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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1F_14/2012 
 
Sentenza del 17 luglio 2012 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente, 
Aemisegger, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
istante, 
 
contro 
 
Giudice delegato della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino, via della Pace 6, 6600 Locarno, 
controparte. 
 
Oggetto 
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 1B_352/2012 del 19 giugno 2012. 
 
Fatti: 
 
A. 
Il 23 febbraio 2010 A.________ è stato condannato dalla Corte delle assise criminali alla pena detentiva di sei anni per coazione sessuale e violenza carnale, nonché per atti sessuali con fanciulli: decisione confermata il 30 settembre 2010 dall'allora Corte di cassazione e di revisione penale ticinese, non impugnata dall'interessato. Con decisione del 26 aprile 2012, il Giudice delegato della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino ha respinto un'istanza con la quale il condannato chiedeva la nomina di un patrocinatore d'ufficio, per "fare denunce contro magistrati di mio caso, contro polizia e contro miei due ex avvocati per aver commesso reati" e in seguito presentare "un ricorso di revisione per eventuale assoluzione". 
 
B. 
Adito dall'istante, con sentenza 1B_352/2012 del 19 giugno 2012 il Tribunale federale ne ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di motivazione (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF). 
 
C. 
Avverso questa sentenza A.________ presenta una domanda di revisione al Tribunale federale. 
 
L'istanza può essere decisa senza procedere a uno scambio di scritti (art. 127 LTF). 
 
Diritto: 
 
1. 
1.1 L'istanza di revisione è tempestiva (art. 124 cpv. 1 lett. b LTF) e la legittimazione dell'istante è pacifica. 
 
1.2 L'istante non indica nessuno dei motivi elencati all'art. 121 LTF, secondo cui la revisione può essere domandata segnatamente se sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la sua ricusazione (lett. a), se il Tribunale ha accordato a una parte più di quanto essa abbia domandato o altra cosa (lett. b), qualora esso non abbia giudicato su singole conclusioni (lett. c ) o, infine, se per svista non ha tenuto conto di fatti rilevanti che non risultano dagli atti (lett. d). 
 
1.3 Egli si limita ad addurre, manifestamente a torto, che il Tribunale federale avrebbe preso la contestata decisione basandosi sulla richiamata sentenza 5D_221/2011 del 2 dicembre 2011 emanata dalla II Corte di diritto civile, con la quale un suo ricorso, contro il rigetto definitivo dell'opposizione concernente il pagamento delle tasse di giudizio della sentenza di condanna, era stato dichiarato inammissibile per carenza di motivazione. 
 
Ora, egli disattende che nella sentenza oggetto di revisione il richiamo a tale decisione si riferisce chiaramente e unicamente alle esigenze di motivazione dei ricorsi proposti al Tribunale federale, illustrate in quella decisione all'istante. Contrariamente al suo assunto, la contestata decisione non si fonda affatto su quel giudizio, né il Tribunale federale doveva esaminare i fatti da lui esposti nell'ambito di quella causa, che concerneva peraltro un'altra fattispecie. Per di più, la motivazione dev'essere contenuta nell'atto di ricorso medesimo (DTF 134 II 244 consid. 2.1 e 2.2). 
 
1.4 D'altra parte, riproponendo semplicemente le censure di merito addotte nel ricorso, l'istante misconosce che l'inoltro di un'istanza di revisione non consente di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione, né di riproporre critiche sulle quali il Tribunale federale si è già pronunciato. Il rimedio della revisione non è infatti dato per fare valere che il Tribunale federale, a torto, non sarebbe entrato nel merito di determinate censure, ritenuto che le singole critiche sollevate nel ricorso non costituiscono conclusioni ai sensi dell'art. 121 lett. c LTF (cfr. ELISABETH ESCHER, in: Bundesgerichtsgesetz (BGG), 2a ed. 2011, n. 8 all'art. 121). 
 
1.5 Del resto, l'istante sostiene, sempre manifestamente a torto, citando l'art. 299, che il previgente CPP/TI avrebbe imposto, prima di poter impugnare dinanzi al Tribunale federale la sentenza dell'allora Corte di cassazione e di revisione penale, l'inoltro di una domanda di revisione nella sede cantonale. Infine, gli accenni a pretesi dinieghi di giustizia, in relazione all'inoltro di denunce penali asseritamente rimaste senza seguito, esulano dall'oggetto del presente litigio. 
 
2. 
La domanda di revisione è pertanto inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
La domanda di revisione è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dell'istante. 
 
3. 
Comunicazione all'istante e al Giudice delegato della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 17 luglio 2012 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri