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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_423/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 16 novembre 2016  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Maillard, Presidente, 
Frésard, Heine, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato da Unia Ticino e Moesa, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro 
gli infortuni, Divisione giuridica, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni (confronto dei redditi), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 17 maggio 2016. 
 
 
Fatti:p  
 
A.   
Il 1° giugno 2010, A.________, dipendente in qualità di muratore presso un'impresa di costruzioni e assicurato contro gli infortuni presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), è caduto, subendo un trauma contusivo al gomito e alla spalla destra, con lesione parziale del sovraspinato. L'Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 26 settembre 2013, l'assicuratore ha assegnato all'assicurato una rendita d'invalidità scalare e limitata nel tempo, pari al 34% dal 1 luglio 2013 al 30 giugno 2015, al 24% dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016 e al 16% dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017. In seguito all'opposizione interposta da A.________, l'INSAI ha parzialmente riformato la sua prima decisione, nel senso che all'assicurato è stata assegnata una rendita d'invalidità del 10% di durata indeterminata dal 1° luglio 2013. 
 
B.   
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto con pronuncia del 16 novembre 2015 il ricorso e confermato l'operato dell'assicuratore infortuni. 
 
C.   
A.________ ha presentato un ricorso al Tribunale federale, al quale, protestate spese e ripetibili, chiede l'annullamento del giudizio cantonale e la concessione di una rendita d'invalidità con il grado del 21% a decorrere dal 1° luglio 2013. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. L'accertamento dei fatti può venir censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Se, tuttavia, il ricorso è presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni - come nel caso concreto - può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF). 
 
2.   
Secondo l'assicuratore e il Tribunale delle assicurazioni l'insorgente avrebbe percepito nel 2013 un importo annuo pari a fr. 70'928.-. Il reddito da valido non è contestato dal ricorrente. Per contro, risulta contestato il reddito da invalido. Anziché fr. 63'866.- desunto dalla tabella TA1, RSS 2012, livello 2 uomini, riportato su 41,7 ore medie ed aggiornato al costo della vita per l'anno 2013, dopo aver praticato la riduzione del 10%, il ricorrente sostiene che il reddito da invalido sia da determinare in base al livello di competenza 1, a cui occorre praticare la riduzione del 15%, per giungere a fr. 55'788.-. Il confronto tra i due redditi comporta quindi un risultato di un grado d'invalidità del 21%. 
 
3.   
 
3.1. Nei considerandi del giudizio impugnato l'autorità giudiziaria cantonale ha indicato in modo corretto che il bagaglio formativo dell'insorgente va ben oltre a quello di cui normalmente dispongono le persone che svolgono attività lavorative comportanti soltanto mansioni semplici di tipo fisico e manuale. Pertanto, benché il diploma di geometra conseguito nel 2013 non sia stato riconosciuto equipollente all'attestato federale di capacità di disegnatore o di geomatico a causa di una differenza fra gli anni di formazione, su un mercato generale del lavoro che si presuppone equilibrato, il ricorrente potrebbe comunque accedere a professioni che richiedono un livello di competenze più elevato. Tale circostanza giustifica l'applicazione del livello 2 della tabella TA1 2012.  
 
3.2. Il ricorrente ripropone sostanzialmente le critiche già presentate dinanzi alla Corte cantonale. La certificazione di geometra, anche se non è stata riconosciuta in Svizzera, aspetto di natura prettamente formale, riporta tuttavia le capacità di lavoro (e a un bagaglio di conoscenze) del ricorrente in una situazione superiore rispetto al livello 1, categoria destinata agli assicurati che effettuano solamente attività semplici e ripetitive.  
 
3.3. Invano il ricorrente potrebbe infine contestare una riduzione del 15%. Dalla deduzione del 10% dal reddito da invalido, confermata dalla Corte cantonale, non si può affermare che essa sia il frutto di un abuso o un eccesso di apprezzamento, considerata la necessità di compiere alcune pause (DTF 129 V 472 consid. 4.2.3 pag. 481; 126 V 75 consid. 5b/dd e 6 pag. 80 seg.). Per il resto, l'asserito rischio economico derivante dallo statuto di frontaliere evocato in maniera del tutto generica dal ricorrente, peraltro già considerato dai giudici ticinesi, non permette di sovvertire le conclusioni della Corte cantonale.  
 
4.   
Ne segue che il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 1 lett. a LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 16 novembre 2016 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi