 3 della vecchia legge concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), la prassi relativa a quest'ultimo disposto resta applicabile (sentenza 2C_498/2015 del 5 novembre 2015 consid. 4 e rinvii). Ora, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (vedasi anche l'art. 79 OASA), la fattispecie della decadenza è realizzata anche se una persona manca regolarmente dalla Svizzera durante un lasso di tempo lungo, ritornandovi ogni volta prima del trascorrere dei sei mesi previsti dalla legge, per motivi di visita, turismo o affari. Al pari di un'assenza continuata, questi rientri non interrompono infatti le assenze all'estero, neppure quando lo straniero dispone di un alloggio in Svizzera (DTF 120 Ib 369 consid. 2c pag. 372; sentenza 2C_147/2010 del 22 giugno 2010 consid. 5.1).  
 
3.3. In simili circostanze (ripetuti soggiorni in un altro Paese durante un lasso di tempo di svariati anni, interrotti da più o meno lunghi periodi di presenza in Svizzera), la questione del decadimento di un permesso dipende allora da un altro aspetto, ovvero dalla determinazione del luogo che costituisce per lo straniero il centro dei propri interessi (sentenza 2C_498/2015 citata, consid. 4.3; ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Peter Uebersax e altri (curatori), Ausländerrecht, 2 aed. 2009, n. 8.8 segg.).  
 
4.  
 
4.1. La Corte cantonale ha spiegato in modo dettagliato perché le prove fornite dall'insorgente, quarantacinquenne non coniugato, senza attività lucrativa e al beneficio di una rendita d'invalidità svizzera (camera messa a disposizione gratuitamente; stipulazione di un contratto di assicurazione malattia; macchina con targhe svizzere; giustificativi di bar e di negozi; iscrizione all'AIRE; visite presso il medico curante; imposte pagate nel nostro Paese), le quali attestavano tutt'al più della sua intenzione di risiedere nel nostro Paese, non apparivano tuttavia determinanti né erano idonee a confermare la propria residenza effettiva nel Comune (sentenza impugnata pag. 6, 7 e 8 in fine). Essa ha poi indicato, in maniera altrettanto minuziosa, perché gli elementi in suo possesso (dichiarazioni della proprietaria secondo cui la camera messa a disposizione del ricorrente  "per quando è a W.________"era in uno stabile da tempo disabitato; prelievi mensili sul conto dove veniva versata la rendita d'invalidità effettuati nel 2015 e nel 2016 esclusivamente presso bancomat situati a Y.________, nelle vicinanze di X.________, bancomat che si trovano a 122 km di W.________ allorché quelli situati a 10 e 12 km di quest'ultimo comune non sono mai stati utilizzati; invio della propria corrispondenza fermo posta a Z.________, nelle immediate vicinanze del confine italiano; possesso di un telefono di una compagnia italiana; sporadicità delle spese effettuate in Svizzera) permettevano di giungere alla conclusione che l'insorgente intratteneva dei rapporti saltuari con la Svizzera e che da anni aveva il proprio centro degli interessi in Italia, dove peraltro possedeva un appartamento di cinque locali. Premesse queste considerazioni, la Corte cantonale ha quindi confermato la decadenza del permesso di domicilio aggiungendo che fissare la data della decadenza al 30 novembre 2014 era decisamente compiacente.  
 
4.2. Di fronte a quest'analisi dettagliata e particolareggiata, il ricorrente si limita a ribadire quanto già fatto valere in sede cantonale (cioè di possedere un'autovettura targata in Svizzera, di consultare il suo medico curante in Svizzera, di avere stipulato un contratto di assicurazione malattia, di essere iscritto all'AIRE e di pagare le sue imposte quale residente) e di rimproverare all'autorità di prime cure di non avere precisato in cosa consistevano le verifiche effettuate come anche di non avere verificato quale corrispondenza era spedita fermo posta. Senonché una simile argomentazione, con cui l'interessato si accontenta di riproporre genericamente quanto già esposto dinanzi alle autorità cantonali senza confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto disattende le esigenze di motivazione poste dall'art. 42 LTF e sfugge pertanto ad un esame di merito (DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3 pag. 245 segg.; 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 120 seg.).  
 
4.3. Il ricorrente afferma di seguito che la revoca del proprio permesso di domicilio in virtù dei combinati art. 63 e 62 cpv. 1 lett. a e b LStr non sarebbe giustificata. Senonché, come peraltro già rilevato dal Tribunale cantonale amministrativo, tale problematica non è oggetto di disamina motivo per cui la critica non va ulteriormente esaminata.  
 
4.4. Il ricorrente, adducendo di adempiere il criterio dell'integrazione posto dall'art. 50 LStr, sostiene infine che la conferma della decadenza del proprio permesso di domicilio lederebbe il principio della proporzionalità. A torto. Come rilevato anche dalla Corte cantonale (cfr. sentenza cantonale consid. 5 pag. 11), una volta constatato che il centro degli interessi dell'interessato si trova all'estero e non in Svizzera, nemmeno vi è spazio per esaminare la fattispecie nell'ottica del principio della proporzionalità (sentenza 2C_498/2015 citata, consid. 5.4.2 e riferimenti).  
 
4.5. Infine il ricorrente invoca la protezione della vita privata ai sensi dell'art. 8 n. 1 CEDU. Invano. Lasciata indecisa la questione della ricevibilità della censura, va osservato che l'interessato in ogni caso non dimostra l'adempimento delle restrittive condizioni poste dalla prassi al riguardo, segnatamente l'esistenza di legami sociali e professionali particolarmente intensi con la Svizzera, i quali devono superare in modo notevole quelli scaturenti da un'ordinaria integrazione (sentenza 2C_1183/2016 del 6 aprile 2017 consid. 6), ciò tanto più che, come illustrato in precedenza, egli non ha più, dal novembre 2014, il centro dei suoi interessi in Svizzera.  
 
4.6. In base alle circostanze evocate, il ricorso si avvera pertanto manifestamente infondato e va quindi respinto.  
 
5.   
 
5.1. Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.  
 
5.2. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
In quanto ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al rappresentante del ricorrente, al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità e al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 1a Camera, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 16 ottobre 2017 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud