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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_986/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 16 dicembre 2015  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale von Werdt, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente. 
 
Oggetto 
liquidazione d'ufficio dell'eredità, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 5 novembre 2015 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che con sentenza 5 novembre 2015 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, poiché privo di motivazione, un appello presentato da A.________ contro la decisione 17 settembre 2015 con cui il Pretore del Distretto di Lugano ha ordinato la chiusura della liquidazione d'ufficio dell'eredità fu C.________ e ha dato scarico al liquidatore avv. B.________; 
che con scritto 10 dicembre 2015, trattato quale ricorso in materia civile, A.________ si è aggravata dinanzi al Tribunale federale; 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura; 
che in concreto l'impugnativa manifestamente non soddisfa tali esigenze di motivazione; 
che la ricorrente omette infatti di confrontarsi con l'argomentazione sviluppata dall'istanza precedente circa l'assenza di motivazione del suo appello, posta a fondamento della decisione cantonale di non entrata in materia; 
 
che nella misura in cui la ricorrente sembra chiedere una proroga del termine per presentare ricorso al Tribunale federale, la sua conclusione non potrebbe in ogni caso essere accolta (art. 47 cpv. 1 LTF); 
che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si appalesa inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 16 dicembre 2015 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: von Werdt 
 
La Cancelliera: Antonini