Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.506/2002 /bom 
 
Sentenza del 17 febbraio 2003 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Wurzburger, presidente, 
Müller e Ramelli, giudice supplente, 
cancelliere Cassina. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Riccardo Schuhmacher, via Cantonale 34/a, 6928 Manno, 
 
contro 
 
Confederazione Svizzera, 3003 Berna, 
rappresentata dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, Segreteria generale, Palazzo federale est, 3003 Berna, 
Commissione di ricorso DDPS, Oberlandstrasse 25, 8133 Esslingen. 
 
Oggetto 
risarcimento del danno 
 
(ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del 
4 settembre 2002 della Commissione di ricorso DDPS). 
 
Fatti: 
A. 
Il 5 settembre 2001, durante un esercitazione militare, è stata posata sul cavalcavia della strada principale di Mezzovico una conduttura provvisoria per l'acqua. A.________, che si accingeva ad attraversare il cavalcavia alla guida della sua automobile, nel tentativo di incrociare un veicolo pesante che proveniva in senso inverso ha urtato la condotta che correva alla sua destra, prima con la ruota anteriore, poi con quella posteriore. L'impatto ha fatto sì che la condotta finisse sotto l'automobile. Per scavalcarla di nuovo A.________ ha sterzato a sinistra, ma durante la manovra i pneumatici delle due ruote hanno urtato il giunto d'alluminio della condotta e sono scoppiati. Anche i cerchioni delle due ruote sono stati danneggiati. 
B. 
A.________ ha ritenuto la Confederazione responsabile del danno subito e ha fatto valere una pretesa di risarcimento di fr. 4'784.--. La domanda è stata formalizzata il 24 gennaio 2002. Il 24 febbraio 2002 la Segreteria generale del Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport l'ha respinta. Il successivo ricorso è stato respinto con decisione del 4 settembre 2002 dalla Commissione di ricorso del medesimo dipartimento. 
C. 
Il 10 ottobre 2002 A.________ ha inoltrato davanti al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo con cui chiede l'annullamento della decisione della Commissione di ricorso e la condanna della Confederazione a versargli fr. 4'784.--, oltre agli interessi. 
 
Chiamato ad esprimersi, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport domanda che il gravame sia respinto. La Commissione di ricorso ha invece rinunciato a presentare delle osservazioni. 
Diritto: 
 
1. 
La pretesa di risarcimento del ricorrente è fondata sulla responsabilità della Confederazione per i danni causati da attività di servizio, istituita dall'art. 135 cpv. 1 della legge federale militare del 3 febbraio 1995 (LM; RS 510.10). Si tratta di una pretesa litigiosa di ordine pecuniario nel senso dell'art. 125 cpv. 1 del decreto federale concernente l'amministrazione dell'esercito del 30 marzo 1949 (DAE; RS 510.30). Le decisioni adottate in questa materia dalla Commissione di ricorso del Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport sono impugnabili con ricorso di diritto amministrativo davanti al Tribunale federale. 
 
Di conseguenza, non essendo ravvisabile nessun motivo d'inammissibilità secondo gli art. 99 e segg. OG, il presente ricorso, inoltrato tempestivamente (art. 106 cpv. 1 OG) da una persona legittimata ad agire (art. 103 lett. a OG), è ammissibile. 
2. 
Con il rimedio esperito, il ricorrente può fare valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, nonché la lesione dei diritti costituzionali (art. 104 lett. a OG); in quest'ultimo caso il ricorso di diritto amministrativo assume la funzione di ricorso di diritto pubblico (DTF 123 II 385 consid. 3, con rinvii). Quale organo della giustizia amministrativa, il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 114 cpv. 1 OG), senza essere vincolato dai considerandi della decisione impugnata o dai motivi invocati dalle parti. L'insorgente può inoltre censurare l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 104 lett. b OG). Considerato comunque che nel caso concreto la decisione impugnata emana da un'autorità giudiziaria, l'accertamento dei fatti da essa operato vincola il Tribunale federale, salvo che questi risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure siano stati accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG). 
3. 
3.1 La Commissione di ricorso ha respinto le pretese del ricorrente per l'assenza del nesso di causalità adeguata tra l'attività della truppa ed il danno. Dopo avere definito questa nozione per analogia con il diritto privato, essa ha stabilito che l'incidente non è stato causato dalla condotta litigiosa, bensì dal conducente, il quale ha omesso di dare la precedenza al veicolo pesante che veniva in senso inverso, violando così l'art. 9 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962 (ONC; RS 741.11). Più generalmente la decisione impugnata ha addebitato al ricorrente anche il mancato rispetto degli art. 32 e 34 cpv. 4 della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01), nonché degli art. 3 cpv. 1 e 12 cpv. 1 ONC. La precedente autorità di giudizio ha altresì messo in evidenza che al momento dell'incidente la condotta dell'acqua era segnalata in modo conforme all'art. 6 cpv. 2 dell'ordinanza sulla circolazione stradale militare del 17 agosto 1994 (OCSM; RS 510.710). 
3.2 Il ricorrente contesta in questa sede tali argomenti e lamenta la violazione dell'art. 135 cpv. 2 LM. A suo parere i militari hanno commesso diversi errori: hanno posato la condotta sulla carreggiata, accanto al guardrail, invece di utilizzare il marciapiede sull'altro lato della strada; hanno omesso di ancorare la condotta; non hanno regolato il traffico in modo adeguato, in particolare hanno trascurato le prescrizioni previste dall'art. 6 cpv. 1 OCSM. Quanto al suo comportamento, il ricorrente ritiene che esso potrebbe tutt'al più essere qualificato di negligenza lieve, ma comunque d'intensità inferiore rispetto al pericolo concreto creato dai militi con la posa della condotta. Egli conclude pertanto che il rapporto di causalità adeguata non è stato interrotto. 
4. 
Giusta l'art. 135 cpv. 1 lett. b LM, "la Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente da militari o dalla truppa (...) nell'esercizio di un'altra attività di servizio". 
 
La norma in questione istituisce una responsabilità causale della Confederazione, la quale presuppone, oltre al danno ed al nesso causale esaminati dalle istanze inferiori, anche l'illiceità del danneggiamento. 
 
Illecito ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale è ogni comportamento che risulta contrario ad un dovere legale generale, sia perché viola, in assenza di un motivo giustificativo, un diritto assoluto del danneggiato (come ad esempio nel caso di specie la sua proprietà), sia perché disattende una norma legale (scritta o no) posta a tutela del bene giuridico leso (DTF 123 II 577 consid. 4c con numerosi riferimenti). Un'omissione può costituire un atto illecito soltanto se sussisteva un obbligo giuridico d'agire (DTF 123 II 577 consid. 4d/ff con vari riferimenti dottrinali e giurisprudenziali; sentenza 7 dicembre 1998 del Tribunale federale nella causa 2P.13/1997 pubblicata in Pra 1999, 48 271 consid. 3a). Chi crea una situazione di pericolo per terzi è tenuto a prendere le precauzioni imposte dalle circostanze per evitare il verificarsi di un incidente (DTF 126 III 113 consid. 2a/aa). 
5. 
La precedente istanza di giudizio ha accertato che i militi avevano posato la condotta provvisoria sul lato destro della strada, rispetto alla direzione di marcia del ricorrente. Il tubo, del diametro di 15 millimetri, correva accanto al guardrail, che aveva a sua volta un ingombro di 75 centimetri. Di fatto la conduttura causava un restringimento della carreggiata libera per la circolazione stradale. Simile eventualità è esplicitamente prevista dall'art. 6 cpv. 2 lett. a OCSM. La norma stabilisce che, qualora le condizioni del traffico civile lo richiedano, in particolare quando la truppa restringe la carreggiata, deve essere collocato il segnale civile "altri pericoli" definito al no. 1.30 dell'ordinanza sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979 (OSStr; RS 741.21). Il cartello mette in guardia gli utenti della strada dei pericoli che si trovano sulla carreggiata, per i quali non è previsto un segnale particolare (art. 15 cpv. 1 OSStr). 
 
Nel caso di specie, i militari hanno seguito correttamente questa indicazione. L'autorità di ricorso ha infatti stabilito che tale segnale triangolare di pericolo era stato posato nei due sensi di circolazione, 50 metri prima della condotta. Il citato art. 6 cpv. 2 OCSM prevede d'altronde, alla lett. c, che il medesimo cartello sia istallato anche durante la posa sulla strada di "manichette" del servizio antincendio. Si tratta di tubature provvisorie flessibili, che possono senz'altro essere paragonate a quella litigiosa. 
 
Gli accertamenti di fatto contenuti nella decisione impugnata permettono pertanto di concludere che, durante l'esercitazione, non solo non sono state violate disposizioni emanate nell'interesse della circolazione civile, ma sono pure stati adottati i provvedimenti specifici espressamente previsti per situazioni del genere. Il ricorrente non contesta questi accertamenti di fatto; anzi, vi rinvia espressamente. Il Tribunale federale vi è d'altronde vincolato, dal momento che essi non appaiono manifestamente inesatti o incompleti e che non sono ravvisabili, né sono state addotte violazioni di norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG). 
6. 
Secondo il ricorrente i militari non avrebbero rispettato nell'occasione l'art. 6 cpv. 1 OCSM. La norma obbliga l'autorità militare, che adotta un provvedimento temporaneo che incide sul traffico, a "... provvedere al disciplinamento della circolazione o a sbarrare i passaggi". Essa ha tuttavia carattere generale. La situazione particolare che si era venuta a creare durante l'esercitazione militare in parola, come detto in precedenza (cfr. consid. 5), era retta dal cpv. 2 lett. a oppure c del medesimo articolo di legge. Per il resto neppure il ricorrente menziona altre disposizioni di legge o prescrizioni di servizio che sarebbero state violate per omissione dai militi. Egli si limita infatti ad obiettare che quest'ultimi avrebbero potuto posare la condotta sull'altro lato della strada, sul marciapiede oppure avrebbero potuto fissare il tubo al guardrail. Sennonché questi argomenti non sono di nessun rilievo: infatti dal momento che la conduttura provvisoria era stata segnalata correttamente, in conformità con le prescrizioni vigenti, poco importa che altre soluzioni erano eventualmente possibili. 
 
In simili circostanze, l'azione di risarcimento promossa dal ricorrente risulta infondata già per il fatto che non è dato il requisito dell'illiceità. 
7. 
A prescindere da ciò, va comunque detto che le motivazioni addotte dalla Commissione di ricorso in merito all'assenza di un nesso causale adeguato non violano il diritto federale e, come tali, devono essere confermate. 
 
Si deve infatti considerare che il ricorrente non si è trovato improvvisamente la strada sbarrata da un ostacolo mal segnalato o non segnalato del tutto. Per sua stessa ammissione, ed ancora secondo gli accertamenti contenuti nella decisione impugnata, egli ha visto il segnale di pericolo, ha scorto per tempo la condotta che restringeva la carreggiata alla sua destra, ha quindi rallentato e, accortosi che un veicolo pesante si stava avvicinando nell'altro senso di marcia, si è perfino reso conto che l'incrocio non sarebbe stato possibile "in modo sicuro"; nonostante ciò, invece di fermarsi ed attendere il transito dell'automezzo pesante, ha tentato ugualmente lo scambio spostandosi più a destra ed è a questo punto che si è verificato l'incidente. La successione degli eventi - peraltro non contestata - conferma la tesi dell'autorità inferiore, secondo la quale a causare l'incidente non è stata la tubazione, quanto semmai la guida poco attenta dell'insorgente, il quale, pur essendo stato avvertito ed essendosi effettivamente reso conto per tempo della situazione di potenziale pericolo, non ha saputo adottare i provvedimenti di prudenza che si imponevano. Non va in effetti scordato che il cartello 1.3 "altri pericoli", che egli ammette di avere visto tempestivamente, costituiva una messa in guardia precisa sui pericoli che si trovavano sulla carreggiata (art. 15 cpv. 1 OSStr.). 
8. 
Per le ragioni esposte, il ricorso di diritto amministrativo va dunque respinto. 
 
Visto l'esito del giudizio, le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, art. 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Confederazione Svizzera e alla Commissione di ricorso DDPS. 
Losanna, 17 febbraio 2003 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: