Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1B_433/2016
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Sentenza del 17 gennaio 2017
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Merkli, Presidente,
Fonjallaz, Eusebio,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
Ente Ospedaliero Cantonale,
patrocinato dagli avv.ti Mario Molo e dott. Mattia Tonella,
ricorrente,
contro
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
5. E.________,
patrocinato dall'avv. Stefano Pizzola,
6. F.________,
patrocinato dall'avv. Stefano Camponovo,
7. G.________,
patrocinato dall'avv. dott. Tuto Rossi,
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Pretura penale del Cantone Ticino,
via dei Gaggini 1, 6501 Bellinzona.
Oggetto
procedimento penale, ricusazione dei periti giudiziari,
ricorso contro la sentenza emanata il 10 novembre 2016 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il 14 aprile 2016 il Procuratore generale ha promosso l'accusa davanti alla Pretura penale di Bellinzona nei confronti dell'Ente ospedaliero cantonale (EOC), per lesioni colpose gravi, subordinatamente lesioni colpose semplici. Ha ritenuto che il 19 dicembre 2013 presso il Servizio di Radiologia dell'Ospedale Regionale di Lugano, Sede Ospedale Civico, a causa di un'errata manipolazione effettuata da un operatore sanitario, la cui identità non ha potuto essere determinata, sono stati contagiati dei pazienti, poi costituitisi accusatori privati, con il virus dell'epatite C, come indicato nella perizia giudiziaria dell'8 febbraio 2016.
B.
Il dibattimento, iniziato il 20 settembre 2016 presso la Pretura penale, poi sospeso, è stato riaperto il 3 ottobre seguente. In tale ambito è stato sentito il perito dr. med. A.________, che, unitamente a tre altri periti, aveva redatto il rapporto peritale su mandato del magistrato inquirente, volto ad accertare, oltre allo stato di salute dei pazienti infettati, se presso il citato Servizio fossero presenti carenze organizzative interne, tra l'altro riguardo all'identificazione degli operatori sanitari autori di determinate prestazioni. Lo stesso giorno il processo è di nuovo stato sospeso in seguito a prove notificate dalla difesa.
C.
Il 7 ottobre 2016 l'EOC ha chiesto la ricusazione dei periti giudiziari, in particolare del dr. med. A.________, la cui audizione nell'ambito del dibattimento avrebbe evidenziato una serie di imprecisioni e informazioni false, fantasiose e contraddittorie.
D.
Con giudizio del 10 novembre 2016 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha respinto, in quanto ricevibile, l'istanza, poiché tali questioni dovevano essere vagliate dal giudice di merito. Nel frattempo, con citazione del 27 ottobre 2016, il Giudice della Pretura penale aveva riattivato il procedimento, fissandone la continuazione per il 21 novembre seguente: il processo si è concluso lo stesso giorno con la condanna dell'EOC, che ha annunciato di voler ricorrere in appello.
E.
Avverso la decisione della CRP, il 16 novembre 2016 l'EOC presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame l'effetto sospensivo, di ordinare la sospensione del procedimento penale pendente presso la Procura penale, subordinatamente di ordinarla quale misura cautelare ai sensi dell'art. 104 LTF; nel merito postula l'annullamento della sentenza impugnata e di accogliere la domanda di ricusazione dei periti giudiziari.
Con decreto del 18 novembre 2016 la domanda tendente a ordinare la sospensione del procedimento penale è stata respinta in via superprovvisionale.
Non sono state chieste osservazioni al gravame.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere vagliato nel merito (DTF 140 IV 57 consid. 2 pag. 59). Spetta nondimeno al ricorrente dimostrare l'adempimento delle condizioni di ammissibilità del gravame qualora non siano evidenti, in concreto segnatamente circa la sussistenza di un interesse pratico e attuale alla sua disamina, pena la sua inammissibilità (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 142 V 26 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2 pag. 47).
1.2. Diretto contro una decisione incidentale notificata separatamente riguardante una domanda di ricusazione, il ricorso, tempestivo. concernente una causa in materia penale è, sotto questo profilo, di massima, ammissibile (art. 78 cpv. 1 in relazione con l'art. 92 cpv. 1 LTF). La CRP, quale autorità di ricorso, è competente per statuire su una domanda di ricusazione nei confronti di un perito e il gravame è diretto contro una decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza conformemente all'art. 80 cpv. 1 LTF (DTF 138 IV 222 consid. 1.1-1.2 pag. 223; sentenza 1B_189/2013 del 18 giugno 2013 consid. 1.2). La legittimazione del ricorrente è data.
1.3. Secondo l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 140 I 320 consid. 3.2). Per di più, quando il ricorrente, come in concreto, invoca l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, poiché ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. (DTF 136 I 304 consid. 2.4 pag. 313), il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, esamina le censure soltanto se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 141 I 36 consid. 1.3 pag. 41).
2.
2.1. Secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata. Il ricorrente deve quindi avere un interesse pratico e attuale alla trattazione del ricorso, sia quando adisce il Tribunale federale sia al momento in cui questo si pronuncia nel merito (DTF 140 III 92 consid. 1.1 pag. 94; 139 I 206 consid. 1.1 pag. 208). Questa esigenza serve a garantire che il Tribunale federale si pronunci su questioni giuridiche concrete e non meramente teoriche, anche nell'interesse dell'economia processuale (DTF 140 IV 74 consid. 1.3.1 pag. 77; 137 IV 87 consid. 1 pag. 88; cfr. anche DTF 141 II 307 consid. 6.2 pag. 312). Le condizioni per rinunciare eccezionalmente a questa esigenza non sono manifestamente adempiute in concreto (al riguardo vedi DTF 140 IV 74 consid. 1.3.3 pag. 78; 139 I 206 consid. 1.1 pag. 208).
In linea di principio, il Tribunale federale non può tener conto di fatti avvenuti dopo la pronuncia della sentenza impugnata e che modificano la fattispecie giudicata (art. 99 cpv. 1 LTF; nova in senso proprio; DTF 133 IV 342 consid. 2.1 e 2.2 pag. 343 seg.). È fatta eccezione a questo principio, tra l'altro quando, come in concreto, si tratta di nova che hanno un influsso diretto sulla legittimazione a ricorrere oppure che intervengono sull'oggetto del litigio in maniera tale da privare il ricorso di ogni senso (sentenza 2C_417/2015 del 18 luglio 2016 consid. 3.2).
2.2. Presupposto per uno svolgimento celere e ottimale della procedura ricorsuale è che il Tribunale federale, rispettivamente le autorità cantonali, siano informate dei diversi passi intrapresi dalle parti, rispettivamente dei procedimenti paralleli pendenti (DTF 137 IV 177 consid. 2.2 pag. 179 seg.).
2.2.1. Nella fattispecie, come risulta dalle informazioni diffuse dai mass media e dal comunicato stampa del 22 novembre 2016 pubblicato dal ricorrente anche sul suo sito Internet, con sentenza del 21 novembre 2016 la Pretura penale ha ritenuto il suo rappresentante autore colpevole di lesioni gravi e lo ha condannato al pagamento di una multa di fr. 60'000.--. Il ricorrente, che nel citato comunicato afferma di voler ricorrere in appello, non ha tuttavia informato il Tribunale federale di questi fatti, né in tali circostanze si è espresso sulla sussistenza di un interesse pratico e attuale alla disamina del ricorso in esame, che poteva ancora essere completato entro il termine previsto dall'art. 100 cpv. 1 LTF.
2.2.2. L'esistenza di un siffatto interesse non è ravvisabile di primo acchito, ritenuto che con ogni verosimiglianza il ricorrente, come indicatogli nella decisione impugnata, ha proposto la domanda di ricusazione, rispettivamente di espunzione dagli atti del procedimento penale della perizia giudiziaria e dei documenti redatti dall'esperto ricusato, dinanzi alla Pretura penale. Quest'ultima, con ogni probabilità, si sarà pronunciata sull'eventuale istanza, se del caso dopo nuova audizione del perito e delle parti, quindi sulla base di fatti nuovi e più completi che non quelli oggetto del presente giudizio. Per di più, anche un eventuale annullamento della decisione della CRP non implicherebbe l'invalidazione di quella della Pretura penale di condanna, dedotta in appello. Parimenti si presenta l'eventualità della presenza di giudizi discordanti, situazione possibilmente da evitare.
3.
3.1. La questione non dev'essere esaminata oltre, poiché, sia come sia, la motivazione addotta nell'atto di ricorso in esame non dimostra affatto l'incostituzionalità della decisione impugnata.
L'art. 56 CPP, applicabile ai periti giusta il rinvio dell'art. 183 cpv. 3 CPP (DTF 132 V 93 consid. 7.1 pag. 109; sentenze 1B_343/2016 del 3 ottobre 2016 consid. 2.3, 1B_196/2016 del 1° luglio 2016 consid. 3.1 e 1B_196/2015 del 17 maggio 2016 consid. 3.3), enumera specifici motivi di ricusazione alle lettere a-e, mentre alla lettera f la impone a chi per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa. Si tratta di una clausola generale, nella quale rientrano tutti i motivi di ricusazione non espressamente previsti nelle lettere precedenti (DTF 141 IV 178 consid. 3.2.1).
Le parti hanno il diritto di esigere la ricusazione di un perito la cui situazione o il cui comportamento siano di natura tali da far sorgere dubbi sulla sua imparzialità. Questa garanzia vieta l'influsso sulla decisione di circostanze estranee al processo, che potrebbero privarlo della necessaria oggettività a favore o a pregiudizio di una parte (DTF 136 I 207 consid. 3.1 e rinvii). Sebbene la semplice affermazione della parzialità, basata su sentimenti soggettivi di una parte, non sia sufficiente per fondare un dubbio legittimo, non occorre che il perito sia effettivamente prevenuto: per giustificare la sua ricusazione bastano circostanze concrete idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità. La ricusa riveste un carattere eccezionale (DTF 131 I 24 consid. 1.1). Sotto il profilo oggettivo, occorre ricercare se la persona ricusata offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; sono considerati in tale ambito anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo e viene posto l'accento sull'importanza che possono rivestire le apparenze stesse. Decisivo è sapere se le apprensioni soggettive dell'interessato possano considerarsi oggettivamente giustificate (DTF 141 IV 178 consid. 3.2.1 pag. 179).
3.2. Espressioni del perito rivolte contro la persona e il comportamento di una parte possono metterne in dubbio l'imparzialità quando il contenuto o la modalità della comunicazione denota particolari simpatie o antipatie nei suoi confronti. Tali espressioni possono essere rese prima, durante o dopo la perizia, come pure nel referto peritale medesimo. Non costituisce per contro motivo di ricusa la circostanza ch'egli ha formulato nel suo rapporto conclusioni sfavorevoli per una parte (DTF 132 V 93 consid. 7.2.2 pag. 110; sentenza 1B_123/2013 del 26 aprile 2013 consid. 3.2; su reazioni del perito riconducibili a provocazioni delle parti vedi sentenza 1B_712/2012 del 18 febbraio 2013 consid. 3.2, in: RtiD II-2013 n. 41 pag. 219).
4.
4.1. La CRP, richiamati i presupposti per fare capo a un perito stabiliti dall'art. 182 CPP, ha esposto nel dettaglio la forma e le modalità di presentazione e di delucidazione della perizia (art. 187 CPP). Ha aggiunto ch'essa dev'essere redatta in modo chiaro, conciso e comprensibile per il giudice e per le parti e dev'essere motivata. Il perito deve indicare in particolare le basi fattuali e scientifiche, la metodologia utilizzata e le conclusioni: tutti gli atti sui quali si fonda devono trovarsi all'incarto. Qualora il referto peritale, sul quale le parti possono pronunciarsi (art. 188 CPP), non rispetti tali esigenze, in particolare qualora sia incompleto o poco chiaro o sussistano dubbi circa la sua esattezza, dev'essere completato o migliorato (art. 189 CPP). La Corte cantonale ha osservato che una perizia è incompleta, segnatamente qualora non si evinca quali atti sono stati trasmessi al perito e su quali egli si è fondato per redigere il referto o qualora il perito non abbia risposto a tutte le domande. Ha ricordato che la perizia soggiace, come ogni altra prova, al libero apprezzamento del giudice (art. 10 cpv. 2 CPP), che non è quindi vincolato alle conclusioni peritali. Egli non può però discostarsene senza valida motivazione, sostituendosi al perito senza averne le competenze; può scostarsene, tra l'altro, quando la credibilità del referto è concretamente compromessa dalle circostanze, quando il perito non ha risposto alle domande postegli o non ha motivato le sue conclusioni, quando il referto peritale è contraddittorio o la perizia palesa carenze evidenti e riconoscibili, anche senza conoscenze specifiche, che il giudice non può ignorare (DTF 141 IV 369 consid. 6.1 pag. 372; sentenza 6B_303/2016 del 29 luglio 2016 consid. 1.2.2).
La CRP ha rilevato che si possono evincere elementi, dai quali dedurre una prevenzione del perito, dal contenuto della perizia, dalla metodologia scelta, oppure dai rapporti con la persona interessata, significative essendo al riguardo per esempio esternazioni sulla persona e sul comportamento di una parte che mostrano una particolare simpatia o antipatia. Asserzioni polemiche, così come la redazione di una perizia in tono offensivo possono prestarsi oggettivamente quali indicatori di mancanza di imparzialità del perito (sentenze 1B_123/2013 del 26 aprile 2013 consid. 3.2 e 9C_893/2009 del 22 dicembre 2009 consid. 1.2.2 e 2.3.1).
4.1.1. Nella decisione impugnata è stato accertato che il ricorrente in sostanza adduce che il perito giudiziario durante la sua audizione avrebbe fornito a più riprese risposte false e fantasiose, siccome in contraddizione con la perizia e gli atti prodotti dall'EOC. Al riguardo, la Corte cantonale ha ritenuto che eventuali errori nel corso del procedimento non fonderebbero, di massima, motivo di ricusazione, potendo essere censurati facendo capo ai rimedi di diritto previsti al proposito (DTF 141 IV 178 consid. 3.2.3 pag. 180).
Ha stabilito che se nel contesto della citata audizione il perito avrebbe reso risposte in contrasto con il tenore della perizia, rispettivamente con atti prodotti dal ricorrente, ciò dimostrerebbe se del caso una non conoscenza, rispettivamente una carente padronanza dello specifico ambito per il quale è stato designato quale esperto, ciò che comunque non è ancora sufficiente per fondare un'apparenza di parzialità. Ne ha concluso che l'eventuale mancanza di competenza materiale del perito giudiziario, imperizia che potrebbe averlo indotto in errore durante l'audizione, non costituisce un motivo di ricusazione, la stessa dovendo essere censurata nel contesto della presa di posizione delle parti sul referto peritale (sull'incompetenza professionale del giudice e del procuratore pubblico, che non fonda un motivo di ricusazione, vedi sentenze 1B_326/2016 del 29 settembre 2016 consid. 4.2 e 1B_329/2016 del 21 settembre 2016 consid. 1.6).
4.1.2. Secondo la CRP, la lettura del referto peritale, del verbale di audizione e degli atti presentati dal ricorrente a fondamento dell'istanza di ricusazione non permettono di concludere che sussistano, dal profilo oggettivo, circostanze concrete atte a suscitare timore di parzialità, anche soltanto apparente, del perito. Ha accertato che dall'incarto risulta che quest'ultimo non palesa avversione, insofferenza oppure ostilità verso l'EOC. Egli, nel corso dell'audizione, avrebbe semmai soltanto tentato di camuffare sue lacune nello specifico ambito in cui era interrogato, rispondendo in modo approssimativo e verosimilmente non sempre corretto alle domande postegli. Ha poi stabilito che l'istanza di ricusazione sembra finalizzata a contestare il contenuto della perizia medesima, ovvero le sue risultanze, ricordando che compete tuttavia al giudice di merito, al quale non può sostituirsi, esaminare se il referto peritale sia stato redatto nel rispetto delle norme di legge procedurali e materiali, se sia completo o lacunoso e se di conseguenza sia utilizzabile per il giudizio o se occorra scostarsi dalle sue conclusioni.
Il fatto che l'EOC disapprovi le conclusioni peritali e/o le risposte rese dall'esperto nell'ambito della sua audizione, non implica che siano dati elementi oggettivi di una sua parzialità. Le apprensioni soggettive dell'istante sono irrilevanti: determinanti non sono infatti semplici supposizioni, illazioni o timori generici di parzialità, non confortati da elementi concreti, ma circostanze oggettive idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità, che non sono manifestamente date nella fattispecie.
4.2. Il ricorrente critica in maniera generica e del tutto appellatoria le motivazioni della CRP, senza confrontarsi con la copiosa giurisprudenza e dottrina rettamente poste a fondamento del giudizio impugnato. Le generiche asserzioni ricorsuali disattendono chiaramente le esigenze di motivazione richieste dall'art. 42 LTF e sono pertanto in larga misura inammissibili. In effetti, il ricorrente contestando le informazioni formali e di merito rilasciate dal perito durante il suo interrogatorio, adducendo che sarebbero false, censura invero il contenuto e le conclusioni della perizia, sostenendo un'asserita contraddittorietà della stessa con le precisazioni fornite in seguito dal perito. Ora, come rettamente ritenuto dalla CRP e peraltro ammesso dal ricorrente, allo scopo di evitare un apprezzamento arbitrario delle prove, qualora sussistano serie obiezioni contro il carattere concludente della perizia, spetta se del caso al giudice di merito stabilire se eventualmente far completare o migliorare il referto peritale (art. 189 CPP; DTF 141 IV 369 consid. 6.1 e rinvii pag. 372 seg.; 118 Ia 144 consid. 1c pag. 146; sentenza 6B_648/2014 del 28 gennaio 2015 consid. 4.2, non pubblicato in DTF 141 IV 34).
Il ricorrente si limita a mettere in dubbio la competenza professionale del perito sulla base delle informazioni, al suo dire imprecise, contraddittorie o addirittura false, da lui fornite durante la sua audizione, ciò che priverebbe la perizia del suo carattere concludente. Ora, spetta al giudice di merito vagliare tale quesito. Come ritenuto a ragione nella sentenza impugnata, poiché la domanda di ricusazione dev'essere respinta nei confronti del citato perito, la questione di sapere se le sue affermazioni dovrebbero essere ascritte anche agli altri periti può rimanere aperta.
5.
5.1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere quindi respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
5.2. L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda d'effetto sospensivo, respinta in via superprovvisionale.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, al Ministero pubblico, alla Pretura penale di Bellinzona, alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e, per conoscenza, alla Corte di appello e di revisione penale.
Losanna, 17 gennaio 2017
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Merkli
Il Cancelliere: Crameri