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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_212/2022  
 
 
Sentenza del 17 febbraio 2022  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Denys, Giudice presidente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Yasar Ravi e dall'avv. Filip Cerimanovic, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. B.________, 
patrocinato dall'avv. Simonetta Perucchi Borsa, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Decreto di abbandono, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 15 dicembre 2021 dalla Corte dei reclami penali 
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino 
(incarto n. 60.2021.246). 
 
 
Considerando:  
che il 10 agosto 2020 e il 17 agosto 2020 A.________ ha querelato B.________ al Ministero pubblico del Cantone Ticino per i reati di lesioni semplici, vie di fatto e minaccia in relazione a due diverbi avvenuti il 9 agosto 2020 a U.________ e il 13 agosto 2020 a V.________; 
che, dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con decisione del 3 agosto 2021, il Procuratore pubblico ha decretato l'abbandono del procedimento penale; 
che il denunciante ha impugnato il decreto di abbandono con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP), limitatamente ai fatti del 9 agosto 2020 ed ai reati di lesioni semplici e di vie di fatto; 
che, con sentenza del 15 dicembre 2021, la Corte cantonale ha respinto il reclamo confermando la decisione del magistrato inquirente; 
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale del 1° febbraio 2022 al Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullarla e di promuovere l'accusa nei confronti di B.________ per i reati di lesioni semplici e di vie di fatto in relazione ai fatti avvenuti il 9 agosto 2020 a U.________; 
che, in via subordinata, il ricorrente chiede di annullare il giudizio impugnato e di rinviare gli atti all'istanza inferiore per eseguire ulteriori accertamenti; 
che non sono state chieste osservazioni sul gravame, ma è stato richiamato l'incarto della CRP; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 147 I 268 consid. 1; 146 II 276 consid. 1); 
che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili; 
che spetta al ricorrente, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1); 
che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1); 
che la pretesa punitiva spetta infatti allo Stato e non compete alla persona denunciante sostituirsi al Ministero pubblico nel perseguimento penale; 
che, in particolare, laddove l'accusatore privato prospetti delle lesioni semplici, l'assenza di una motivazione convincente sulle pretese civili di cui intende prevalersi comporta di massima l'inammissibilità del ricorso (cfr. CHRISTIAN DENYS, Le recours en matière pénale de la partie plaignante, in: SJ 2014 II pag. 254, con riferimento alla sentenza 6B_1001/2013 del 16 gennaio 2014 consid. 1.2; cfr. inoltre sentenza 6B_779/2018 del 14 novembre 2018 consid. 4); 
che, in concreto, il ricorrente non sostanzia, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, specifiche pretese civili in relazione con il prospettato reato di lesioni semplici, rispettivamente di vie di fatto, oggetto del procedimento penale; 
che il generico accenno ad un imprecisato "risarcimento delle spese mediche da lui patite" è al riguardo vago ed insufficiente;  
che sarebbe spettato al ricorrente fornire spiegazioni puntuali sulla natura e sull'ammontare del danno concretamente subito e di cui intenderebbe chiedere il risarcimento; 
che, nella fattispecie, l'assenza di una motivazione sufficiente sulle pretese civili comporta il diniego della legittimazione ricorsuale nel merito giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF; 
che, indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale (cfr. DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1 e rinvii); 
che questa facoltà di invocare i diritti di parte non gli permette tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 248 consid. 2); 
che in concreto il ricorrente non solleva contestazioni di natura formale il cui esame potrebbe essere distinto dalla valutazione di merito; 
che pertanto il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 17 febbraio 2022 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni