Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_99/2022
Sentenza del 17 marzo 2022
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Wirthlin, Presidente,
Cancelliere Bernasconi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Divisione giuridica, casella postale 4358, 6002 Lucerna,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (presupposto processuale),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 31 gennaio 2022 (35.2022.3).
Visto:
la decisione del 7 ottobre 2021, impugnata con opposizione, con cui l'INSAI ha negato la propria responsabilità in base all'evento dell'11 aprile 2021 occorso a A.________ (secondo il quale egli avrebbe avvertito un dolore alla spalla destra durante il taglio con la sega di alcuni rami di una pianta),
il ricorso presentato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con cui A.________ ha chiesto di voler "capire su che base si fonda il diniego delle prestazioni",
la sentenza emessa il 31 gennaio 2022 dal Tribunale cantonale delle assicurazioni con cui il rimedio cantonale, trattato come ricorso per ritardata giustizia, è stato dichiarato irricevibile,
il ricorso al Tribunale federale dell'8 febbraio 2022 (timbro postale),
la comunicazione del 10 febbraio 2022 con la quale il ricorrente è stato informato che l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nella sentenza impugnata,
l'atto complementare del 14 febbraio 2022 (timbro postale),
considerando:
che il ricorrente non fa valere alcuna ritardata giustizia, ma si duole di non comprendere le ragioni sostanziali del diniego delle prestazioni,
che le decisioni degli assicuratori sono impugnabili innanzitutto mediante opposizione (art. 52 cpv. 1 LPGA) e soltanto al momento dell'emanazione della decisione su opposizione è possibile ricorrere al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 56 cpv. 1 LPGA),
che effettivamente l'emissione della decisione su opposizione, avvenuta il 14 gennaio 2022, è successiva alla presentazione del ricorso cantonale, rivelatosi prematuro, aspetto non contestato dal ricorrente,
che gli atti scritti al Tribunale federale devono contenere tra l'altro le conclusioni e i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF) e nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF),
che sia il ricorso sia l'atto complementare si dilungano sul merito della controversia, ma non spendono una parola per contestare l'irricevibilità della sentenza cantonale,
che pertanto non si può entrare nel merito del rimedio manifestamente non motivato in modo sufficiente (DTF 123 V 335 consid. 1b; sentenza 9C_56/2022 del 23 febbraio 2022) e il ricorso deve essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
che si rinuncia alla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF),
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 17 marzo 2022
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Wirthlin
Il Cancelliere: Bernasconi