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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_393/2019  
 
 
Sentenza del 17 maggio 2019  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Denys, Presidente, 
Rüedi, Muschietti, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
2. B.________, 
3. C.________Inc., 
opponenti. 
 
Oggetto 
Diffamazione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 7 febbraio 2019 dalla Corte di appello e di revisione penale del 
Cantone Ticino (17.2017.220). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
In seguito alla querela presentata da B.________, agendo per sé e per la C.________Inc., è stato avviato un procedimento penale nei confronti di A.________, ex dipendente della società, per titolo di diffamazione in relazione a dei messaggi di posta elettronica inviati a terzi. 
 
Dopo aver abbandonato parzialmente il procedimento con riguardo alle allegazioni afferenti lo stato di insolvenza della società, il mancato pagamento dei salari e dei contributi sociali e le omesse dichiarazioni alle autorità fiscali, avendo l'imputata fornito sufficienti prove liberatorie, con decreto di accusa del 9 luglio 2015 il Procuratore pubblico ha ritenuto A.________ colpevole di ripetuta diffamazione per avere, mediante l'invio di svariate e-mail, comunicato a clienti o partner della C.________Inc. che la società svolge attività dubbie dal profilo della legalità e che i suoi uffici vengono utilizzati abusivamente per depositare scarti di cibo e agenti chimici che infestano l'aria rendendola nociva per chi vi risiede. A.________ ha interposto opposizione. 
 
B.   
Con sentenza del 30 agosto 2017 il Giudice della Pretura penale ha riconosciuto A.________ autrice colpevole di ripetuta diffamazione in relazione alle allegazioni sul carattere dubbio dal profilo della legalità delle attività della società C.________Inc. e a quelle sull'utilizzo abusivo dei suoi uffici per depositare scarti di cibo e agenti chimici. 
 
C.   
A.________ è insorta alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) che, con sentenza del 7 febbraio 2019, ha parzialmente accolto il suo appello. A.________ è stata prosciolta dall'accusa di diffamazione con riguardo all'e-mail concernente lo stato degli uffici della C.________Inc., mentre è stata riconosciuta autrice colpevole di diffamazione per avere, comunicando via e-mail, reso sospetti suddetta società e il suo titolare B.________ di svolgere attività dubbie dal profilo della legalità. La CARP le ha dunque inflitto una pena pecuniaria di 4 aliquote giornaliere di fr. 30.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di due anni, e l'ha condannata al pagamento di parte degli oneri processuali di primo e secondo grado. 
 
D.   
Contro il giudizio dell'ultima istanza cantonale, A.________ ricorre al Tribunale federale con un atto denominato "Einsprache, Beschwerde und Verfassungsbeschwerde", postulando in sostanza il suo proscioglimento subordinatamente, in caso di conferma della sua condanna, la cancellazione di qualsiasi iscrizione al casellario giudiziale. 
 
Invitata a fornire l'anticipo delle spese giudiziarie presunte, A.________ ha chiesto di essere esentata dal relativo pagamento e di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana. Di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto della ricorrente (art. 42 cpv. 1 LTF). 
 
2.   
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 144 II 184 consid. 1). 
 
2.1. L'impugnativa è stata interposta contro una decisione pronunciata in materia penale ai sensi dell'art. 78 cpv. 1 LTF. La via del ricorso in materia penale giusta gli art. 78 segg. LTF è quindi aperta. Presentato dall'imputata (art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) di un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 LTF), il gravame è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF).  
 
Essendo proponibile il ricorso in materia penale, nel cui ambito è possibile sollevare anche censure di natura costituzionale (art. 95 LTF), non vi è spazio per proporre un ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). 
 
2.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). L'insorgente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Le critiche di arbitrio, come quelle di violazione di garanzie di rango costituzionale, devono adempiere accresciute esigenze di motivazione. A norma dell'art. 106 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina infatti tali censure solo se motivate in modo chiaro e preciso (DTF 141 IV 369 consid. 6.3). L'allegato ricorsuale deve pertanto indicare chiaramente i diritti che si pretendono violati e precisare altresì in che consista tale violazione; critiche appellatorie, argomentazioni vaghe e semplici rinvii agli atti cantonali non sono quindi ammissibili (DTF 136 II 101 consid. 3). In particolare, qualora sia lamentata la violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.), non ci si può limitare a criticare la decisione impugnata opponendovi semplicemente la propria opinione, come in una procedura d'appello, ma occorre dimostrare che essa è manifestamente insostenibile con un'argomentazione chiara e dettagliata (DTF 140 III 264 consid. 2.3 pag. 366).  
 
2.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 143 I 310 consid. 2.2) - la parte ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.  
 
Come si vedrà nel prosieguo tali esigenze di motivazione non sono in concreto rispettate. 
 
3.   
Dopo aver esaustivamente esposto gli elementi costitutivi del reato di diffamazione e le condizioni delle prove liberatorie, la CARP ha esaminato il messaggio di posta elettronica del 6 ottobre 2014 scritto dalla ricorrente, ritenendolo lesivo dell'onore degli accusatori privati. Ammessa a fornire le prove liberatorie, l'autorità cantonale ha poi ritenuto che l'insorgente ha fallito sia la prova della verità, in assenza di qualsiasi decisione di condanna, sia la prova della buona fede, gli elementi addotti a tal fine essendo tutti posteriori al momento in cui ha proferito le allegazioni incriminate. La CARP ha quindi confermato la condanna per titolo di diffamazione. 
 
3.1. La ricorrente non contesta il carattere diffamatorio delle allegazioni in giudizio né di esserne l'autrice. Lamenta tuttavia arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove. Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, l'e-mail del 6 ottobre 2014 non sarebbe stata inviata a D.________, la sua condanna sarebbe pertanto inesatta. Ritiene poi che la CARP avrebbe in modo errato tradotto e interpretato le prove agli atti e tratto dalle stesse delle conclusioni scorrette, valutando peraltro solo degli stralci isolati degli scritti prodotti. Ribadisce il carattere di interesse pubblico delle sue allegazioni e contesta di aver agito nell'intento di fare della maldicenza, rimproverando alla CARP di non averla considerata una whistleblower senza alcuna motivazione.  
 
3.2. Le critiche ricorsuali, come preannunciato, disattendono le accresciute esigenze di motivazione, riducendosi in sostanza a considerazioni di natura appellatoria e quindi inammissibili. L'insorgente infatti non dimostra perché sarebbe arbitrario ritenere che abbia inviato il messaggio di posta elettronica del 6 ottobre 2014 a D.________. Disattende inoltre che dinanzi al Tribunale d'appello non ha contestato tale circostanza già accertata dal giudice di primo grado. La CARP infatti riporta, in applicazione dell'art. 82 cpv. 4 CPP, gli stralci determinanti della sentenza di prima istanza, nei quali si riferisce tra l'altro che in aula la ricorrente medesima ha ammesso di essersi indirizzata a D.________. Le ulteriori censure risultano da una lettura approssimativa del giudizio impugnato e omettono un pertinente confronto con i relativi considerandi. Contrariamente a quanto pare credere l'insorgente, la CARP non ha ritenuto un intento di fare della maldicenza. L'avesse fatto, non l'avrebbe ammessa a fare la prova della verità (v. al riguardo art. 173 n. 3 CP), prova che però non è riuscita a fornire. Le sue obiezioni al riguardo appaiono irrilevanti ai fini del giudizio. Come rettamente ricordato dall'autorità cantonale, di regola la fondatezza dell'affermazione o del sospetto della commissione di un reato dev'essere provata mediante una decisione di condanna corrispondente (DTF 106 IV 115 consid. 2c pag. 117), salvo eccezioni (v. DTF 132 IV 112 consid. 4.2 e 4.3). Orbene, la ricorrente non pretende di aver prodotto una decisione di condanna penale nei confronti degli accusatori privati e neppure sostiene che nella fattispecie ricorrano gli estremi delle eccezioni previste dalla giurisprudenza. Quanto alla prova della buona fede, l'insorgente non contesta che gli scritti da lei prodotti siano tutti posteriori al suo messaggio di posta elettronica del 6 ottobre 2014, di modo che non possono essere presi in considerazione, atteso che solo gli elementi di cui aveva conoscenza al momento di proferire le dichiarazioni diffamatorie sono rilevanti per determinare se aveva seri motivi di considerarle vere in buona fede (v. DTF 124 IV 149 consid. 3b pag. 152). In simili circostanze, le critiche relative alla valutazione di tali scritti cadono nel vuoto.  
 
4.   
La ricorrente rileva di essere stata condannata a pagare parte delle spese di primo grado, comprensive della motivazione della sentenza del Giudice della Pretura penale, malgrado non abbia mai richiesto la relativa motivazione scritta. 
 
Nella misura in cui tale rilievo debba essere considerato una censura, risulterebbe in ogni caso inammissibile per carente motivazione, l'insorgente non spiegando perché al riguardo il giudizio impugnato violerebbe il diritto. Di transenna si osserva che, in virtù dell'art. 82 cpv. 2 lett. b CPP, il tribunale di primo grado è tenuto a notificare una sentenza motivata se una parte interpone ricorso. Nella fattispecie è pacifico che l'insorgente ha impugnato il giudizio di primo grado mediante appello, obbligando in tal modo il Giudice della Pretura penale a motivare la propria decisione. 
 
5.   
Infine, qualora la sua condanna per diffamazione fosse confermata, la ricorrente postula la cancellazione delle iscrizioni al casellario giudiziale, considerati i numerosi inconvenienti che comportano. 
 
Le iscrizioni al casellario giudiziale e la loro eliminazione sono rette dagli art. 365 segg. CP e dall'ordinanza del 29 settembre 2006 sul casellario giudiziale (ordinanza VOSTRA; RS 331). L'insorgente non si duole di alcuna violazione di queste norme. La questione peraltro esula dall'oggetto del litigio, limitato alla sua condanna per diffamazione, ed è pertanto inammissibile. Si rileva in ogni caso che nel casellario giudiziale sono segnatamente iscritte le condanne per delitti, purché sia stata pronunciata una pena (art. 366 cpv. 2 lett. a CP). L'iscrizione avviene al più tardi due settimane dopo il pieno passaggio in giudicato delle sentenze (art. 11 cpv. 1 dell'ordinanza VOSTRA) ed è eliminata d'ufficio dopo dieci anni in caso di sentenze che infliggono come pena principale una pena pecuniaria (art. 369 cpv. 3 e 6 CP). 
 
6.   
Da quanto precede discende che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, in quanto non rispetta le esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF rispettivamente dell'art. 106 cpv. 2 LTF
 
La ricorrente domanda che le sia concessa la possibilità di emendare la sua impugnativa nel caso presentasse vizi di forma e/o altre carenze. Non può essere dato alcun seguito a tale richiesta. Il Tribunale federale può accordare un termine supplementare per sanare determinati vizi secondo l'art. 42 cpv. 5 e 6 LTF, ma non per perfezionare l'argomentazione ricorsuale dopo lo scadere del termine di ricorso (DTF 134 II 244 consid. 2.4), riservato il caso qui non realizzato della memoria integrativa in materia di assistenza giudiziaria internazionale (v. art. 43 LTF). 
 
Neppure la domanda di assistenza giudiziaria può trovare accoglimento, atteso che le conclusioni ricorsuali apparivano d'acchito prive di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Il loro importo è stabilito tenendo comunque conto della sua situazione finanziaria (art. 65 cpv. 2 LTF). 
 
In assenza di uno scambio di scritti, gli opponenti non sono incorsi in spese necessarie per la sede federale. Non si giustifica dunque accordare loro ripetibili (art. 68 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 17 maggio 2019 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy