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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_60/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 17 febbraio 2015  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________SA in liquidazione, 
2. B.________SA in liquidazione, 
3. C.________SA in liquidazione, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Ufficio del Registro di commercio, via Tognola 7, 6710 Biasca, 
opponente. 
 
Oggetto 
lacune nell'organizzazione della società anonima, 
 
ricorso contro le sentenze emanate il 9 gennaio 2015 dal Vicepresidente della II Camera civile del Tribunale 
di appello del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che in seguito alla partenza in Italia di D.________ la A.________SA, la B.________SA e la C.________SA sono divenute prive di rappresentanza in Svizzera e di amministrazione; 
che con decisioni del 28 agosto 2014, in accoglimento delle istanze presentate dall'Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord ha accertato il mancato ripristino della situazione legale nel termine precedentemente impartito e ha disposto lo scioglimento delle predette società; 
che tali decisioni, non avendo le società più recapito presso la sede statutaria, sono state notificate nella forma degli assenti mediante pubblicazione sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino del 2 settembre 2014; 
che con sentenze del 9 gennaio 2015 il Vicepresidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibili, siccome tardivi, gli appelli inoltrati l'8 ottobre 2014 da D.________ per le tre società contro i predetti giudizi di primo grado; 
che la A.________SA in liquidazione, la B.________SA in liquidazione e la C.________SA in liquidazione sono insorte al Tribunale federale con ricorso 21 gennaio 2015, postulando la revoca delle sentenze di appello e la concessione di un nuovo termine " per ripristinare un nuovo rappresentante delle società e una nuova sede "; 
che con scritto 11 febbraio 2015 le ricorrenti hanno chiesto di essere poste al beneficio dell'assistenza giudiziaria 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF il ricorrente deve spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto; 
che tale requisito non è in concreto soddisfatto; 
che infatti le ricorrenti si limitano a riprendere testualmente quanto già allegato innanzi all'autorità inferiore, senza spendere una parola per confutare la motivazione delle sentenze cantonali secondo cui gli appelli erano tardivi perché inoltrati dopo il termine di ricorso di 10 giorni previsto dall'art. 314 CPC
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si appalesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108cpv. 1 lett. b LTF); 
che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria per la sede federale deve già essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno sostenute dalle ricorrenti con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF); 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria delle ricorrenti è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico delle ricorrenti in solido. 
 
4.   
Comunicazione alle parti e al Vicepresidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 17 febbraio 2015 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti