Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1389/2021
Sentenza del 17 gennaio 2022
Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Denys, Giudice presidente,
Muschietti, Hurni,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________ Ltd,
patrocinata dall'avv. Marco Bertoli,
ricorrente,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. B.________,
3. C.________,
entrambi patrocinati dall'avv. dott. Elio Brunetti,
opponenti.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere (truffa, amministrazione infedele),
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 20 ottobre 2021 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino
(incarto n. 60.2021.234).
Fatti:
A.
La A.________ Ltd, di cui D.________ sarebbe direttore e azionista unico, perseguirebbe lo scopo di effettuare investimenti diversificati con le proprie risorse finanziarie. Nel corso del 2015 la E.________ Ltd, di cui B.________, C.________ e F.________ sarebbero managers, le avrebbe proposto un investimento in titoli "precatórios". Tra il mese di ottobre del 2015 e quello di maggio del 2016 la A.________ Ltd avrebbe quindi immesso a tal fine nel fondo E.________ Ltd un importo di USD 2'053'413.58.
La A.________ Ltd avrebbe in seguito scoperto che E.________ Ltd non avrebbe acquistato i suddetti titoli direttamente dai titolari, ma mediante l'intermediazione di altre società ruotanti attorno alla stessa E.________ Ltd, che sarebbero state costituite allo scopo di ottenere vantaggi a scapito degli investitori.
B.
In relazione a tali fatti, la A.________ Ltd, rappresentata da D.________, ha presentato il 14 luglio 2021 al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale per i reati di truffa e di amministrazione infedele nei confronti di B.________, C.________ e F.________. Con decisione del 26 luglio 2021, il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere.
C.
La A.________ Ltd ha impugnato il decreto di non luogo a procedere con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) che, con sentenza del 20 ottobre 2021, lo ha respinto nella misura della sua ricevibilità.
D.
Contro questa sentenza, la A.________ Ltd presenta un ricorso in materia penale del 25 novembre 2021 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare gli atti al Ministero pubblico affinché apra l'istruzione penale e, dopo avere raccolto le prove necessarie, promuova l'accusa nei confronti dei denunciati. La ricorrente fa valere l'accertamento inesatto dei fatti e la violazione del diritto federale.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto della CRP.
Diritto:
1.
La decisione impugnata conferma il decreto di non luogo a procedere e pone quindi fine al procedimento penale. Si tratta di una decisione finale pronunciata in materia penale da un'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è di principio ammissibile il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF).
2.
In concreto, la Corte cantonale ha lasciato indecisa la questione di sapere se la reclamante avesse qualità di danneggiata e fosse quindi legittimata ad aggravarsi contro il decreto di non luogo a procedere. È entrata nel merito del reclamo, esaminando tuttavia unicamente il reato di truffa (art. 146 CP), al quale era limitata la motivazione del gravame. La Corte cantonale ha ritenuto non adempiuto il requisito dell'inganno astuto ed ha pertanto confermato il non luogo a procedere decretato dal magistrato inquirente.
3.
3.1. Secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. Costituiscono simili pretese quelle fondate sul diritto civile e che devono ordinariamente essere dedotte dinanzi ai tribunali civili. Si tratta principalmente delle pretese di risarcimento del danno e di riparazione del torto morale giusta gli art. 41 segg. CO (DTF 141 IV 1 consid. 1.1). Secondo la giurisprudenza, spetta di principio alla parte ricorrente, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3).
Quando il procedimento si conclude con un decreto di non luogo a procedere o di abbandono, l'accusatore privato non ha necessariamente già formulato delle conclusioni civili. Ma quand'anche l'abbia fatto (cfr. art. 119 cpv. 2 lett. b CPP), il pubblico ministero che decreta il non luogo a procedere o l'abbandono non deve statuire sulle pretese civili (cfr. art. 320 cpv. 3 CPP). Incombe quindi all'accusatore privato chiarire nel suo ricorso quali pretese civili intende avanzare contro gli imputati. Ritenuto che la pretesa punitiva spetta allo Stato e che non compete al denunciante sostituirsi al pubblico ministero nel perseguimento penale, la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute. Rimane riservato il caso in cui l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili sia deducibile direttamente e senza ambiguità dagli atti tenendo conto della natura del reato perseguito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1).
3.2. La ricorrente non si esprime sulla sua legittimazione ricorsuale ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF. Non spiega puntualmente quali pretese intende fare valere contro i denunciati e in quale misura la decisione impugnata può avere influenza sul loro giudizio. Riferendosi invero alla legittimazione quale reclamante in sede cantonale (art. 382 CPP), ritenuta
"più che dubbia" dalla CRP, la ricorrente sostiene in modo generico di subire un danno per il fatto di detenere in portafoglio quote di un fondo che avrebbero un valore nettamente inferiore rispetto a quello contabilizzato. Con questo accenno di carattere generale, la ricorrente non si pronuncia sulla sua legittimazione giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF ad adire il Tribunale federale. Non sostanzia con sufficiente precisione le eventuali pretese civili che intende avanzare in relazione con i prospettati reati. In concreto, la fattispecie è potenzialmente complessa e le eventuali pretese civili non appaiono manifeste. Le sarebbe quindi spettato illustrare concretamente per quali ragioni un danno patrimoniale sarebbe quantomeno verosimile sia nel principio sia per quanto concerne il suo ammontare (sentenza 6B_901/2020 del 6 dicembre 2021 consid. 3.2 e rinvii). L'assenza di indicazioni al riguardo comporta che il gravame non può essere esaminato nel merito.
4.
4.1. Indipendentemente dalla legittimazione nel merito, la ricorrente è abilitata, quale parte nella procedura, a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto le conferisce in tale veste e la cui disattenzione equivale a un diniego di giustizia formale (DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 248 consid. 2). In questa evenienza, l'interesse giuridicamente protetto all'annullamento della decisione impugnata richiesto dall'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF non si fonda su aspetti di merito, bensì sul diritto della ricorrente di partecipare alla procedura (DTF 138 IV 78 consid. 1.3). Il diritto di invocare le garanzie procedurali non permette tuttavia di rimettere in discussione, nemmeno indirettamente, il giudizio di merito (DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1).
4.2.
4.2.1. Alla luce di questa giurisprudenza, la ricorrente è in concreto legittimata a fare valere che i giudici cantonali si sarebbero rifiutati a torto di esaminare la causa anche sotto il profilo del reato di amministrazione infedele (art. 158 CP), da lei parimenti prospettato nella denuncia penale.
Riguardo a questo reato, la CRP ha ritenuto che il reclamo non vi faceva cenno e non rispettava quindi i requisiti di motivazione dell'art. 396 cpv. 1 in relazione con l'art. 385 cpv. 1 CPP. La ricorrente adduce di non avere potuto presentare un'argomentazione specifica sull'imputazione di amministrazione infedele, giacché nemmeno il decreto di non luogo a procedere si confrontava con tale ipotesi di reato. Sostiene che, rimproverandole in simili circostanze un'insufficiente motivazione del reclamo, la Corte cantonale sarebbe incorsa in un formalismo eccessivo.
4.2.2. Per l'art. 396 cpv. 1 in relazione con l'art. 385 cpv. 1 CPP, le esigenze di motivazione del reclamo comprendono l'indicazione precisa: dei punti della decisione che si intendono impugnare (lett. a), dei motivi a sostegno di una diversa decisione (lett. b) e dei mezzi di prova invocati (lett. c). L'indicazione precisa dei motivi a sostegno di una diversa decisione ai sensi dell'art. 385 cpv. 1 lett. b CPP deve essere sostanziata dalla reclamante sotto il profilo dei fatti e del diritto (sentenze 6B_120/2016 del 20 giugno 2016 consid. 3.1 e rinvio; 6B_130/2013 del 3 giugno 2013 consid. 3.2).
Un formalismo eccessivo, costitutivo di un diniego di giustizia proscritto dall'art. 29 cpv. 1 Cost., si realizza unicamente quando la severa applicazione di norme procedurali non sia legittimata da alcun interesse degno di protezione e divenga in tal modo fine a se stessa, complichi in maniera insostenibile la realizzazione del diritto materiale e impedisca in modo inammissibile l'accesso ai tribunali (DTF 145 I 201 consid. 4.2.1; 142 IV 299 consid. 1.3.2). Nel diritto processuale penale il divieto del formalismo eccessivo deriva inoltre dall' art. 3 cpv. 2 lett. a e b CPP , che impone alle autorità penali di attenersi al principio della buona fede e al divieto dell'abuso di diritto (DTF 142 IV 299 consid. 1.3.2 pag. 305; 142 I 10 consid. 2.4.2).
Gli allegati redatti all'indirizzo delle autorità, in particolare i rimedi di diritto, devono di principio soddisfare determinate esigenze. Dagli stessi deve infatti emergere per quali ragioni la decisione contestata viene impugnata e in quale misura la stessa debba essere modificata o annullata. Non si realizza quindi né una violazione del diritto di essere sentito né un eccesso di formalismo se in virtù di una disposizione legale esplicita la validità di un gravame presuppone una motivazione minima (DTF 134 II 244 consid. 2.4.2 e rinvii).
4.2.3. Come rettamente rilevato dalla Corte cantonale, nel reclamo la ricorrente ha accennato solo all'ipotesi di truffa, segnatamente per quanto concerne l'esistenza di un comportamento ingannevole da parte dei denunciati. Il reclamo non contiene per contro alcuna motivazione riguardante il reato di amministrazione infedele. Certo, il decreto di non luogo a procedere è incentrato sull'assenza degli elementi costitutivi di truffa. Tuttavia, la ricorrente non ha censurato dinanzi alla Corte cantonale che la decisione del pubblico ministero violava il suo diritto di essere sentita per difetto di motivazione in merito alla fattispecie di amministrazione infedele. Né la ricorrente si è confrontata nel reclamo con gli elementi costitutivi di detto reato, spiegando per quali ragioni potevano essere realizzati nel caso in esame. Come visto, l'art. 385 cpv. 1 lett. b CPP impone che i motivi a sostegno di una diversa decisione siano sostanziati dalla reclamante sia sotto il profilo dei fatti sia sotto quello del diritto. Spettava quindi alla ricorrente, patrocinata da un legale, motivare adeguatamente il reclamo anche per quanto concerne il diritto, sostanziando un'eventuale violazione del suo diritto di essere sentita, rispettivamente spiegando i motivi per cui nella fattispecie entrava in considerazione anche il reato di amministrazione infedele. Ravvisando una carente motivazione del reclamo riguardo a quest'ultima fattispecie, la Corte cantonale non ha quindi violato gli art. 385 cpv. 1 e 396 cpv. 1 CPP. Né essa è incorsa in un eccesso di formalismo.
5.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili agli opponenti, non invitati a presentare una risposta al ricorso.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 17 gennaio 2022
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni