Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
4A_140/2016
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Sentenza del 17 maggio 2016
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Kiss, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.A.________ e B.A.________,
ricorrenti,
contro
C.________,
patrocinato dall'avv. Clarissa Indemini,
opponente.
Oggetto
contratto d'architetto,
ricorso contro la sentenza emanata il 28 gennaio 2016
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che con petizione 24 luglio 2008 l'arch. C.________ ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del distretto di Lugano A.A.________ e B.A.________ per ottenere la loro condanna al pagamento di fr. 48'854.05, oltre interessi, e il rigetto definitivo delle opposizioni interposte ai relativi precetti esecutivi;
che il Pretore ha accolto, con sentenza 3 settembre 2014, la petizione limitatamente a fr. 22'425.25, oltre accessori;
che con sentenza 28 gennaio 2016 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui erano ricevibili, sia l'appello principale dei convenuti sia quello incidentale dell'attore;
che A.A.________ e B.A.________ sono insorti al Tribunale federale con ricorso 3 febbraio 2016, con cui contestano l'allestimento di piani esecutivi, la modifica del progetto e soprattutto la considerazione della sentenza impugnata secondo cui le conclusioni del perito giudiziario sono " logiche e convincenti, prive cioè di punti oscuri, lacune e contraddizioni ";
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che in virtù dell'art. 42 cpv. 1 LTF gli atti scritti devono contenere le conclusioni e motivi;
che i ricorsi al Tribunale federale hanno carattere riformativo, potendo questo Tribunale di massima giudicare una causa nel merito (art. 107 cpv. 2 LTF), ma non oltre le conclusioni delle parti (art. 107 cpv. 1 LTF);
che la parte ricorrente deve quindi in linea di principio formulare richieste di giudizio sostanziali (DTF 137 II 313 consid. 1.3) e che le conclusioni attinenti a somme di denaro devono essere quantificate (DTF 134 III 235 consid. 2);
che invano nello scritto dei ricorrenti, concernente una causa pecuniaria, si cerca una richiesta di giudizio;
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto e che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
che se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - che significa arbitrario (DTF 137 III 226 consid. 4.2 con rinvii; 133 II 249 consid. 1.2.2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 II 304 consid. 2.5 pag. 314; 134 II 244 consid. 2.2);
che nella fattispecie i ricorrenti, ridiscutendo liberamente gli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza impugnata, non spiegano perché questi sarebbero addirittura arbitrari e non formulano quindi una censura conforme ai requisiti di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF;
che pertanto il ricorso, privo di conclusioni riformative e manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata ( art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF );
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
3.
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 17 maggio 2016
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti