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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
I 235/03 
 
Sentenza del 16 novembre 2004 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
C.________, Italia, ricorrente, rappresentata dall'avv. Danilo Consorti, via Piane 352, 64013 Corropoli, Italia, 
 
contro 
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente 
 
Istanza precedente 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna 
 
(Giudizio del 12 febbraio 2003) 
 
Visto in fatto e considerando in diritto che: 
mediante decisione 31 luglio 2002, la cittadina italiana C._________, nata nel 1954, è stata posta al beneficio di una rendita intera dell'assicurazione per l'invalidità svizzera di fr. 387.- mensili con effetto dal 1° febbraio 2001, ritenuta un'incapacità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, addebitabile a turbe fisiche e psichiche, valutata al 70%, 
come elementi di computo della prestazione l'amministrazione ha ritenuto un reddito annuo medio di fr. 21'012.-, una durata di contribuzione di 8 anni e 6 mesi ed ha applicato la scala rendite 14, 
l'assicurata ha deferito la decisione con gravame alla competente Commissione di ricorso, chiedendo il riconoscimento della prestazione già a partire dal 1° novembre 1999, data, quest'ultima, dalla quale le viene erogata una pensione italiana d'invalidità, 
per pronuncia 12 febbraio 2003, la Commissione ha parzialmente accolto il ricorso nel senso che, in annullamento del provvedimento querelato, ha posto l'insorgente al beneficio di una rendita d'invalidità intera a contare dal 1° dicembre 2000, 
gli atti sono inoltre stati rinviati all'amministrazione per nuovo calcolo della prestazione sulla base di un periodo contributivo di 11 anni, 
l'assicurata interpone ricorso di diritto amministrativo a questa Corte, alla quale chiede l'assegnazione della prestazione, commisurata ad un tasso di invalidità del 100%, già a far tempo dal mese di febbraio del 2000, epoca in cui avrebbe subito un primo intervento chirurgico, 
l'amministrazione propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi, 
comunicando, nel corso della procedura, di aver assunto il patrocinio dell'assicurata, l'avv. Danilo Consorti mette in rilievo il carattere irreversibile delle gravi turbe lamentate dalla propria assistita, 
nel querelato giudizio, cui si rinvia, la Commissione di ricorso ha correttamente esposto le condizioni del diritto alla rendita d'invalidità giusta la legislazione svizzera - applicabile al caso di specie anche in seguito all'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; cfr. DTF 130 V 257 consid. 2.4) - in vigore fino al 31 dicembre 2000 e dopo tale data, 
i primi giudici hanno in particolare ricordato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2003), il diritto alla rendita, rispettivamente di un quarto, della metà o intera, è subordinato all'esistenza di un grado di invalidità di almeno il 40%, il 50% o il 66 2/3% e che, giusta l'art. 29 cpv. 1 LAI, esso nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato presenta una incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (lett. a), oppure in cui è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lett. b), 
l'autorità commissionale ha poi rilevato come i presupposti dell'incapacità di guadagno permanente nel senso della lett. a dell'art. 29 cpv. 1 LAI siano adempiuti, conformemente all'art. 29 OAI, allorché si può presumere che né un miglioramento né un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato non debba intervenire in futuro, 
a tale esposizione può essere fatto riferimento, non senza soggiungere che, pur essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2003, la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 non risulta applicabile in concreto, poiché, per giurisprudenza, in caso di modifica delle basi legali e salvo regolamentazione transitoria contraria, il giudice delle assicurazioni sociali applica le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 398 consid. 1.1), 
nel caso in esame è pacifico che la ricorrente presenta un'invalidità giustificante una rendita intera, ossia la prestazione massima possibile giusta la legge svizzera in ambito di assicurazione per l'invalidità, 
il chiesto riconoscimento di una invalidità totale non verrebbe quindi a modificare l'importo della prestazione spettante all'interessata, il quale dipende unicamente dal reddito annuo medio determinante e dalla durata di contribuzione, 
controversa è invece la data di decorrenza della rendita, che la ricorrente postula di anticipare dal 1° dicembre 2000 al mese di febbraio del medesimo anno, 
alla pronunzia di primo grado deve essere prestata adesione pure in merito a quest'ultimo punto, 
questa Corte non vede infatti valido motivo per scostarsi dalla valutazione dei giudici commissionali nella misura in cui hanno considerato, sulla scorta della documentazione sanitaria in atti e connotando le turbe dell'insorgente quale malattia di lunga durata nel senso dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI - al riguardo si ribadisca che neppure esiste stabilizzazione laddove lo stato di salute sia suscettibile di soltanto peggiorare -, che l'inizio dell'incapacità lavorativa rilevante giusta la legislazione svizzera fosse da far risalire al mese di dicembre del 1999, epoca in cui C.________ - la quale per sua stessa ammissione ha potuto lavorare senza restrizioni fino al mese di ottobre di quell'anno - dovette sottoporsi ad esami specialistici presso il reparto di neurochirurgia dell'Ospedale G._________, con conseguente inizio del diritto alla rendita d'invalidità intera a decorrere dal dicembre 2000, 
a ciò nulla mutano né gli argomenti addotti nel ricorso di diritto amministrativo - a dir la verità piuttosto scarni - né il ragionamento dell'avv. Consorti, esposto nello scritto presentato in pendenza di lite il 22 gennaio 2004, 
dato quanto precede, il giudizio commissionale querelato, che non è oggetto di contestazione per quel che concerne il rinvio degli atti all'amministrazione per nuovo calcolo della prestazione sulla base di un periodo contributivo di 11 anni anziché di soli 8 anni e 6 mesi, è meritevole di tutela, 
 
il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, alla Cassa svizzera di compensazione e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 16 novembre 2004 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: