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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_674/2008 
 
Decreto del 17 aprile 2010 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudice federale Zünd, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________SA, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio federale dei trasporti. 
 
Oggetto 
Revoca dell'autorizzazione per l'accesso alla professione di trasportatore su strada, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 9 luglio 2008 dal Tribunale amministrativo federale, Corte I. 
 
Il Presidente, 
considerando: 
che il 15 settembre 2008 la societŕ ricorrente ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 9 luglio 2008 dal Tribunale amministrativo federale, Corte I, concernente la revoca dell'autorizzazione per l'accesso alla professione di trasportatore su strada; 
che in seguito alla pubblicazione nel Foglio ufficiale della Repubblica e Cantone Ticino del 17 aprile 2009 dell'apertura del fallimento, in procedura sommaria, della ricorrente, la presente procedura č stata sospesa con decreto presidenziale del 13 maggio 2009 e l'Ufficio fallimento del Distretto di Lugano invitato a comunicare, trascorsi i termini legali, se la massa fallimentare o i singoli creditori intendevano continuare il procedimento; 
che, dando seguito al sollecito del Tribunale federale, il 3 dicembre 2009 l'Ufficio dei fallimenti ha avvisato questa Corte che il 26 novembre 2009 era stata inviata a tutti i creditori iscritti in graduatoria la circolare inerente la cessione del diritto di continuare il processo sospeso, la quale indicava un termine di venti giorni dal suo ricevimento per chiedere la cessione; 
che il 22 marzo 2010 il Tribunale federale ha assegnato all'Ufficio fallimenti un termine fino al 12 aprile 2010 per informarlo, in particolare, delle intenzioni dei singoli creditori riguardo alla continuazione del processo avviato dinanzi ad esso; 
che il 26 marzo 2010 l'Ufficio dei fallimenti del Distretto di Lugano ha comunicato a questa Corte che nessun creditore aveva chiesto la cessione del diritto di continuare il procedimento sospeso; 
che dalla lettera del 3 dicembre 2009, rispettivamente da quella del 26 marzo 2010 risulta che né la massima fallimentare né i singoli creditori sono disposti a continuare il procedimento attualmente sospeso dinanzi a questa Corte, motivo per cui si puň ritenere che la vertenza č diventata senza oggetto o priva d'interesse giuridico per le parti; 
che il Presidente della Corte adita decide quale giudice unico circa lo stralcio del ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF); 
che quando un ricorso diventa privo d'oggetto, il Tribunale federale statuisce con una motivazione sommaria sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che ha determinato la fine della lite (cfr. i combinati art. 72 PC e 71 LTF); 
che il Tribunale federale, giova precisarlo, non esamina nel dettaglio quale sarebbe stato l'esito normale del processo, ma si limita ad eseguire un apprezzamento sommario della vertenza in base agli atti di causa, la decisione sulle spese non essendo equivalente ad un giudizio di merito e non dovendo definire o pregiudicare, a seconda delle circostanze, una questione giuridica delicata (sentenza 9C_6/2009 del 7 agosto 2009); 
che, nel caso concreto, l'esito della causa senza l'intervento del motivo che ha reso privo di oggetto il ricorso appare difficilmente prevedibile e richiederebbe invero un'attenta e approfondita disamina; 
che in queste condizioni, viste le particolari circostanze del caso, appare fondato rinunciare eccezionalmente al prelievo di spese giudiziarie; 
che le autoritŕ, quando vincono, non hanno diritto a ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF); 
 
per questi motivi, il Presidente decreta: 
 
1. 
Il ricorso č divenuto privo d'oggetto e la causa 2C_674/2008 č stralciata dai ruoli. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Comunicazione all'Ufficio fallimenti del Distretto di Lugano, in rappresentanza della ricorrente, all'Ufficio federale dei trasporti e al Tribunale amministrativo federale, Corte I. 
 
Losanna, 17 aprile 2010 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: La Cancelliera 
 
Zünd Ieronimo Perroud