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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
I 78/03 
 
Sentenza del 17 giugno 2003 
IIIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Lustenberger; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
D.________, Italia, ricorrente, rappresentata dal Patronato INAPA, Via Don Gnocchi 3, 73040 Acquarica del Capo, Italia, 
 
contro 
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente 
 
Istanza precedente 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna 
 
(Giudizio del 5 dicembre 2002) 
 
Visto in fatto e considerando in diritto che: 
D.________, cittadina italiana nata nel 1951, era al beneficio di una mezza rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera a decorrere dal 1° aprile 1995, 
 
mediante decisione 20 febbraio 2002 l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero ha soppresso la rendita con effetto dal 1° aprile di quell'anno, in quanto non era più data invalidità di grado pensionabile, 
 
l'assicurata ha deferito la decisione alla competente Commissione di ricorso, la quale per giudizio 5 dicembre 2002 ha riformato l'atto impugnato nel senso che la soppressione della prestazione assicurativa aveva effetto solo dal 1° maggio 2002, 
 
tramite il Patronato INAPA, l'assicurata interpone ricorso di diritto amministrativo a questa Corte, postulando il riconoscimento di una rendita intera di invalidità, 
 
l'amministrazione propone, da un lato, la reiezione del gravame, dall'altro, la ritrasmissione degli atti per assegnazione all'assicurata di un quarto di rendita a contare dal 1° giugno 2002, 
 
da parte sua l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi, 
 
la Commissione di ricorso ha già ricordato le norme di diritto disciplinanti la revisione di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, precisando in particolare quando una simile prestazione possa essere soppressa, 
 
a questa esposizione può essere fatto riferimento, non senza tuttavia soggiungere che la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, non risulta applicabile nel caso concreto dal momento che il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente al momento determinante della decisione amministrativa in lite (DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b), 
 
alla pronunzia commissionale può essere prestata adesione nella misura in cui essa, in applicazione dei principi ricordati, ha ritenuto che nel periodo intercorso tra la resa della decisione di assegnazione della rendita e l'emanazione del provvedimento impugnato di soppressione della prestazione l'invalidità della ricorrente è diminuita ad un tasso inferiore al 50%, 
 
questa valutazione, dalla quale non si vede motivo di scostarsi, trova conferma nelle conclusioni cui sono giunti il consulente medico dell'amministrazione, che attesta una capacità lavorativa del 70% in attività confacenti, e l'esperto del mercato del lavoro, il quale fissa la perdita di guadagno attuale dell'assicurata al 44%, 
 
a ciò nulla muta la documentazione medica prodotta con il gravame a questa Corte, 
 
a ragione, quindi, e in corretta applicazione dell'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, i giudici commissionali hanno soppresso la rendita con effetto dal 1° maggio 2002, 
 
l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giugno 2002 (ALC; FF 1999 VI 5978 e segg.) permette di versare le rendite per un grado di invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%, anche ad assicurati che non sono domiciliati e che non dimorano abitualmente in Svizzera, ipotesi in precedenza non contemplata in virtù dell'art. 28 cpv. 1ter LAI
 
si può pertanto dare seguito alla richiesta presentata dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero in via di risposta al gravame, nel senso di respingere quest'ultimo e di considerare l'istanza come nuova domanda di prestazioni, con contestuale ritrasmissione degli atti all'amministrazione per assegnazione all'assicurata di un quarto di rendita con effetto dal 1° giugno 2002, 
 
il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
L'inserto della causa è trasmesso all'amministrazione perché proceda conformemente ai considerandi che precedono. 
3. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
4. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, alla Cassa svizzera di compensazione e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 17 giugno 2003 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: