Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_112/2022
Sentenza del 17 febbraio 2022
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Aubry Girardin, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle finanze e dell'economia del Cantone Ticino, Ufficio dell'ispettorato del lavoro, viale Stefano Franscini 17, 6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Retribuzione minima regolata nel Contratto normale di lavoro per i saloni di bellezza (multa),
ricorso contro la sentenza emanata il 29 dicembre 2021 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2021.183).
Fatti:
A.
La ditta individuale B.________, di cui A.________ è la titolare, è attiva nel settore dei trattamenti estetici (manicure, pedicure, cura di ciglia e sopracciglia, trucco permanente), segnatamente nel campo dell'onicotecnica e affini.
B.
In seguito ad un iter che non occorre qui rievocare il 20 luglio 2020 l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (UIL) del Dipartimento delle finanze e dell'economia del Cantone Ticino ha inflitto (in applicazione degli artt. 1 cpv. 2 e 9 cpv. 2 lett. f e g LDist [RS 823.20] nonché 3 lett. d e 9 RLL-Dist-LLN [RL/TI 843.310]) alla B.________ una multa di fr. 7'480.15 per inosservanza del salario minimo prescritto nel contratto normale di lavoro per i saloni di bellezza (CNLE; in vigore dal 1° aprile 2010 [FU 24/2010 del 26 marzo 2010], in seguito più volte aggiornato e prorogato [vedasi BU 54/2020 del 13 novembre 2020]). Il salario complessivo versato nel periodo esaminato (ottobre 2019 - gennaio 2020) a tre dipendenti (fr. 23'680.--) risultava infatti inferiore a quello minimo globale (fr. 28'355.09) prescritto (differenza fr. 4'675.09).
La decisione è stata confermata su ricorso il 31 marzo 2021 dal Consiglio di Stato.
C.
Adito il 3 maggio 2021 il Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente accolto il gravame con sentenza del 29 dicembre 2021. Precisato che la capacità di essere parte competeva unicamente a A.________ e non alla ditta individuale di cui ella era titolare, la Corte cantonale ha in primo luogo confermato l'applicabilità del CNLE anche alle onicotecniche e, quindi, la materialità dell'infrazione. Ha poi giudicato che la multa inflitta era correttamente commisurata alle circostanze oggettive e soggettive del caso di specie. Tuttavia, siccome le istanze precedenti avevano omesso di tenere in debita considerazione il fatto che per una delle tre dipendenti la differenza di salario era stata successivamente corrisposta, la Corte cantonale ha ridotto la multa inflitta a fr. 7'270.90.
D.
Il 28 gennaio 2022 B.________ ha presentato al Tribunale federale una "Replica" alla "Risposta" del Tribunale cantonale amministrativo del 29 dicembre 2021. Esposta l'attività svolta dalle onicotecniche, sostiene che le stesse non sono assoggettate al CNLE, poiché non vi sono espressamente menzionate. Secondo lei questo si applicherebbe unicamente alle estetiste, ragione per cui domanda che la sentenza cantonale, la risoluzione governativa e la decisione dell'UIL siano annullate.
Il 1° febbraio 2022 questa Corte ha invitato la ricorrente a fornire la sentenza cantonale, mancante, richiesta alla quale l'interessata ha dato seguito l'8 febbraio successivo. Non è stata effettuata alcuna altra misura d'istruzione.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 146 IV 185 consid. 2 e rinvii).
2.
2.1. Come già spiegato dal Tribunale cantonale amministrativo la capacità di essere parte compete solamente a A.________, non alla ditta individuale di cui è titolare, la quale non ha la personalità giuridica e non può quindi essere parte. Come già fatto in sede cantonale e per gli stessi motivi (cfr. sentenza impugnata consid. 1 pag. 4) la denominazione della ricorrente va rettificata senza ulteriori formalità (DTF 142 III 782 consid. 3.2 e richiami).
2.2. Presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) da una persona legittimata a ricorrere (art. 89 cpv. 1 LTF) contro una decisione resa da un'autorità giudiziaria cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF) in una causa di diritto pubblico, il gravame va esaminato quale ricorso in materia di diritto pubblico.
2.3. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). In altre parole il ricorso deve trarre spunto dalla motivazione della decisione impugnata: la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre i punti di vista già difesi nella procedura cantonale, bensì deve sviluppare la propria critica partendo dai considerandi dell'autorità precedente. Il rimando ad altri allegati o agli atti non è sufficiente (DTF 140 III 115 consid. 2) come pure è inammissibile riproporre parola per parola la medesima motivazione sottoposta all'autorità inferiore (DTF 134 II 244 consid. 2.3). Per quanto concerne specificatamente la violazione del diritto cantonale - di cui fa parte il Contratto normale di lavoro qui litigioso (sentenza 4C_1/2021 del 22 novembre 2021 consid. 1.1) - occorre precisare che, fatta eccezione per i casi citati dall'art. 95 LTF che qui non ricorrono, non è possibile censurarne la violazione in quanto tale, ma deve esserne dimostrata un'applicazione lesiva del diritto federale e, segnatamente, del divieto d'arbitrio (su questa nozione DTF 144 I 170 consid. 7.3 e richiami) o di altri diritti costituzionali. Al riguardo le esigenze di motivazione sono però più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
2.4. Nel caso di specie, la ricorrente si limita a sostenere, come già fatto dinanzi alle precedenti istanze cantonali ricorsuali, che il CNLE in questione non si applicherebbe alle onicotecniche perché le stesse non vi sono espressamente menzionate. Ella non tiene conto degli argomenti contenuti nella sentenza impugnata in proposito (cfr. sentenza impugnata consid. 3.2.2 pag. 8 a 10) e non si confronta con essi (cfr. supra consid. 2.2). Inoltre, attraverso le sue generiche e apodittiche affermazioni, non sostanzia in che modo la sentenza impugnata violerebbe in modo arbitrario il diritto. In tali condizioni, il rimedio non soddisfa le esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
2.5. Da quanto precede risulta che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
3.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alla ricorrente, all'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché al Servizio giuridico del Dipartimento federale dell'economia e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), per informazione.
Losanna, 17 febbraio 2022
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
La Cancelliera: Ieronimo Perroud