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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
I 134/02 
 
Sentenza del 17 gennaio 2003 
IIIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Kernen; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
A.________, ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 29 gennaio 2002) 
 
Fatti: 
A. 
A.________, nato nel 1952, di professione tipografo, con decisione 12 luglio 2001 dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino è stato messo al beneficio di un quarto di rendita dal 1° novembre 2000 al 28 febbraio 2001 e di una mezza rendita di invalidità dal 1° marzo 2001. 
B. 
Adito per ricorso dell'assicurato, che intendeva ottenere l'erogazione di una rendita intera di invalidità dal 1° ottobre 1999, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, con giudizio 29 gennaio 2002, ha modificato la decisione impugnata facendo decorrere il diritto alla mezza rendita, anziché dal 1° marzo 2001, già dal 1° febbraio 2001. 
C. 
A.________ interpone ricorso di diritto amministrativo a questa Corte, alla quale ripropone la richiesta di erogazione di una rendita intera di invalidità a decorrere dal 1° ottobre 1999. 
 
Mentre l'Ufficio dell'assicurazione invalidità opponente postula la reiezione del ricorso, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi al riguardo. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Nei considerandi del querelato giudizio, l'autorità cantonale ha già correttamente ricordato le norme di diritto concernenti il tema oggetto della lite. A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza ribadire che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto a una rendita intera se è invalido almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se è invalido almeno al 50% o a un quarto di rendita se è invalido almeno al 40% e che, giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido. 
 
Dev'essere soggiunto che la Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), in vigore dal 1° gennaio 2003, non è applicabile alla fattispecie concreta, considerato che il giudice delle assicurazioni sociali non tien conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo litigioso (DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
1.2 È inoltre opportuno ricordare che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). Il compito del sanitario consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura l'interessato non può più svolgere, a causa del danno alla salute, la sua attività precedente o altri mestieri ragionevolmente esigibili (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena cognizione della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure del paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate e logiche conclusioni (DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; VSI 2001 pag. 108 consid. 3a). 
1.3 Giova infine rammentare che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità della decisione amministrativa deferitagli sulla base dei fatti avvenuti fino al momento in cui essa venne emanata. Tiene conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate). 
2. 
2.1 Nel caso in esame il primo giudice ha in particolare fondato la sua pronunzia sulle risultanze di una perizia allestita il 26 aprile 2001 dal Servizio S.________, il quale in precedenza, più precisamente nel 1999, aveva già reso un primo referto specialistico per l'amministrazione. Posta la diagnosi invalidante di sindrome somatoforme da dolore persistente, importante osteocondrosi erosiva L4-5 con protrusione discale a base larga, senza elementi clinici o radiologici per neurocompressione, incipiente discopatia L3-4 e incipiente spondilartrosi L4-5 e L5-S1, i periti del Servizio S.________ evidenziano che il ricorrente, dopo essere stato inabile al lavoro nella ridotta misura del 25% dal 1° aprile 1995 al 29 febbraio 2000, presenta ora, nelle professioni precedentemente esercitate ed in qualsiasi altra occupazione di pari impegno, una capacità lavorativa limitata al 50%. 
2.2 Orbene questa Corte non ha motivo di scostarsi dalle predette conclusioni. La valutazione della capacità lavorativa da parte del Servizio S.________ è scaturita da approfonditi e completi accertamenti medico-sanitari e dall'esame dei consulti specialistici di natura reumatologica e psichiatrica appositamente richiesti. Il Servizio S.________ ha inoltre avuto l'opportunità di vagliare una ampia documentazione medica. 
2.3 Le diffuse censure mosse dal ricorrente contro la pronunzia cantonale e avverso la valutazione del servizio medico non convincono. Non basta infatti il diverso apprezzamento della capacità di lavoro da parte dei dottori C.________ e L.________ per scalfire gli accertamenti e le convincenti conclusioni dei periti del Servizio S.________. Né l'insorgente ha prodotto in sede di ultima istanza documentazione atta a invalidare la perizia 26 aprile 2001. 
 
In risposta alla censura di parzialità sollevata in sede ricorsuale, occorre osservare che, secondo la costante giurisprudenza, ad un rapporto del Servizio S.________ può essere riconosciuta, dal profilo della garanzia dell'indipendenza e dell'imparzialità dei periti incaricati, piena affidabilità. Segnatamente, per quanto riguarda detto servizio non esiste un vincolo per cui il centro medico di accertamento sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione per l'invalidità (DTF 123 V 178 consid. 4b; VSI 2001 pag. 110 consid. 3c). 
 
Meritano quindi conferma le conclusioni del primo giudice, il quale, basandosi sulle suddette valutazioni peritali e considerando che l'inabilità lavorativa accertata dagli specialisti del Servizio S.________ corrispondesse ad un'incapacità di guadagno di pari misura, in applicazione del disposto dell'art. 88a cpv. 2 OAI - secondo cui in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole -, ha riconosciuto al ricorrente il diritto a un quarto di rendita dal 1° novembre 2000 e a una mezza rendita di invalidità dal 1° febbraio 2001. 
3. 
Viste le risultanze di cui sopra, l'impugnativa deve essere disattesa. 
 
Si ricorda tuttavia al ricorrente che la presente sentenza non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell'assicurazione invalidità sorti dopo il 12 luglio 2001, data della decisione controversa (consid. 1.3). Qualora le sue condizioni si fossero nel frattempo deteriorate in misura rilevante, gli rimane riservata la facoltà di presentare all'amministrazione una domanda di revisione secondo l'art. 87 cpv. 1 OAI
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 17 gennaio 2003 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: