Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_135/2023
Sentenza del 16 ottobre 2024
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Jametti, Presidente,
Hohl, Kiss,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Filippo Ferrari,
ricorrente,
contro
Banca B.________ SA,
patrocinata dagli avv.ti Sascha Schlub,
Christian Vanetti e Simona Gaggini,
opponente.
Oggetto
mandato,
ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
il 6 febbraio 2023 dalla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (12.2022.90).
Fatti:
A.
Il 12 febbraio 2007 A.________ ha aperto presso la banca B.________ SA un conto corrente e di deposito. La relazione era di natura "execution only", il titolare del conto non avendo attribuito alcun mandato di gestione alla banca o a terze persone, limitandosi a conferire una procura al fratello C.________ e al padre D.________. In seguito, A.________ ha versato sul conto importi per complessivi Euro 17'006'681.--, di cui Euro 14'500'000.-- sono stati collocati in quattro polizze assicurative della società E.________ AG. Il 9 maggio 2007 egli ha sottoscritto, riguardo alla sua relazione bancaria, un'autorizzazione di informazione e una richiesta per l'utilizzazione dell'e-banking a favore di F.________ di X.________, volti a consentire l'accesso alle informazioni concernenti la relazione bancaria.
Tra la fine del 2007 e la fine del 2008 sono stati eseguiti sugli averi di A.________ una serie di atti di cui egli ha sostenuto non essere a conoscenza, fondati su dei documenti recanti sue firme autografe che sono risultate falsificate. In particolare, risultano essere stati falsificati un contratto di apertura di una linea di credito (credito lombard) a favore della suddetta relazione bancaria, con messa a pegno delle polizze assicurative E.________ per Euro 14'500'000.--, nonché diversi ordini di addebito del conto di A.________ per un importo complessivo superiore a Euro 10'000'000.--. A.________ ha lamentato una perdita finale di Euro 15'586'134.54, corrispondente alla differenza tra l'importo complessivamente versato sul conto e quello recuperato.
B.
Con petizione del 12 giugno 2015, A.________ ha convenuto in giudizio dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano la banca B.________ SA, chiedendone la condanna al pagamento di Euro 15'586'134.54, oltre interessi al 5 % dal 1° aprile 2007, nonché il rigetto definitivo dell'opposizione al precetto esecutivo fatto spiccare nei confronti della banca per tale importo. La banca ha contestato la pretesa, chiedendo di respingere la petizione.
Dopo avere ordinato la semplificazione del procedimento in applicazione dell'art. 125 lett. a CPC, con decisione incidentale del 25 maggio 2022, il Pretore ha accertato che la banca convenuta non aveva verificato l'autenticità degli ordini che le sono stati inviati, secondo le modalità convenute tra le parti nelle condizioni generali, commettendo una colpa grave nell'avere dato esecuzione alle istruzioni falsificate indirizzatele. Il Pretore ha inoltre accertato che A.________ non era al corrente delle istruzioni falsificate e non le aveva ratificate. Ha altresì stabilito che la questione di sapere se le istruzioni non falsificate seguivano un disegno logico e quella di sapere in cosa le istruzioni falsificate si allontanavano da tale disegno logico, costituivano temi irrilevanti ai fini del procedimento in oggetto.
Contro il giudizio pretorile, la banca B.________ SA ha adito la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, chiedendo di riformarlo nel senso di respingere la petizione. Con sentenza del 6 febbraio 2023, la Corte cantonale ha accolto l'appello, riformando la decisione di primo grado nel senso che la petizione era respinta.
C.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia civile al Tribunale federale, chiedendo in via principale di riformarla nel senso di respingere l'appello e di porre le spese processuali e le ripetibili a carico della controparte. In via subordinata, chiede che la sentenza impugnata sia annullata e che la causa sia rinviata alla Corte cantonale per una nuova decisione nel senso dei considerandi.
La Corte cantonale ha comunicato di non avere osservazioni da formulare e di confermarsi nella sua sentenza. Con la risposta, l'opponente ha chiesto in via principale di dichiarare inammissibile il ricorso e in via subordinata di respingerlo.
Diritto:
1.
1.1. Il ricorso in materia civile è presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) da una parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso da un'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF), che ha statuito in una causa civile con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 72 cpv. 1 e 74 cpv. 1 lett. b LTF). Sotto questo profilo il ricorso è ammissibile.
1.2. L'allegato ricorsuale al Tribunale federale deve contenere delle conclusioni (art. 42 cpv. 1 LTF). In ragione della natura riformatoria del ricorso al Tribunale federale (art. 107 cpv. 2 LTF), la parte ricorrente non può limitarsi a chiedere l'annullamento della decisione impugnata o il rinvio della causa all'istanza cantonale per nuova decisione, ma deve in linea di principio formulare conclusioni sul merito della vertenza (DTF 137 II 313 consid. 1.3; 136 V 131 consid. 1.2; 134 III 379 consid. 1.3). La mancata ottemperanza a tali esigenze conduce all'inammissibilità del ricorso, salvo nel caso in cui la motivazione dello stesso, eventualmente letta in combinazione con la decisione impugnata, permetta senz'altro di comprendere ciò che la parte ricorrente voglia ottenere nel merito (DTF 137 II 313 consid. 1.3; 133 II 409 consid. 1.4.2) oppure nel caso in cui il Tribunale federale, pur ammettendo il ricorso, non potrebbe statuire sul merito, segnatamente perché è impugnata una sentenza di inammissibilità (DTF 144 II 184 consid. 1.1) o perché mancano i necessari accertamenti di fatto (DTF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1).
Nella fattispecie, il ricorrente non formula esplicite conclusioni nel merito della causa, ma chiede essenzialmente l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti alla Corte cantonale. Dalla motivazione del ricorso si può tuttavia chiaramente comprendere ch'egli postula l'accoglimento dell'azione relativa al pagamento di Euro 15'586'134.54, oltre interessi. Ritenuto inoltre che il ricorrente lamenta la violazione del diritto di essere sentito con riferimento a questioni di fatto che dovranno se del caso essere oggetto di ulteriori accertamenti, il Tribunale federale non potrebbe comunque statuire nel merito della pretesa avanzata. La conclusione di annullare la sentenza impugnata e di rinviare la causa all'istanza cantonale per una nuova decisione è in tali circostanze ammissibile.
2.
2.1. Il ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentito per il fatto che la Corte cantonale, diversamente dal Pretore, il quale si era pronunciato con una decisione incidentale limitatamente a singole questioni, ha statuito definitivamente sul merito della causa senza esaminare le ulteriori censure che erano oggetto della stessa. Rimprovera in particolare alla precedente istanza di non essersi espressa sulle questioni relative alla validità del contratto di credito, datato "6.08" (doc. 17), e delle relative messe a pegno delle polizze di assicurazione sulla vita per complessivi Euro 14'500'000.-- (doc. 18-21), che parimenti presentavano firme falsificate. Rileva di avere sollevato la questione nella risposta all'appello, ricordando la portata più ampia della petizione. Il ricorrente sostiene che, avendo la Corte cantonale negato una colpa grave della banca nell'esecuzione degli ordini di bonifico, ribaltando al riguardo il giudizio di primo grado, le questioni della validità del contratto di credito e delle costituzioni di pegno non potevano essere lasciate irrisolte, siccome avevano influito sull'esecuzione dei bonifici bancari contestati. Egli adduce che una colpa della banca opponente sussisterebbe anche in relazione con la conclusione di tali contratti, che sarebbero alla base dei suddetti bonifici.
2.2.
2.2.1. Il diritto di essere sentito è garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 53 CPC, che hanno una portata analoga (sentenza 5A_362/2018 del 2 luglio 2019 consid. 3.1, non pubblicato in DTF 145 III 422). Esso comprende in particolare l'obbligo per il giudice di motivare le sue decisioni (DTF 142 II 154 consid. 4.2). Questa garanzia esige che l'autorità si confronti con le censure sollevate e le esamini seriamente, dando atto di questo esame nella motivazione della sua decisione (DTF 144 IV 386 consid. 2.2.3; 142 IV 245 consid. 4.3). La motivazione è sufficiente quando gli interessati possono cogliere la portata della decisione e, se del caso, impugnarla con cognizione di causa, permettendo altresì all'istanza di ricorso di esaminarne la fondatezza. L'autorità deve quindi almeno succintamente esporre le argomentazioni su cui si è fondata; non occorre che esamini espressamente ogni allegazione in fatto e in diritto sollevata, potendosi limitare ai punti rilevanti per il giudizio (DTF 147 IV 249 consid. 2.4; 146 IV 297 consid. 2.2.7; 144 IV 386 consid. 2.2.3; 142 II 154 consid. 4.2).
2.2.2. Il tribunale di appello non è di per sé tenuto ad esaminare, come un'autorità giudiziaria di primo grado, tutte le questioni di fatto e di diritto che si pongono, se le parti non hanno sollevato delle corrispondenti censure in seconda istanza. Fatto salvo il caso di eventuali mancanze manifeste, il tribunale di appello deve di principio limitarsi a statuire sulle contestazioni sollevate nell'appello e nella risposta all'appello. Le censure delle parti definiscono il programma d'esame dell'istanza di appello: la decisione impugnata deve di principio essere vagliata soltanto dal profilo dei punti censurati. Sotto il profilo giuridico, in applicazione del principio
iura novit curia (art. 57 CPC), nell'ambito di questo esame il tribunale di appello non è tuttavia vincolato né ai considerandi della prima istanza né agli argomenti delle parti. Sotto il profilo fattuale, il tribunale di appello non è vincolato agli accertamenti del giudice di primo grado, anche se, in mancanza di corrispondenti censure delle parti riguardanti gli accertamenti di fatto nell'ambito della procedura di appello, la decisione di primo grado costituisce di regola la base della procedura ricorsuale (DTF 144 III 394 consid. 4.1.4 e rinvii). Nella misura in cui una questione di fatto o di diritto è sollevata dalle parti, rispettivamente è tematizzata nella procedura di appello, il tribunale di appello dispone nell'ambito del suo esame di un pieno potere cognitivo; in particolare, non può considerare unicamente gli argomenti a favore di una parte (DTF 144 III 394 consid. 4.3.2.1 e rinvii).
Se il tribunale di appello ritiene infondate le critiche dell'appellante e non constata un vizio manifesto, conferma il giudizio impugnato (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Se, per contro, nell'ambito di questo esame, giunge alla conclusione che la critica dell'appellante alla sentenza impugnata è fondata, il tribunale di appello può statuire esso stesso (art. 318 cpv. 1 lett. b CPC), oppure, qualora non sia stata giudicata una parte essenziale dell'azione (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC) o i fatti debbano essere completati in punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC), può rinviare la causa alla giurisdizione inferiore (DTF 144 III 394 consid. 4.3.2.1). Il tribunale d'appello decide secondo il suo apprezzamento se statuire mediante un giudizio cassatorio o riformatorio. Nondimeno, se le decisioni di rinvio costituiscono generalmente decisioni pregiudiziali e incidentali, quelle riformatorie sono di natura finale e possono essere pronunciate solo quando la causa è matura per il giudizio (DTF 144 III 394 consid. 4.3.2.2).
2.3. Nella sentenza impugnata, la Corte cantonale ha citato l'esistenza del contratto di credito datato "6.08" e le costituzioni in pegno delle polizze assicurative, rilevando in particolare che detto contratto rientrava negli atti falsificati. Nei considerandi del suo giudizio, la Corte cantonale non si è tuttavia espressa sulla portata di tali atti. Ha infatti esaminato la questione della diligenza della banca esclusivamente con riferimento agli ordini di bonifico contestati. Ha quindi vagliato le operazioni bancarie relative agli ordini che presentavano firme del ricorrente falsificate applicando la giurisprudenza in materia di bonifici bancari (DTF 146 III 326). La Corte cantonale non si è per contro espressa sulla rilevanza del contratto di credito lombard e delle relative garanzie, questioni che erano state sollevate e tematizzate dal ricorrente nella risposta all'appello (cfr. pag. 15 seg., 34, 36, 42, 53, 97) e già precedentemente addotte negli allegati dinanzi al Pretore. Non si è perciò pronunciata sugli obblighi di diligenza della banca con riferimento a tali atti. Contrariamente all'opinione dell'opponente, le circostanze relative alla conclusione del contratto di credito, sul quale la firma del ricorrente è stata accertata come falsificata, possono essere rilevanti per la decisione sulla causa, potendo avere consentito l'importante passività del conto e permesso l'esecuzione di determinate operazioni litigiose. Omettendo di confrontarsi con questa tematica, la Corte cantonale ha violato il diritto di essere sentito del ricorrente.
2.4. La Corte cantonale ha inoltre ritenuto che, per fondare le proprie accuse di negligenza nei confronti della banca, il ricorrente non aveva messo l'accento sul fatto che il saldo del suo conto fosse divenuto largamente passivo. Il ricorrente sostiene che questo accertamento sarebbe arbitrario, giacché la questione dell'illiceità del contratto di credito e della costituzione dei pegni era stata da lui sollevata sia nella risposta all'appello sia negli allegati dinanzi al Pretore. A ragione. Il saldo ampiamente passivo del conto è infatti riconducibile e strettamente connesso con la linea di credito contestata dal ricorrente. Ora, la questione dell'illiceità di tale linea di credito, in particolare per il fatto ch'essa si fondava su un documento falsificato e che la banca opponente non aveva preso alcun contatto con il ricorrente, era stata da lui sollevata nella petizione (pag. 34 segg., 37 e 41) e nella replica (pag. 29 seg. e 38) ed è stata ribadita nella citata risposta di appello.
2.5. Alla luce di quanto esposto, il ricorso è pertanto fondato. La Corte cantonale dovrà di conseguenza pronunciarsi sulle citate censure del ricorrente. La violazione del diritto di essere sentito non può essere sanata nella procedura dinanzi al Tribunale federale, che dispone di un potere cognitivo limitato all'arbitrio in materia di accertamento dei fatti (DTF 144 III 394 consid. 4.4). Spetterà all'autorità cantonale statuire nuovamente anche sugli ordini di bonifico contestati, tenendo se del caso conto delle risultanze concernenti il contratto di credito e le relative garanzie. Un giudizio finale da parte del tribunale d'appello, potrà tuttavia essere pronunciato soltanto qualora la causa dovesse essere matura per il giudizio (cfr. consid. 2.2.2).
Visto l'esito del ricorso, non occorre esaminare in questa sede le ulteriori censure ricorsuali, in particolare per quanto concerne la loro ammissibilità sotto il profilo degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
3.
3.1. Da quanto precede, discende che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata.
3.2. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dell'opponente. La parte che ottiene il rinvio della causa per una nuova decisione dall'esito ancora aperto va infatti, per quanto attiene ai predetti oneri processuali, considerata interamente vincente ai sensi degli art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 e 2 LTF (DTF 141 V 281 consid. 11.1).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino per una nuova decisione.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 46'000.-- sono poste a carico dell'opponente.
3.
L'opponente verserà al ricorrente la somma di fr. 56'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 16 ottobre 2024
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Jametti
Il Cancelliere: Gadoni