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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
I 394/03 
 
Sentenza del 16 dicembre 2004 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Grisanti, cancelliere 
 
Parti 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, ricorrente, 
 
contro 
 
O.________, Italia, rappresentata dall'avv. Andrea Pozzi, via G. B. Pioda 12, 6900 Lugano, erede del fu S.________, deceduto il 4 novembre 2003, opponente, rappresentato dal Patronato INAS, Via Lanz 25, 6850 Mendrisio, 
 
Istanza precedente 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna 
 
(Giudizio del 2 aprile 2003) 
 
Fatti: 
A. 
A.a S.________, frontaliere italiano nato nel 1968, da ultimo alle dipendenze dell'impresa di costruzioni U.________ SA in qualità di carpentiere, ha lavorato in Svizzera dal 1988 al 1999 versando i contributi di legge. Dichiarato totalmente inabile al lavoro a partire dal 19 gennaio 1999, l'interessato ha presentato in data 31 gennaio 2000 una domanda volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità lamentando una inabilità lavorativa addebitabile a una cardiopatia. 
A.b Su indicazione del consulente in integrazione professionale dell'Ufficio AI (UAI) del Cantone Ticino, S.________ ha seguito, dall'8 gennaio al 1° febbraio 2002, un periodo d'osservazione e accertamento delle proprie attitudini di integrazione professionale e di capacità lavorativa presso il Centro X.________. 
A.c Dopo avere fatto esperire i necessari accertamenti da parte dell'UAI cantonale, l'UAI per gli assicurati residenti all'estero ha negato mediante decisione del 1° novembre 2002 il diritto a una rendita d'invalidità come pure all'adozione di provvedimenti di riqualificazione professionale. 
B. 
Allegando nuova documentazione medica, S.________, assistito dal Patronato INAS, si è aggravato alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, la quale, per pronuncia del 2 aprile 2003, ha parzialmente accolto il gravame e ha retrocesso gli atti all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione. In particolare, i giudici commissionali hanno ordinato un nuovo periodo di osservazione presso il Centro X.________ - il primo non essendo stato ritenuto adeguato - ed eventualmente, nell'evenienza di nuove crisi, un'ulteriore valutazione medica. 
C. 
Con ricorso di diritto amministrativo, l'UAI del Cantone Ticino è insorto al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede l'annullamento del giudizio commissionale e la conferma della decisione amministrativa. 
 
S.________, sempre patrocinato dal Patronato INAS, così come l'UAI per gli assicurati residenti all'estero hanno rinunciato a determinarsi, mentre con atto del 29 settembre 2003, l'UAI cantonale, riconfermandosi nelle proprie conclusioni, ha prodotto un'ulteriore valutazione sanitaria datata 18 luglio 2003. 
D. 
In data 4 novembre 2003 S.________ è deceduto a seguito di un arresto cardiocircolatorio. 
 
O.________, vedova nonché unica erede del defunto assicurato, subentrata nella presente vertenza, per il tramite del suo patrocinatore, avv. Andrea Pozzi, ha ribadito la validità delle pretese avanzate da suo marito e ha prodotto documentazione in merito alla situazione medica e successoria. Con atto del 6 febbraio 2004 il Patronato INAS ha proposto la reiezione del gravame. 
 
Diritto: 
1. 
Il Tribunale federale delle assicurazioni esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTF 125 V 23 consid. 1a e le sentenze ivi citate). 
2. 
Al termine degli accertamenti messi in atto dall'UAI del Cantone Ticino, l'UAI per gli assicurati residenti all'estero ha emanato e notificato la sua decisione conformemente a quanto previsto dall'art. 40 cpv. 2 OAI. Secondo tale disposto, mentre per la ricezione e l'esame delle richieste dei frontalieri è competente l'ufficio AI nel cui campo di attività essi esercitano o - a determinate condizioni - esercitavano un'attività lucrativa, l'ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero notifica le decisioni. 
 
L'UAI per gli assicurati residenti all'estero, che ha reso la decisione amministrativa in causa, è quindi stato designato a giusto titolo come parte opponente dinanzi alla Commissione federale di ricorso in seguito al gravame interposto dall'assicurato. In tali condizioni, si tratta di esaminare se l'UAI del Cantone Ticino, indipendentemente dall'UAI per gli assicurati residenti all'estero (che non ha interposto ricorso di diritto amministrativo né peraltro ha altrimenti manifestato l'intenzione di farlo), sia legittimato a ricorrere contro il giudizio del 2 aprile 2003. 
3. 
3.1 Giusta l'art. 103 lett. a OG ha diritto di interporre ricorso di diritto amministrativo chiunque è toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. Può essere tale ogni interesse di fatto o giuridico. L'interesse degno di protezione consiste nell'utilità pratica che l'accoglimento del ricorso apporterebbe al ricorrente oppure, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio di natura economica, ideale o materiale, che la decisione impugnata sarebbe altrimenti suscettibile di provocargli. L'interesse in questione deve essere diretto e concreto e la persona interessata deve fare valere un rapporto sufficientemente stretto con l'oggetto della lite, ciò che non si avvera se la stessa è toccata solo in maniera indiretta (DTF 130 V 202 consid. 3, 127 V 3 consid. 1b, 82 consid. 3a/aa). 
 
A ciò si aggiunge che gli enti e istituti pubblici possono prevalersi dell'art. 103 lett. a OG solo se sono toccati allo stesso modo di un privato (DTF 127 II 38 consid. 2d, 125 II 194 consid. 2a/aa). Per contro, l'interesse pubblico a un'applicazione corretta e uniforme del diritto non è suscettibile di costituire un interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 103 lett. a OG (DTF 123 V 116 consid. 5a con i riferimenti). 
3.2 Nel caso di specie, non si vede il motivo per cui l'UAI del Cantone Ticino dovrebbe essere toccato dal giudizio impugnato al pari di un privato. In realtà, il solo interesse che questo ufficio potrebbe, se del caso, fare valere si confonde con l'interesse a un'applicazione corretta del diritto. Ciò che non basta ancora per conferirgli la legittimazione a ricorrere ai sensi dell'art. 103 lett. a OG conformemente alla giurisprudenza succitata. 
4. 
4.1 Ha parimenti diritto di ricorrere ogni altra persona, organismo o autorità, cui la legislazione federale conferisce il diritto di ricorrere (art. 103 lett. c OG). 
 
Sotto l'egida dell'ordinamento in vigore fino al 31 dicembre 2002, le decisioni delle autorità di ricorso dovevano essere notificate mediante invio raccomandato alle casse di compensazione, rispettivamente agli uffici AI interessati (art. 201 lett. c OAVS). Le persone e gli uffici a cui, ai sensi dell'art. 201 OAVS, venivano notificate le decisioni dell'autorità di ricorso, erano autorizzati a impugnarle con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (art. 202 OAVS in relazione con l'art. 89 OAI). Per principio, erano considerati come "interessati" ai sensi dell'art. 201 lett. c OAVS, la cassa di compensazione o l'ufficio AI che aveva reso la decisione impugnata nella procedura di ricorso (SVR 2002 IV no. 40 pag. 125 consid. 1, 2000 IV no. 20 pag. 59 con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 215 consid. 1 e 218 consid. 1d; RCC 1992 pag. 392 consid. 1). Inoltre, in occasione di più sentenze, la presente Corte ha avuto modo di statuire che l'autorità che non aveva reso il provvedimento in lite non poteva vedersi riconoscere la legittimazione a interporre ricorso di diritto amministrativo (sentenze del 5 dicembre in re K., I 772/02, consid. 5.2, e del 26 agosto 2002 in re C., I 796/01). A due riprese, tuttavia, la legittimazione a ricorrere dell'UAI cantonale è stata ammessa parallelamente a quella dell'UAI per gli assicurati residenti all'estero per il fatto che il primo ufficio aveva istruito la procedura che è poi stata decisa da parte del secondo ufficio (sentenze del 28 agosto 2002 in re B., I 87/99, e del 22 gennaio 2004 in re S., I 232/03). 
 
A seguito dell'adozione dell'art. 57 LPGA si è imposto un adattamento redazionale dell'art. 201 OAVS. Le disposizioni concernenti la legittimazione a ricorrere e la notifica dei giudizi sono state riassunte all'art. 201 OAVS, mentre l'art. 202 OAVS è stato abrogato (VSI 2002 pag. 249). Ormai, sotto il titolo marginale "Competenze delle autorità in materia di ricorso", l'art. 201 OAVS, nel suo tenore, applicabile nel caso di specie, in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che l'Ufficio federale, le casse di compensazione e gli uffici AI interessati sono autorizzati a impugnare le decisioni dell'autorità di ricorso con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (cpv. 1); le decisioni dell'autorità di ricorso sono notificate loro mediante invio raccomandato (cpv. 2). 
4.2 In una recente sentenza di questa Corte, Il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di precisare che l'entrata in vigore del nuovo art. 201 OAVS non ha modificato la situazione esistente fino ad allora; in particolare, nulla è mutato a proposito del fatto che l'ufficio AI che ha reso la decisione querelata rimane il solo ufficio AI legittimato a ricorrere contro un giudizio dell'autorità di ricorso (sentenza del 19 novembre 2004 in re C., I 376/03, consid. 4.1 in fine, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale). 
 
In occasione della medesima vertenza, questo Tribunale ha pure avuto modo di rilevare che la giurisprudenza isolata delle sentenze citate nelle cause B. (I 87/99) e S. (I 232/03), discostandosi dalla prassi costante del Tribunale federale delle assicurazioni e creando una situazione indesiderata di incertezza giuridica dovuta al fatto che sia gli UAI cantonali che l'UAI per gli assicurati residenti all'estero potrebbero ricorrere contro dei giudizi che l'autorità di ricorso di prima istanza non gli ha nemmeno notificato - come si avvera nel caso di specie per la pronuncia impugnata della Commissione federale di ricorso che è stata trasmessa all'UAI cantonale ricorrente soltanto dall'UAI per gli assicurati residenti all'estero -, non può essere confermata (sentenza citata del 19 novembre 2004 in re C., consid. 4.2). 
4.3 Il Tribunale federale delle assicurazioni ha così stabilito che un ufficio AI che non ha reso la decisione impugnata nella procedura di ricorso non è legittimato a interporre ricorso di diritto amministrativo. Questa Corte ritiene pure di dovere escludere l'ammissione di un regime particolare nei casi regolati dall'art. 40 cpv. 2 OAI concernenti i frontalieri. Di conseguenza, anche in questi casi, agli UAI cantonali dev'essere negata la legittimazione a ricorrere. 
 
In tali condizioni, l'UAI del Cantone Ticino non è legittimato a ricorrere nemmeno in virtù dell'art. 103 lett. c OG. 
5. 
Vertendo sostanzialmente sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134 OG). Vincente in lite, l'assicurato, rappresentato da un Patronato, e, per esso, sua moglie, a sua volta patrocinata da un legale, ha diritto a ripetibili ridotte (cfr. per analogia sentenza del 9 luglio 2002 in re S., C 431/00, consid. 4) che saranno poste a carico dell'amministrazione ricorrente (art. 159 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo dell'Ufficio AI del Cantone Ticino è inammissibile. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
L'Ufficio ricorrente verserà a O.________ la somma di fr. 1'000.- a titolo di indennità di parte per la procedura federale. 
4. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 16 dicembre 2004 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: