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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
H 332/02 
 
Sentenza del 17 febbraio 2004 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Grisanti, cancelliere 
 
Parti 
V.________, Svezia, ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa svizzera di compensazione, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente 
 
Istanza precedente 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna 
 
(Giudizio del 22 novembre 2002) 
 
Visto in fatto e considerando in diritto che: 
mediante decisione 16 settembre 2002 della Cassa svizzera di compensazione, V.________, cittadino italiano nato il 5 settembre 1937, residente in Svezia, è stato posto, con effetto dal 1° ottobre 2002, al beneficio di una rendita ordinaria di vecchiaia di fr. 47.- mensili, stante un periodo contributivo di 2 anni e 8 mesi, una scala rendite 2 e un reddito annuo determinante di fr. 8'652.-, 
chiedendo in luogo della rendita il riconoscimento del diritto a una liquidazione forfetaria, l'interessato si è aggravato avverso il provvedimento amministrativo alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, 
facendo notare che, contrariamente a quanto stabilito dalla Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, l'Accordo 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), entrato in vigore il 1° giugno 2002 ed applicabile in concreto, non prevederebbe più la possibilità di versamento delle rendite di vecchiaia sotto forma d'indennità forfetaria, l'autorità commissionale ha respinto, per pronuncia del 22 novembre 2002, il gravame di V.________, 
rivolgendosi al Tribunale federale delle assicurazioni, l'assicurato si oppone al versamento mensile di fr. 47.- ed appellandosi alle sue precarie condizioni di salute insiste per una liquidazione in capitale, 
con comunicazione del 20 dicembre 2002, questa Corte ha reso attento l'interessato del fatto che lo scritto da lui inoltrato non sembrava soddisfare le condizioni di ricevibilità e gli ha ricordato che l'atto poteva ancora essere sanato entro i termini di ricorso, 
V.________ non ha dato seguito a questo invito, 
la Cassa propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi, 
 
giusta i combinati disposti di cui agli art. 132 e 108 cpv. 2 OG, il ricorso di diritto amministrativo deve tra l'altro contenere, pena l'irricevibilità, le conclusioni e i motivi per i quali il Tribunale federale delle assicurazioni dovrebbe dare seguito alle richieste dell'insorgente, atteso come la motivazione non debba essere necessariamente corretta, ma debba in ogni modo essere riferita al tema della causa (DTF 123 V 335), 
il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di affermare a più riprese che se anche nel procedimento amministrativo la legge non pone esigenze troppo severe riguardo alla forma e al contenuto dei ricorsi, né l'adempimento di questi requisiti formali va controllato con speciale rigore, il ricorrente deve nondimeno far prova di diligenza e condurre la propria causa con un minimo di cura, esporre le censure in modo intelligibile, precisare perché e in quale misura la decisione impugnata è contestata e formulare infine le proprie conclusioni (DTF 118 Ib 134 consid. 2 e rinvii), 
questa Corte ha così precisato che il libero esame delle asserite lesioni del diritto federale, che compete al Tribunale federale delle assicurazioni nell'ambito del ricorso di diritto amministrativo, non esime i ricorrenti dal presentare una compiuta, chiara e precisa motivazione, con riferimento alle opinioni espresse dalla precedente istanza, ritenuto che gli insorgenti non possono ad esempio limitarsi ad opporre alle argomentazioni contenute nell'atto impugnato la loro versione, senza spiegare perché la pronunzia dedotta in giudizio sarebbe contraria al diritto (Peter Karlen, in: Geiser/Münch, editori, Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea 1998, n. 3.75 e segg., pag. 114 segg.), 
ora, il ricorso in esame difficilmente adempie le citate minime esigenze di motivazione, l'insorgente non confrontandosi sufficientemente con le opinioni espresse a fondamento del giudizio commissionale, 
ad ogni modo si osserva che anche nel merito l'atto sottoposto a questo Tribunale risulta comunque sprovvisto di fondamento, questa Corte avendo recentemente già avuto modo di stabilire che con l'entrata in vigore dell'ALC, applicabile in concreto (art. 2 n. 1 e art. 4 n. 1 lett. c del Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC in relazione con la sua Sezione A; cfr. pure sentenza del 5 febbraio 2004 in re S., H 37/03, consid. 5), una rendita minima non può più essere liquidata mediante indennità unica in capitale in favore di un cittadino italiano che lascia definitivamente la Svizzera o fa valere il proprio diritto dall'estero, e ciò a prescindere dalla concreta situazione valetudinaria del richiedente (cfr. sentenza citata del 5 febbraio 2004 in re S., consid. 6.5 e 7.3), 
in esito alle suesposte considerazioni, la pronuncia commissionale e la decisione amministrativa meritano di essere confermate. 
 
Il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 17 febbraio 2004 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: