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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_296/2024  
 
 
Sentenza del 17 luglio 2024  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Aubry Girardin, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6501 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Permesso di dimora UE/AELS, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 6 maggio 2024 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2020.213). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. A.________ (1985), cittadino peruviano, è entrato in Svizzera il 7 luglio 2014, ottenendovi un permesso di dimora UE/AELS valido fino al 31 dicembre 2015. Egli infatti si era sposato il 5 aprile 2014 in Italia con B.________, cittadina italiana al beneficio all'epoca di un permesso di dimora UE/AELS, trasformato nell'agosto 2017 in un permesso di domicilio UE/AELS, e madre del loro figlio C.________, nato nel 2011, anche lui titolare di un'autorizzazione di soggiorno nel nostro Paese.  
 
A.b. Il 1° gennaio 2017 A.________ ha lasciato la dimora coniugale e il 9 maggio successivo i consorti sono stati autorizzati a vivere separati. Il bambino è stato affidato alla madre, mentre il padre oltre a dovergli versare un contributo alimentare di fr. 400.-- mensili, ha ottenuto un ampio di diritto di visita, successivamente modificato a più riprese.  
 
A.c. Il 25 febbraio 2019 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha rifiutato di dare seguito alle domande di modifica rispettivamente di rinnovo del permesso di dimora UE/AELS di A.________ e nel contempo gli ha revocato il citato permesso nonché fissato un termine per lasciare la Svizzera. In seguito alla cessazione della vita in comune con la moglie l'autorità migratoria ticinese ha considerato che era venuto a mancare lo scopo per il quale l'autorizzazione di soggiorno era stata rilasciata. Ha poi giudicato non date le condizioni per il prosieguo del soggiorno nel nostro Paese, l'unione coniugale essendo durata meno di tre anni e l'interessato avendo a carico dei debiti oltre ad avere interessato le autorità penali. Infine ha ritenuto che il provvedimento contestato era conforme al principio della proporzionalità.  
La liceità di questa decisione è stata confermata su ricorso dal Consiglio di Stato (4 marzo 2020) come anche dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 6 maggio 2024. 
 
A.d.  
Il 6 giugno 2024 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che venga rinnovato il suo permesso di dimora "B". Lamenta in sintesi la disattenzione dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStrI e dell'art. 8 CEDU. Chiede inoltre la concessione dell'effetto sospensivo e l'esenzione dal pagamento di un anticipo spese. 
Il Tribunale federale si è fatto trasmettere dalle autorità cantonali l'incarto completo, senza ordinare ulteriori scambi di scritti. Con decreti presidenziali ha concesso l'effetto sospensivo al gravame e ha rinunciato provvisoriamente ad esigere il versamento di un anticipo per le spese giudiziarie. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. 
Il ricorrente sostiene che la sua presenza in Svizzera sarebbe indispensabile a causa dei gravi problemi di salute di suo figlio. Egli fa quindi valere in modo sostenibile che l'art. 8 CEDU gli conferirebbe potenzialmente un diritto a soggiornare nel nostro Paese, dato che dal profilo della vita familiare una relazione può essere tutelata da questa norma se tra la persona straniera e un familiare con diritto di soggiorno duraturo in Svizzera esiste un rapporto di dipendenza particolare, ad esempio in ragione di un handicap o di una malattia grave (DTF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2; sentenza 2C_54/2022 dell'8 novembre 2023 consid. 7.1) : il suo ricorso sfugge di conseguenza al motivo di esclusione di cui all'art. 83 lett. c n. 2 LTF. 
 
2.  
 
2.1. Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso bisogna spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto; ciò significa che l'insorgente deve confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della sentenza querelata; se la motivazione del ricorso inoltrato al Tribunale federale è identica a quella presentata davanti all'istanza inferiore, tale condizione non è rispettata (DTF 145 V 161 consid. 5.2).  
 
2.2. Nella fattispecie, la motivazione addotta davanti al Tribunale federale a sostegno del rinnovo del permesso di dimora UE/AELS dell'insorgente è in larghissima parte identica a quella presentata in sede cantonale, che è riproposta praticamente parola per parola. In questa misura il gravame - redatto da un giurista - lede pertanto l'art. 42 cpv. 2 LTF, perché omette di confrontarsi con il giudizio impugnato, e non può essere esaminato (DTF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.1-2.3; sentenza 2C_68/2022 dell'8 dicembre 2022 consid. 1.4).  
Al riguardo va poi aggiunto che un precedente ricorso redatto dallo stesso rappresentante è stato dichiarato inammissibile da questa Corte per gli stessi motivi (causa 2C_609/2023 del 15 gennaio 2024). Egli era pertanto perfettamente conscio che non si poteva limitare a ripetere nel suo allegato ricorsuale quanto già detto in sede cantonale, pena l'inammissibilità del suo gravame (art. 42 cpv. 2 LTF). 
 
2.3. Oltre a riformulare la medesima motivazione, il ricorrente ha ugualmente prodotto dinanzi al Tribunale federale una lettera scritta da suo figlio, al fine di tentare di dimostrare l'intensità dei loro legami, negata dalla Corte cantonale. Senonché detto documento datato successivamente al giudizio impugnato è inammissibile in virtù dell'art. 99 cpv. 1 LTF che non permette, segnatamente, di tener conto di nuovi mezzi di prova posteriori alla pronuncia dell'istanza precedente (DTF 139 III 120 consid. 3.1.2; 133 IV 343 consid. 2.1) e non va pertanto considerato.  
 
2.4. Per quanto precede, il ricorso dev'essere dichiarato manifestamente inammissibile e può essere evaso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.  
 
3.  
L'istanza di esonero dalle spese giudiziarie, intesa quale implicita domanda di assistenza giudiziaria non può essere accolta, poiché il gravame doveva apparire sin dall'inizio privo di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Nell'addossare le spese giudiziarie al ricorrente viene comunque fissato un importo ridotto (art. 65 cpv. 1 e 2, art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie ridotte di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione al rappresentante del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 17 luglio 2024 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud