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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_1033/2022  
 
 
Sentenza del 17 gennaio 2023  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, 
Donzallaz, Hartmann, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.A.________ e B.A.________, 
entrambi patrocinati dall'avv. Mauro Belgeri, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6501 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Permessi di dimora, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 10 novembre 2022 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2022.333). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con sentenza del 10 novembre 2022 il Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il gravame esperito da A.A.________ e B.A.________ contro la risoluzione governativa 7 settembre 2022 che confermava le decisioni del 6 marzo 2020 e del 3 luglio 2020 della Sezione della popolazione del Dipartimento ticinese delle istituzioni in materia di rifiuto del rinnovo, di revoca e di diniego del rilascio di permessi di dimora. 
La Corte cantonale ha in primo luogo rilevato che gli insorgenti erano stati invitati, in seguito alla loro istanza di ammissione all'assistenza giudiziaria, a versare un anticipo delle spese rispettivamente a documentare la loro situazione finanziaria entro il 2 novembre 2022, con la comminatoria d'inammissibilità in caso d'inosservanza del termine concesso (art. 13 e 47 LPAmm; RL/TI 165.100). Essi non vi avevano però dato seguito. Inoltre l'istanza, datata 2 novembre 2022, con cui chiedevano la proroga del termine in questione era stata inviata il 3 novembre 2022, come attestato dal timbro postale sulla busta di spedizione, ed era pertanto tardiva. Premesse queste considerazioni, il gravame era quindi inammissibile. 
 
B.  
Il 14 dicembre 2022 A.A.________ e B.A.________ hanno presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale con cui chiedono l'annullamento della sentenza cantonale e l'emanazione di un nuovo giudizio in accoglimento delle loro pretese. Adducono in sintesi una violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 147 I 333 consid. 1 e richiami). Ciononostante, incombe alla parte ricorrente (art. 42 cpv. 2 LTF) dimostrare l'adempimento, nel caso non sia evidente, delle condizioni di ricevibilità del gravame, pena la sua inammissibilità (DTF 142 V 395 consid. 3.1 e rinvii).  
 
1.2. Contro le decisioni emanate da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore in cause di diritto pubblico è di principio dato ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF - applicabile alla fattispecie in base al principio dell'unità della procedura (sentenza 2C_353/2019 del 21 maggio 2019 consid. 2.1) - in ambito di polizia degli stranieri tale rimedio è tuttavia escluso contro decisioni concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.  
Sebbene oggetto di disamina possa unicamente essere la sentenza d'inammissibilità pronunciata dalla Corte cantonale, la procedura ha tuttavia preso avvio dalle decisioni emanate dalla Sezione della popolazione in materia di rifiuto del rinnovo, di revoca e di diniego del rilascio di permessi di dimora. Ora riguardo alla questione di sapere se il presente ricorso sfugge al motivo di esclusione di cui all'art. 83 lett. c n. 2 LTF i ricorrenti nulla adducono: essi non spiegano e ancora dimostrano di fruire di un diritto ad ottenere le autorizzazioni di soggiorno litigiose. In concreto non occorre però approfondire se sia data la via del ricorso in materia di diritto pubblico oppure (se fosse adempiuta l'eccezione di cui all'art. 83 lett. c n. 2 LTF) se sia esperibile il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF); infatti, per i motivi esposti di seguito, l'impugnativa si rivela comunque infondata e come tale va respinta. 
 
2.  
 
2.1. I ricorrenti non contestano che sulla busta contenente la loro richiesta di proroga del termine scadente il 2 novembre 2022, con la comminatoria d'inammissibilità in caso di inosservanza, per versare l'anticipo esatto rispettivamente per documentare la loro situazione finanziaria figurava il timbro postale del 3 novembre 2022. Essi fanno tuttavia valere - ed è l'unica censura da loro sollevata - che, per prassi invalsa, prima di emanare una decisione d'inammissibilità come quella ora litigiosa, la Corte cantonale avrebbe dovuto dare loro la possibilità di fornire la prova che la consegna - nel loro caso il deposito dell'invio in una cassetta postale pubblica - era avvenuta prima dell'apposizione del timbro postale e, quindi, in tempo utile. Prova - quella della tempestività del deposito - che poteva essere fornita con la testimonianza della segretaria dello studio legale e che dinanzi al Tribunale federale viene documentata dalla dichiarazione giurata sotto forma di brevetto notarile del 12 dicembre 2022 rilasciata dalla medesima - documento allegato al ricorso - attestante che la domanda di proroga correttamente datata 2 novembre 2022 è stata imbucata nella cassetta postale pubblica X.________ (ritenuta l'affrancatura "posta prioritaria") lo stesso giorno, verso le ore 17.05.  
Non concedendo loro l'opportunità di presentare questa prova ed emanando invece immediatamente la sentenza d'inammissibilità la Corte cantonale avrebbe quindi violato l'art. 29 cpv. 2 Cost. 
 
2.2. Il diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., comprende la facoltà di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 145 I 167 consid. 4.1; 144 I 11 consid. 5.3).  
 
2.3. Per prassi costante un termine è reputato osservato se il relativo atto procedurale viene consegnato l'ultimo giorno del termine a mezzanotte. La prova della spedizione tempestiva dell'atto incombe alla parte rispettivamente al suo patrocinatore. Si presume che la data d'impostazione di un atto procedurale coincida con quella del timbro postale. La parte che intende invalidare questa presunzione - dimostrare cioè di avere impostato l'atto in questione il giorno precedente quello attestato dal timbro postale - può farlo fornendo tutti i mezzi di prova ritenuti appropriati. Sennonché l'avvocato (il cui comportamento rispettivamente quello dei suoi ausiliari va ascritto alla parte stessa, sentenza 2D_21/2022 dell'11 novembre 2022 consid. 3.4 e rinvio) che si limita a impostare un atto procedurale in una cassetta postale pubblica non può ignorare che corre il rischio che detto invio non sia registrato il giorno del deposito, ma solo ulteriormente. Se vuole allora invalidare la presunzione attestata mediante il timbro postale figurante sulla busta di spedizione, va da lui preteso che menzioni spontaneamente all'attenzione dell'autorità competente - e prima della scadenza del termine di ricorso - di aver rispettato il termine, presentando le prove dell'impostazione dell'atto in tempo utile o, quanto meno, designandole nel ricorso, nei suoi allegati o ancora sulla busta. Non è invece ammissibile indicare all'autorità competente solo dopo la scadenza del termine in questione che l'invio è stato impostato in presenza di testimoni oppure che esistono mezzi di prova capaci di confermarlo. Questo modo di procedere non è idoneo a invalidare la presunzione del timbro postale (DTF 147 IV 526 consid. 3.1 e numerosi riferimenti). Ne dicende che, dal profilo del diritto di essere sentito, l'autorità competente non è tenuto a concedere alla parte ricorrente un termine affinché si pronunci sulla questione della tempestività del suo allegato prima di emanare la sua decisione d'inammissibilità.  
 
2.4. Nel caso concreto non è contestato che il termine fissato ai ricorrenti per versare l'anticipo loro richiesto o per documentare la loro situazione finanziaria scadeva, con la comminatoria d'inammissibilità, il 2 novembre 2022. È inoltre incontestato che il timbro postale figurante sulla busta contenente l'istanza di proroga del citato termine indica la data del 3 novembre successivo. Ed è sempre incontestato che detto invio è stato impostato, come menzionato nel ricorso, nella cassetta postale pubblica X.________ più precisamente, come risulta dal sito internet della Posta, nella cassetta postale pubblica ubicata a Y.________, in Via Z.________, la quale viene svuotata, sempre come figura sul sito internet della Posta, dal lunedì al venerdì alle 08.00. In queste circostanze, e vista la prassi illustrata in precedenza, l'autorità non era tenuta ad invitare i ricorrenti a fornire la prova della tempestività dell'invio; incombeva invece al loro patrocinatore fornire già quando è stata imbucata la richiesta di proroga i mezzi di prova atti a comprovarne la tempestività (dell'invio). Senza poi dimenticare che il documento ora prodotto, redatto per di più dieci giorni dopo la spedizione litigiosa non è comunque atto, essendo stato fornito tardivamente, a invalidare la presunzione del timbro postale.  
 
2.5. Premesse queste considerazioni ne discende che l'autorità non ha in concreto disatteso l'art. 29 cpv. 2 Cost.; il gravame si rivela pertanto infondato e, come tale, dev'essere respinto.  
 
3.  
L'istanza di assistenza giudiziaria non può essere accolta, in quanto il ricorso doveva apparire sin dall'inizio come privo di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie, fissate tenendo conto della situazione dei ricorrenti, seguono la soccombenza e vanno poste a loro carico in parti uguali e con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
L'istanza di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti in parti uguali e con vincolo di solidarietà. 
 
4.  
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 17 gennaio 2023 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud