Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5C.280/2005 /biz
Sentenza del 17 febbraio 2006
II Corte civile
Composizione
Giudici federali Raselli, presidente,
Meyer, Marazzi,
cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
attore e ricorrente, patrocinato dall'avv. Massimiliano Parli,
contro
B.________,
convenuto e opponente, patrocinato dall'avv. Adriano Censi.
Oggetto
azione di rivendicazione,
ricorso per riforma contro la sentenza emanata il
10 ottobre 2005 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
A.________ era dal 1987 direttore amministrativo e dal 1992 membro del consiglio di amministrazione della C.________S.A. Il rapporto di lavoro è terminato il 31 luglio 1998. La notte del 28 luglio 1998 B.________, allora vicepresidente del consiglio di amministrazione e direttore tecnico della predetta società anonima, ha preso dalla cassaforte di direzione un libretto di risparmio al portatore concernente un conto bancario con un saldo di circa fr. 200'000.--.
2.
Il 6 luglio 1999 A.________ ha convenuto in giudizio B.________ con un'azione tendente alla consegna immediata del menzionato libretto e alla restituzione degli importi prelevati nel frattempo, oltre interessi. Il convenuto ha contestato che l'attore fosse il proprietario del libretto. Il 18 novembre 2002 il Pretore del distretto di Lugano ha respinto la petizione.
3.
Con sentenza 10 ottobre 2005 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un gravame presentato dall'attore e ha confermato il giudizio di primo grado. Ha ritenuto che - nonostante l'istruttoria esperita - l'origine del denaro depositato sul libretto al portatore non ha potuto essere elucidata e che questa circostanza va a scapito dell'attore, gravato dall'onere della prova in virtù dell'art. 930 cpv. 1 CC. Secondo i giudici cantonali la proprietà dei soldi non viene provata né dai sei versamenti effettuati dall'attore, né dall'agire del convenuto, il quale ha prelevato la quasi totalità del saldo alla prima opportunità. Nemmeno i tre "formulari A" in cui l'attore si era dichiarato avente diritto economico del libretto dimostrerebbero la sua proprietà. Sempre a mente della Corte cantonale non soccorre all'attore neppure l'argomentazione secondo cui l'importo depositato sul libretto costituiva il rimborso a rate di un mutuo che egli aveva accordato alla C.________S.A. in occasione di un diritto di compera concesso da D.________. A tal proposito, la sentenza cantonale indica che in precedenza l'attore aveva invece affermato di aver erogato il mutuo di fr. 250'000.-- a D.________, contro il quale ha poi fruttuosamente inoltrato un'azione tendente alla restituzione di tale importo con gli interessi, e che la tesi del rimborso a scaglioni non è suffragata dalle registrazioni contabili.
4.
A.________ è insorto contro la sentenza cantonale con un ricorso per riforma 9 novembre 2005, con cui ha chiesto al Tribunale federale di accertare la sua proprietà sul noto libretto di risparmio e rinnovato le domande di petizione. Ritiene violato l'art. 8 CC perché, contrariamente a quanto indicato nella sentenza impugnata, egli avrebbe provato il suo diritto di proprietà. Afferma di aver dimostrato di aver alimentato in modo esclusivo il libretto e sostiene che la Corte cantonale avrebbe negato a torto che "i formulari A" siano idonei a dimostrare la sua proprietà dei fondi, atteso che tali formulari indicano chiaramente l'identità dell'avente diritto economico. Il vantato diritto di proprietà verrebbe poi anche confermato dal fatto che, alla prima occasione, i legali del convenuto hanno precipitosamente svuotato la relazione bancaria. L'attore asserisce altresì che dai documenti agli atti risulterebbe che egli aveva anticipato fr. 250'000.-- per conto del suo datore di lavoro a colui che aveva concesso il summenzionato diritto di compera e che egli ha convenuto personalmente in giudizio quest'ultimo in seguito ad una strategia di pura opportunità decisa "a tavolino" dal legale della C.________S.A. Inoltre, anche per quanto concerne il rimborso del mutuo a versamenti scaglionati, i giudici cantonali non avrebbero considerato che le registrazioni contabili sono sempre antecedenti al deposito delle somme sul libretto, ma successive al diritto di compera e che gli importi da lui depositati corrispondevano al prestito concesso. Ricorda infine che dall'istruttoria non sarebbe emerso alcun elemento a favore della proprietà del convenuto.
5.
5.1 L'art. 8 CC disciplina innanzi tutto l'onere della prova e permette alla parte gravata da tale onere di offrire le prove necessarie a dimostrare le sue allegazioni. La norma in discussione regola pure il grado della prova richiesto dal diritto federale, ma non prescrive al giudice il modo in cui deve giungere al suo convincimento; nella giurisdizione per riforma, il Tribunale federale non può esaminare se nel caso concreto la prova sia stata effettivamente apportata, poiché trattasi di una questione attinente all'apprezzamento delle prove che può unicamente essere impugnata con un ricorso di diritto pubblico fondato sul divieto dell'arbitrio (DTF 130 III 321 consid. 5 pag. 327; 127 III 519 consid. 2a, con rinvii).
5.2 In concreto, l'attore medesimo riconosce esplicitamente di essere gravato dall'onere della prova in virtù dell'art. 930 cpv. 1 CC. Egli ritiene però violato l'art. 8 CC perché avrebbe "fornito una serie di elementi concreti e oggettivi in grado di convincere l'autorità giudicante riguardo alla legittimità delle sue pretese". Ora, così facendo, l'attore confonde la valutazione delle prove effettuata dai giudici cantonali con il - predetto - campo di applicazione dell'art. 8 CC. Atteso che l'attore era gravato dall'onere della prova, appare altresì irrilevante che il convenuto non sia riuscito a dimostrare il suo diritto alla proprietà. In queste circostanze, il ricorso si esaurisce in realtà in una critica dell'apprezzamento delle prove contenuto nella sentenza impugnata, che non può essere rivisto nella giurisdizione per riforma.
6.
Nella fattispecie non entra in linea di conto una conversione d'ufficio del rimedio giuridico esperito in un ricorso di diritto pubblico, poiché il ricorrente patrocinato da un difensore professionista ha espressamente scelto una via di ricorso, sebbene non potesse ignorare che la stessa non era aperta (DTF 120 II 270 consid. 2). Il titolo "ricorso per riforma" dell'impugnativa non è infatti frutto di una svista, atteso che la seconda pagina del gravame si riferisce espressamente all'art. 43 OG ed è dedicata alle condizioni di ricevibilità di un ricorso per riforma. L'avvocato estensore del rimedio non poteva poi ignorare - vista la copiosa giurisprudenza pubblicata - che la valutazione delle prove operata dalla Corte cantonale non è da censurare con un ricorso per riforma.
7.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela inammissibile. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili al convenuto che, non essendo stato invitato a produrre una risposta, non è incorso in spese per la procedura federale.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La tassa di giustizia di fr. 4'000.-- è posta a carico dell'attore.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 17 febbraio 2006
In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: