Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1274/2024
Sentenza del 16 dicembre 2024
II Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Abrecht, Presidente,
Koch, Hurni,
Cancelliere Caprara.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Costantino Castelli,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Qualità di parte, sequestro,
ricorso contro la sentenza emanata il 28 ottobre 2024 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (60.2024.290).
Fatti:
A.
Con atto d'accusa del 10 maggio 2023, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha promosso l'accusa nei confronti di B.________ dinanzi alla Corte delle assise criminali per i reati di truffa, ripetuta e in parte tentata, falsità in documenti, ripetuta appropriazione indebita, amministrazione infedele aggravata, acquisizione illecita di dati e minaccia. Nell'ambito del procedimento penale sono stati sequestrati fr. 42'500.40 ed Euro 564'134.21 presenti sulla relazione bancaria xxx presso la banca C.________ intestata allo Studio D.________. E.________ e F.________ Sagl sono accusatrici private nel procedimento penale. Il dibattimento dinanzi alla Corte delle assise criminali si è svolto il 29 ottobre 2024.
B.
Con istanza del 16 settembre 2024, A.________ ha chiesto alla Corte delle assise criminali di essere ammesso a partecipare al predetto procedimento penale quale terzo aggravato da atti procedurali giusta l'art. 105 cpv. 1 lett. f CPP. In via principale, ha chiesto il dissequestro del conto xxx presso la banca C.________ intestato allo Studio D.________ e la restituzione del saldo. In via subordinata, ha chiesto la restituzione del saldo presente sul citato conto.
Con decisione del 23 ottobre 2024, il Presidente della Corte delle assise criminali ha respinto le istanze di A.________ tendenti ad essere ammesso a partecipare al procedimento penale ed a ottenere il dissequestro a suo favore della menzionata relazione bancaria.
Contro questa decisione, A.________ il 25 ottobre 2024 ha inoltrato reclamo presso la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello, che lo ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, con sentenza del 28 ottobre 2024.
C.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale del 27 novembre 2024 al Tribunale federale. In via cautelare, chiede di ordinare al Tribunale penale cantonale di mantenere il sequestro sulla relazione bancaria xxx presso la banca C.________ intestata allo Studio D.________ fino a decisione sul presente ricorso contro la sentenza del 28 ottobre 2024. In via principale, chiede che la sentenza impugnata venga riformata nel senso che egli sia ammesso a partecipare al procedimento penale nei confronti di B.________ quale terzo aggravato da atti procedurali ex art. 105 cpv. 1 lett. f CPP. Chiede inoltre l'ammissione del suo annuncio d'appello del 13 novembre 2024 nei confronti della sentenza pronunciata l'8 novembre 2024 dalla Corte delle assise criminali nei confronti di B.________ e che venga ordinato alla Corte delle assise criminali di notificargli, per il tramite del suo patrocinatore, la sentenza motivata dell'8 novembre 2024 emanata nei confronti di B.________. In via subordinata, chiede che venga annullato il dispositivo della sentenza dell'8 novembre 2024 dove è stato ordinato l'impiego degli averi patrimoniali posti sotto sequestro sul conto xxx presso la banca C.________ intestata allo Studio D.________ a copertura del risarcimento equivalente ex art. 71 cpv. 1 CP e la loro assegnazione diretta ad E.________ ex art. 73 cpv. 1 lett. c CPP.
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 150 IV 103 consid. 1; 149 IV 97 consid. 1, 9 consid. 2).
1.1. Presentato contro una decisione in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale, tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF), è di massima ammissibile. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore e le rimprovera di avergli negato a torto la qualità di terzo aggravato da atti procedurali ex art. 105 cpv. 1 lett. f CPP. Con il diniego di tale qualità, al ricorrente è definitivamente negata la possibilità di partecipare al procedimento penale. Per esso, l'impugnato giudizio costituisce quindi una decisione finale ai sensi dell'art. 90 LTF (cfr. sentenza 1B_315/2022 del 2 febbraio 2023 consid. 1.3 con rinvii). Il ricorrente ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (art. 81 cpv. 1 LTF).
1.2.
1.2.1. Oggetto dell'impugnativa è unicamente la sentenza della Corte cantonale del 28 ottobre 2024 (cfr. art. 80 cpv. 1 LTF). Conclusioni, censure o ulteriori allegazioni che esulano dall'oggetto del litigio risultano pertanto inammissibili (sentenze 7B_953/2024 del 15 ottobre 2024 consid. 1.3; 7B_211/2022 del 12 marzo 2024 consid. 1.3).
1.2.2. Giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF, possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. Il Tribunale federale non può tenere conto di fatti o mezzi di prova sopraggiunti dopo l'emanazione dell'atto impugnato, vale a dire veri nova (DTF 148 V 174 consid. 2.2; 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 con rinvii). Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 cpv. 2 LTF).
1.2.3. Nella misura in cui il ricorrente presenta conclusioni concernenti la sentenza emanata dalla Corte delle assise criminali l'8 novembre 2024 nei confronti di B.________, il ricorso risulta inammissibile. Così facendo, infatti, il ricorrente da un lato presenta conclusioni che esulano dall'oggetto del litigio (cfr. consid. 1.2.1
supra), dall'altro lato adduce veri nova, essendo la sentenza impugnata stata emanata il 28 ottobre 2024, e presenta conclusioni nuove inammissibili (cfr. consid. 1.2.2
supra).
2.
2.1. Il ricorso al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso è necessario spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per adempiere a tale obbligo di motivazione, la parte ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2). Le esigenze di motivazione sono accresciute laddove il ricorrente lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se sono motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 146 IV 114 consid. 2.1). In quest'ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie non sono ammissibili (DTF 148 IV 356 consid. 2.1, 205 consid. 2.6; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
2.2. La Corte cantonale, dopo aver richiamato la giurisprudenza e la dottrina, ha ricordato che il terzo ai sensi dell'art. 105 cpv. 1 lett. f CPP è la persona estranea ai reati ipotizzati nel procedimento penale, aggravata da atti procedurali, segnatamente dal sequestro dei suoi averi. Ha precisato che, giusta l'art. 105 cpv. 2 CPP, le persone indicate al cpv. 1 dell'art. 105 CPP fruiscono dei diritti procedurali spettanti alle parti se esse sono direttamente, immediatamente e personalmente toccate da un atto procedurale, nella misura necessaria alla tutela dei loro interessi (cfr. DTF 145 IV 161 consid. 3.1; 143 IV 40 consid. 3.6; 137 IV 280 consid. 2.2.1; sentenza 6B_1083/2023 del 17 novembre 2023 consid. 5.2). Ha aggiunto che tali persone devono rendere credibile di essere toccate dall'atto procedurale nei loro interessi giuridicamente protetti, ritenuto che un mero pregiudizio di fatto o indiretto è insufficiente per riconoscere un tale interesse (cfr. DTF 143 IV 40 consid. 3.6; sentenza 6B_1083/2023 del 17 novembre 2023 consid. 5.2). Ha rilevato che, secondo lo stesso ricorrente, i fondi di cui egli chiede il dissequestro sono stati sequestrati sul conto bancario intestato allo Studio D.________, di modo che il ricorrente "manifestamente ed evidentemente" non risulta aggravato dalla misura cautelare in questione. Ha concluso che il ricorrente non può essere reputato un terzo aggravato da atti procedurali ai sensi dell'art. 105 cpv. 1 lett. f CPP, motivo per cui la questione del dissequestro dei fondi a suo favore non si pone.
2.3. In concreto, il ricorrente non dimostra di essere direttamente toccato dall'atto procedurale in questione, e meglio dal sequestro dei valori patrimoniali presenti sul conto xxx presso la banca C.________ intestato allo Studio D.________. Nel suo ricorso, egli non contesta né si confronta (art. 42 cpv. 2 LTF) con l'accertamento della Corte cantonale (art. 105 cpv. 1 LTF), decisivo, secondo il quale egli non è il titolare della relazione bancaria in questione. Come rettamente ritenuto dalla Corte cantonale (cfr. consid. 2.2
supra), in caso di sequestro di beni patrimoniali presenti su un conto bancario, quale terzo direttamente aggravato da un atto procedurale ai sensi dell'art. 105 cpv. 1 lett. f CPP vale unicamente il titolare del conto (cfr. sentenza 6B_841/2018 del 13 gennaio 2022 consid. 1.3.3).
Nella misura in cui il ricorrente adduce che egli, a prescindere dalla titolarità formale della relazione bancaria, potrebbe vantare un diritto di rivendicazione della proprietà o di surrogazione ex art. 401 cpv. 1 CO per quanto concerne i valori patrimoniali depositati sulla relazione bancaria, egli non dimostra di essere stato direttamente toccato dal sequestro dei valori patrimoniali in questione (cfr. YASMINA BENDANI, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2a ed. 2019, n. 22 ad art. 105 CPP; HENRIETTE KÜFFER, in: Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3a ed. 2023, n. 28 seg. ad art. 105 CPP) e pertanto un terzo aggravato da atti procedurali ai sensi dell'art. 105 cpv. 1 lett. f CPP. Negando al ricorrente tale qualità, la Corte cantonale non ha quindi violato il diritto federale.
3.
In quanto ammissibile, il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e vanno pertanto poste a carico del ricorrente.
L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di misure cautelari presentata dal ricorrente in questa sede.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda di misure cautelari è priva d'oggetto.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione alle parti, al Ministero pubblico, alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, al Presidente della Corte delle assise criminali, a B.________, a E.________ e alla F.________ Sagl.
Losanna, 16 dicembre 2024
In nome della II Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Abrecht
Il Cancelliere: Caprara