Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_108/2021
Sentenza del 17 febbraio 2022
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Kneubühler, Presidente,
Jametti, Merz,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________ (Europe) SE,
patrocinata dall'avv. Cesare Jermini e
dall'avv. Luca Castiglioni,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
Procedimento penale; qualità di accusatore privato,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 22 gennaio 2021 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino
(incarto n. 60.2020.383).
Fatti:
A.
Il 17 ottobre 2018 la A.________ (Europe) SE ha presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale nei confronti di B.________ per reati contro il patrimonio e riciclaggio di denaro. La denuncia era in relazione con il mancato rimborso di un credito concesso il 26 novembre 2007 da A.________ (Europe) Plc alla società C.________.
Dopo avere aperto il procedimento penale e preso atto delle spiegazioni della denunciante, con decisione del 16 dicembre 2020 il Procuratore generale le ha negato la qualità di accusatrice privata. Il magistrato inquirente ha fondato il diniego sia sulla fusione (per assorbimento) intervenuta nel 2017 di A.________ (Austria) AG da parte di A.________ (Europe) SE, sia sulla circostanza che A.________ (Austria) AG aveva a sua volta ripreso da A.________ (Europe) Plc una parte del credito.
B.
Con sentenza del 22 gennaio 2021, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha respinto un reclamo presentato da A.________ (Europe) SE contro la decisione del 16 dicembre 2020 del Procuratore generale.
C.
La A.________ (Europe) SE impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale del 3 marzo 2021 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla, di annullare contestualmente la decisione del Procuratore generale e di riconoscerle la qualità di accusatrice privata. La ricorrente fa valere la violazione dell'art. 121 cpv. 2 CPP e la mancata applicazione del diritto estero determinante.
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato l'incarto della Corte cantonale.
Diritto:
1.
La decisione impugnata è stata resa nell'ambito di un procedimento penale da parte di un'autorità cantonale di ultima istanza. Può quindi essere di massima oggetto di un ricorso in materia penale giusta gli art. 78 segg. LTF. La ricorrente si è vista negare la qualità di danneggiata e quindi di accusatrice privata. Con questo diniego, le è stata definitivamente negata la possibilità di partecipare al procedimento penale. Per la ricorrente, l'impugnato giudizio costituisce pertanto una decisione finale ai sensi dell'art. 90 LTF (sentenza 1B_446/2020 del 27 aprile 2021 consid. 1 non pubblicato in DTF 147 IV 269; DTF 139 IV 310 consid. 1). La ricorrente è abilitata a censurare una violazione dei suoi diritti di parte indipendentemente dalle eventuali pretese civili che potrebbe fare valere: è pertanto legittimata a censurare che le sarebbe stata negata a torto la qualità di accusatrice privata nel procedimento penale (art. 81 LTF; DTF 141 IV 1 consid. 1.1 e 1.2; sentenza 1B_446/2020, citata, consid. 1). Il ricorso, tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF), è, sotto i citati aspetti, ammissibile.
2.
2.1. La ricorrente fa valere la violazione dell'art. 121 cpv. 2 CPP. Sostiene che, a seguito della successione universale che ha comportato la fusione tra A.________ (Europe) SE e A.________ (Austria) AG, vi sarebbe un'identità tra le due società, sicché essa dovrebbe essere considerata come direttamente danneggiata dagli atti commessi dal denunciato.
2.2. La nozione di danneggiato è definita all'art. 115 cpv. 1 CPP: si tratta della persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato (DTF 147 IV 269 consid. 3.1; 145 IV 491 consid. 2.3; 143 IV 77 consid. 2.1 e 2.2). Per essere direttamente toccata, la parte lesa deve subire un danno in relazione di causalità diretta con il reato perseguito. Le persone che subiscono un pregiudizio indiretto, o di riflesso, non sono quindi lese e sono terzi che non hanno accesso allo statuto di parte nel procedimento penale (DTF 147 IV 269 consid. 3.1 e rinvii; 141 IV 454 consid. 2.3.1).
L'accusatore privato è il danneggiato (art. 115 cpv. 1 CPP) che dichiara espressamente di voler partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP). Secondo la giurisprudenza, è direttamente toccato nei suoi diritti il titolare del bene giuridico tutelato dalla norma, anche se tale bene non è unico (DTF 146 IV 76 consid. 2.2.1; 139 IV 78 consid. 3.3.3). Per contro, secondo la prassi, una persona che subentra nei diritti di un danneggiato è colpita solo indirettamente e non può quindi, salvo le eccezioni previste dall' art. 121 cpv. 1 e 2 CPP , essere riconosciuta quale accusatrice privata (DTF 146 IV 76 consid. 2.2.1; 140 IV 162 consid. 4.4; 139 IV 310 consid. 1.2). Come rettamente rilevato dalla Corte cantonale, il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che la successione universale del diritto privato in seguito a una fusione di società sulla base dell'art. 22 cpv. 1 della legge sulla fusione del 3 ottobre 2003 (LFus; RS 221.301), non comporta di per sé l'acquisizione della qualità di parte della società assuntrice nel procedimento penale (DTF 140 IV 162 consid. 4.4; sentenze 6B_671/2014 del 22 dicembre 2017 consid. 1.3; 6B_549/2013 del 24 febbraio 2014 consid. 3.2.2). L'art. 121 cpv. 2 CPP prevede che chi subentra per legge nei diritti del danneggiato è legittimato ad agire soltanto civilmente e dispone unicamente dei diritti processuali che concernono direttamente l'attuazione dell'azione civile. Con questa norma, il legislatore ha istituito un'eccezione al principio secondo cui i successori in diritto, quali semplici danneggiati indiretti, non hanno qualità di parte nel procedimento penale, per le persone (fisiche o giuridiche) che succedono nei diritti della persona danneggiata per cessione legale, rispettivamente surrogazione (DTF 140 IV 162 consid. 4.7.1). Nel caso dell'assunzione di un'altra società, le pretese civili sono acquisite dalla società assuntrice mediante un negozio giuridico, in particolare sulla base di un contratto di fusione. Non sono trasferite automaticamente al successore in diritto in virtù di una surrogazione legale diretta (DTF 140 IV 162 consid. 4.7.1 e 4.9.5).
2.3. In concreto, la ricorrente non adduce né dimostra di essere stata lesa direttamente dagli atti incriminati. Non sostiene che al momento degli atti incriminati era già titolare dei beni giuridici che sarebbero stati danneggiati dai prospettati reati. La ricorrente deriva la sua qualità di parte nel procedimento penale dalla fusione intervenuta nel 2017 con A.________ (Austria) AG, segnatamente dalla successione universale che ha comportato il trasferimento di tutti gli attivi e i passivi della società trasferente. L'argomentazione ricorsuale misconosce tuttavia la portata dell'esposta giurisprudenza, pubblicata in DTF 140 IV 162, e rettamente applicata dalla Corte cantonale nel caso in esame. La ricorrente insiste essenzialmente sulla successione universale di attivi e passivi a seguito della fusione. Ciononostante, il Tribunale federale ha precisato che la fusione rimane primariamente basata su un negozio giuridico tra le parti e quindi su un atto volontario: non si tratta pertanto di una surrogazione legale ai sensi dell'art. 121 cpv. 2 CPP (DTF 140 IV 162 consid. 4.9.5; sentenza 6B_671/2014, citata, consid. 1.4.2). Con le sue argomentazioni ricorsuali, la ricorrente mira in sostanza a fare rivedere la suddetta giurisprudenza, richiamando delle opinioni dottrinali divergenti. In una sentenza recente, il Tribunale federale ha tuttavia nuovamente confermato questa giurisprudenza, precisando che la DTF 140 IV 162 è stata pronunciata dopo un esame approfondito della tematica e che non sono nel frattempo emersi elementi concreti e determinanti, tali da giustificare un'eventuale modifica della prassi in vigore (sentenza 1B_537/2021 del 13 gennaio 2022 consid. 2.5). Negando alla ricorrente la qualità di accusatrice privata nel procedimento penale, la Corte cantonale non ha quindi violato il diritto federale.
3.
3.1. La ricorrente lamenta la mancata applicazione del diritto estero. Rimprovera alla Corte cantonale di non avere considerato che nella fattispecie la fusione ha comportato la costituzione di una società per azioni europea. Richiama al riguardo l'art. 29 n. 1 lett. a del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio dell'8 ottobre 2001 relativo allo statuto della Società europea (SE), secondo cui la fusione mediante incorporazione produce ipso iure e simultaneamente il trasferimento universale alla società incorporante dell'intero patrimonio attivo e passivo di ciascuna società incorporata. La ricorrente sostiene che, in virtù di questa successione universale, essa avrebbe potuto partecipare in veste di danneggiata ad un eventuale procedimento penale secondo il codice di procedura penale tedesco o secondo quello austriaco.
3.2. La questione della qualità di accusatrice privata nel procedimento penale in oggetto, rispettivamente la possibilità per un successore in diritto del danneggiato di subentrarvi, è retta dal diritto processuale penale svizzero, segnatamente dall'art. 121 cpv. 2 CPP. Il generico richiamo della procedura penale tedesca o austriaca è quindi inconferente nella fattispecie. Per il resto, la ricorrente si limita ad addurre che anche la fusione prevista dal diritto dell'Unione Europea prevede una successione universale di attivi e passivi. Invoca quindi una situazione sostanzialmente analoga a quella precedentemente esposta con riferimento alla LFus. Disattende che pure la fusione in vista della costituzione di una Società europea implica un atto volontario delle società interessate (cfr. art. 20 segg. del citato regolamento). L'accennata argomentazione ricorsuale non conduce quindi a una diversa conclusione della causa in esame.
4.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione ai patrocinatori della ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 17 febbraio 2022
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Kneubühler
Il Cancelliere: Gadoni