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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2P.10/2002 /viz 
 
Sentenza del 17 giugno 2002 
II Corte di diritto pubblico 
 
Giudici federali Wurzburger, presidente, 
Müller e Merkli, 
cancelliere Cassina. 
 
A.________, 
ricorrente, patrocinata dall'avv. Giovanni Jelmini e dal lic. iur. Costantino Delogu, via Lambertenghi 1, casella postale 2755, 6901 Lugano, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni, Comando della polizia cantonale, residenza governativa, Piazza Governo, 6500 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
art. 9, 29 Cost. (esclusione dalla scuola cantonale di polizia) 
 
(ricorso di diritto pubblico contro la decisione del Consiglio di Stato del Cantone Ticino del 27 novembre 2001) 
 
Fatti: 
A. 
Il 26 gennaio 2001 è apparso sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino no. 8/2001 il bando di concorso per l'ammissione alla scuola cantonale di polizia 2002. L'avviso riportava un elenco delle condizioni che dovevano essere adempiute dalle persone interessate ad inoltrare la loro candidatura. In particolare, per quanto attiene ai requisiti fisici, esso specificava che queste dovevano possedere un'acuità visiva minima, non corretta, di 0,3 per ambedue gli occhi. 
 
Il 15 febbraio 2001 A.________ si è sottoposta ad un "esame della vista per aspiranti gendarmi e agenti di polizia comunali" presso il suo oftalmologo di fiducia, dott. B.________. Al termine della visita, il medico attestava che l'interessata rispondeva ai requisiti richiesti con restrizione, avendo una visione insufficiente o al limite. Il 24 febbraio successivo A.________ ha quindi chiesto di essere ammessa alla scuola di polizia 2002, allegando alla sua domanda la documentazione richiesta nel bando. 
 
L'11 luglio 2001 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, visto il risultato degli esami scritti e orali sostenuti da A.________, ha risolto di assumere quest'ultima quale aspirante gendarme a partire dal 1° gennaio 2002, "riservato l'esito della visita medica e il relativo preavviso del Medico cantonale". Con una lettera del 17 luglio 2001, il Comando della polizia cantonale ha trasmesso all'interessata una copia della citata risoluzione governativa, rallegrandosi con la stessa del risultato ottenuto. 
B. 
Il 5 settembre 2001 A.________ ha dovuto sottoporsi ad una visita medica da parte del medico di fiducia dello Stato, dott. C.________. Per quanto attiene all'esame dell'acuità visiva, questi decideva di chiedere l'intervento del dott. D.________, specialista FMH in oftalmologia, per un controllo più approfondito della situazione. Il 13 settembre 2001 il dott. D.________ ha visitato A.________, pervenendo alla conclusione che ella non raggiungeva un'acuità visiva minima, non corretta, di 0,3 per ambedue gli occhi. Preso atto di ciò, il 25 settembre 2001 il dott. C.________ ha comunicato alla Polizia cantonale che A.________ andava considerata inabile alla professione per motivi di salute. Interpellato sulla questione, l'8 ottobre 2001 il Medico cantonale ha comunicato al vice comandante della Polizia cantonale che, a quello stadio della procedura, non era più suo compito pronunciarsi sull'idoneità fisica della candidata, dal momento che una decisione in proposito doveva essere presa dal Comando della polizia, tenendo conto del preavviso emesso dal suo medico di fiducia. Il 18 ottobre 2001 quest'ultima autorità ha pertanto risolto di escludere l'interessata dalla scuola di polizia 2002. La decisione è poi stata confermata su ricorso dal Consiglio di Stato ticinese mediante pronuncia del 27 novembre 2001. 
C. 
Il 14 gennaio 2002 A.________ ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico con il quale domanda che la suddetta decisione governativa venga annullata e modificata nel senso che ella è ammessa alla scuola di polizia. Censura in sostanza la violazione del diritto di essere sentita e del principio della buona fede. 
 
Chiamato ad esprimersi, il Consiglio di Stato ticinese si è riconfermato nel proprio giudizio. Dal canto suo il Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha postulato che il gravame sia integralmente respinto. 
D. 
Con decreto del 5 febbraio 2002, il Presidente della II Corte di diritto pubblico ha respinto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel ricorso. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 L'atto querelato è una decisione di ultima istanza cantonale (art. 66 cpv. 2 combinato con gli art. 67 e 68 della legge ticinese sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti, del 15 marzo 1995 [LORD]), impugnabile mediante ricorso di diritto pubblico fondato sulla pretesa violazione dei diritti costituzionali del cittadino (art. 84 cpv. 1 lett. a OG). 
1.2 In materia di ricorso di diritto pubblico, la legittimazione ad agire presuppone, tra le altre cose, l'esistenza per l'insorgente di un interesse pratico e attuale alla modifica o all'annullamento della decisione impugnata, non solo quando è inoltrato il gravame, ma anche quando il Tribunale federale si pronuncia nel merito (DTF 118 Ia 488 consid. 1a con rinvii). La presente vertenza ha per oggetto l'esclusione della ricorrente dalla scuola di polizia 2002, i cui corsi hanno avuto inizio il 2 gennaio 2002. Si pone pertanto il quesito di sapere se ella disponga ancora di un simile interesse. 
 
Il Tribunale federale rinuncia eccezionalmente - sia per il ricorso di diritto pubblico sia per quello di diritto amministrativo - all'esigenza dell'interesse pratico e attuale quando la pretesa violazione potrebbe sempre ripetersi in circostanze analoghe e un esame tempestivo della medesima sarebbe difficilmente attuabile prima che venga a mancare detto interesse (DTF 118 Ia 488 consid. 3a con rinvii). In concreto, appare verosimile che la fattispecie potrebbe ripetersi nelle stesse o in simili circostanze qualora la ricorrente dovesse decidere in futuro di nuovamente partecipare al concorso per l'ammissione alla scuola di polizia. 
Inoltre, appare poco probabile che le competenti autorità e lo stesso Tribunale federale, in caso di una nuova esclusione, riuscirebbero ad esaminare il caso prima dell'inizio dei corsi. Per questi motivi la legittimazione della ricorrente, colpita in maniera diretta nei suoi interessi giuridicamente protetti dal giudizio impugnato, dev'essere ammessa (art. 88 OG). Ne discende che il gravame, tempestivo (art. 89 cpv. 1 OG), è, di principio, ammissibile. 
1.3 Occorre comunque ancora precisare che il ricorso di diritto pubblico ha, di regola, funzione meramente cassatoria: sono pertanto inammissibili le conclusioni che eccedono la semplice richiesta di annullamento dell'atto impugnato (DTF 120 Ia consid. 2b con rinvii). Pertanto, nella misura in cui la ricorrente chiede che sia fatto ordine alle autorità cantonali di ammetterla alla scuola di polizia, il suo gravame è irricevibile. 
2. 
2.1 La ricorrente afferma innanzitutto che, subito dopo aver ricevuto nel luglio del 2001 lo scritto con il quale le veniva comunicata l'accettazione della sua candidatura con riserva di un ulteriore esame medico, ella ha preso contatto con il Medico cantonale, il quale, attraverso suo padre, la informava del fatto che la sua acuità visiva era da considerare entro i limiti e, per questo motivo, non costituiva un ostacolo alla sua ammissione definitiva alla scuola di polizia. Aggiunge quindi che, alla luce di questa informazione, ella ha in buona fede ritenuto di adempiere i requisiti fisici previsti dal bando di concorso e di poter così accedere alla scuola in questione. Nella prospettiva di iniziare questa nuova attività ha dunque provveduto a disdire il contratto di lavoro che a quel tempo la legava alla ditta X.________ S.A. di Balerna. Rimprovera dunque alle autorità cantonali di avere avuto un comportamento contraddittorio nei suoi confronti. Sostiene che, viste le assicurazioni che le erano state rilasciate dal Medico cantonale in quell'occasione, la decisione di escluderla dalla scuola di polizia violerebbe il principio dell'affidamento. 
2.2 L'art. 9 Cost. istituisce un diritto fondamentale del singolo cittadino ad essere trattato secondo il principio della buona fede dagli organi dello Stato (cfr. Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, pag. 485 e segg.). In materia di diritto amministrativo, tale principio tutela l'amministrato nei confronti dell'autorità quando, assolte determinate condizioni, il medesimo abbia agito conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni di quest'ultima. Per prassi, un'informazione, anche se erronea, è vincolante quando, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di determinate persone, proviene dall'autorità competente a rilasciarla (o perlomeno da un'autorità che il cittadino poteva ragionevolmente ritenere tale), il destinatario non poteva riconoscerne l'inesattezza e - sempre che nel frattempo l'ordinamento legale non sia cambiato - se questi fidandosi dell'informazione ricevuta ha preso delle disposizioni che non può più modificare senza subire un pregiudizio (DTF 125 I 267 consid. 4c , 122 II 113 consid. 3b/cc, 121 II 473 consid. 2c e riferimenti). 
2.3 Nel caso concreto, non emerge dalle prove agli atti che, come asserito nel gravame, il Medico cantonale abbia fornito alla ricorrente, e per essa a suo padre, delle assicurazioni in merito al fatto che il suo difetto visivo non era tale da compromettere la sua ammissione alla scuola di polizia. La questione di sapere se questi si sia effettivamente espresso su tale argomento e in quali termini può comunque restare aperta in questa sede, in quanto non appare determinante per l'esito della vertenza. Occorre in effetti considerare che per l'insorgente, così come per ogni altro candidato, doveva essere del tutto chiaro che, per quanto attiene ai requisiti fisici, l'ammissione alla scuola di polizia dipendeva essenzialmente dall'esito degli esami che sarebbero stati condotti dal medico di fiducia della Polizia cantonale. Ciò era stato precisato una prima volta nel bando di concorso laddove veniva detto che "il Cantone rispettivamente i Municipi possono riservarsi il diritto per un'eventuale visita medica di controllo dei/delle candidati/e da parte di un loro medico di fiducia". Inoltre, nel "Questionario sullo stato di salute", che la ricorrente ha dovuto compilare e allegare alla sua candidatura, veniva ancor più esplicitamente sottolineato che la conferma dell'assunzione sarebbe stata "subordinata ad una visita medica di controllo da parte di un medico fiduciario, designato dallo stato o dal comune". Ora, è vero che, come emerge dalle osservazioni al gravame presentate dal Dipartimento delle istituzioni, in data 14 marzo 2001 il Medico cantonale aggiunto ha preso contatto con il dott. B.________ per ottenere maggiori ragguagli in merito allo stato di salute dell'insorgente e che, in seguito alle informazioni ricevute, egli ha espresso un parere favorevole in merito all'ammissione di quest'ultima al concorso; è però altresì vero che il 17 luglio 2001 il Comando della polizia cantonale ha inviato a A.________ una copia della risoluzione 11 luglio 2001 del Consiglio di Stato ticinese che formalizzava la sua assunzione a partire dal 1° gennaio 2002 quale aspirante gendarme e che in quest'ultimo atto veniva però formulata a chiare lettere una riserva per quanto attiene alla sua ammissione definitiva, a seconda dell'esito della visita medica alla quale ella doveva ancora sottoporsi e al relativo parere del Medico cantonale. Per il che, viste le circostanze, la ricorrente non era legittimata a considerare la risoluzione in parola alla stregua di una decisione di assunzione definitiva, né poteva in buona fede ritenere che le assicurazioni (a suo dire) rilasciatele dal Medico cantonale - allorquando il medico di fiducia della polizia non aveva ancora avuto modo di visitarla e di esprimere il proprio parere in proposito - bastassero da sole a rimuovere la suddetta riserva formulata dal governo cantonale. Oltretutto, l'esito per taluni versi incerto del primo controllo oculistico condotto dal dott. B.________ avrebbe dovuto rendere attenta la ricorrente del fatto che la questione relativa alla misurazione della sua acuità visiva sarebbe stata verosimilmente al centro di ulteriori e più approfondite verifiche mediche e che pertanto sarebbe stato necessario attendere anche il risultato della visita del dott. C.________ prima di sapere con sicurezza se ella adempiva effettivamente tutte le condizioni poste dal bando. 
Alla luce di quanto precede, non può pertanto essere condivisa la tesi dell'insorgente, secondo cui, nel caso concreto, le autorità cantonali avrebbero disatteso il principio della buona fede, per aver adottato nei suoi confronti un comportamento contraddittorio. 
3. 
3.1 La ricorrente rimprovera poi al Consiglio di Stato ticinese di avere violato il suo diritto di essere sentita per non avere proceduto, come da lei richiesto, a sentire quali testi il Medico cantonale aggiunto dott. Lazzaro, il suo oftalmologo di fiducia dott. B.________ e l'agente di polizia E.________. Sostiene che queste persone avrebbero potuto confermare le assicurazioni che le erano state fornite in merito alla sua ammissione alla scuola si polizia. A questo proposito censura innanzitutto la violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost. 
 
L'insorgente invoca pure l'art. 6 n. 3 lett. d della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101). Tale norma non appare però direttamente applicabile alla fattispecie in esame, dal momento che essa si riferisce ai diritti processuali delle persone accusate di un reato e che nel caso di specie la ricorrente non si trova affatto in una simile situazione. Al di là di questo, va comunque detto che, per quanto attiene al diritto di interrogare i testimoni, l'art. 6 n. 3 lett. d CEDU non offre alle parti delle garanzie più estese di quelle che possono essere dedotte dalla Costituzione federale (DTF 124 I 274 consid. 5b, 114 Ia 179). Per questa ragione, ci si può limitare ad esaminare in questa sede la predetta censura unicamente dal profilo delle garanzie che scaturiscono dall'art. 29 cpv. 2 Cost. 
3.2 Secondo costante prassi, il diritto di essere sentiti comprende varie facoltà tra cui quella di fornire delle prove, di partecipare alla loro assunzione, di prenderne conoscenza e di determinarsi in proposito. Benché dunque l'autorità sia tenuta, di massima, ad assumere le prove offertele tempestivamente e nelle forme prescritte dal diritto processuale (DTF 119 Ib 492 consid. 5b/bb e riferimenti), la stessa può rinunciarvi qualora abbia raggiunto il proprio convincimento già sulla base degli elementi in suo possesso o ritenga, procedendo in maniera non arbitraria ad un apprezzamento anticipato delle prove, che queste non porterebbero comunque nuovi chiarimenti (DTF 122 V 157 consid. 1d, 119 Ib 492 consid. 5b/bb e rinvii). Se intende rifiutare le prove offerte, l'autorità deve di principio spiegare i motivi per cui esse risultano inidonee o superflue (sentenza del Tribunale federale del 21 dicembre 1992 nella causa 1P.414/1992 pubblicata parzialmente in: ZBl 94/1993 pag. 316, consid. 2). 
3.3 Nel caso concreto non può dirsi che il Consiglio di Stato ticinese abbia leso il diritto di essere sentito della ricorrente per non avere assunto le citate testimonianze. Pur avendo tralasciato di pronunciarsi espressamente sulla richiesta d'assunzione delle prove formulata dalla ricorrente, il governo cantonale ha implicitamente negato la necessità di dar seguito a tale offerta in base ad un apprezzamento anticipato delle medesime. In effetti, esso ha sostanzialmente ritenuto - senza arbitrio - che la questione di sapere se il Medico cantonale avesse effettivamente fornito delle assicurazioni alla ricorrente in merito alla sua ammissione alla scuola di polizia non fosse determinante per l'esito della vertenza dal momento che, in ogni caso, l'esplicita riserva formulata dal Consiglio di Stato nella sua risoluzione dell'11 luglio 2001 era tale da escludere qualsiasi equivoco in merito al fatto che l'assunzione definitiva dei candidati che avevano superato gli esami d'ammissione sarebbe dipesa dall'esito della successiva visita medica da parte del medico di fiducia della Polizia cantonale e dal relativo rapporto del Medico cantonale. In simili circostanze è senza incorrere nella violazione dei diritti di parte della ricorrente che l'esecutivo cantonale ha tralasciato di accertare una circostanza che, come visto sopra (consid. 2.3), non sarebbe comunque stata sufficiente da sola a far sì che questa potesse ritenere di essere stata ammessa definitivamente alla scuola di polizia. 
4. 
Per il resto, si deve ancora aggiungere che la ricorrente non contesta, perlomeno in modo conforme a quanto prescritto dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, il fatto che ella possieda di un'acuità visiva inferiore a quella richiesta dal bando, né tanto meno sembra mettere in discussione la legittimità del requisito in questione, il quale, oltretutto, appare adeguato alle circostanze e alle funzioni che gli agenti di polizia sono chiamati ad espletare. 
5. 
Stante tutto quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso deve essere respinto. Visto l'esito del gravame, la tassa di giustizia va posta a carico della ricorrente (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico della ricorrente 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori della ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, Comando della polizia cantonale, e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino. 
Losanna, 17 giugno 2002 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il presidente: Il cancelliere: