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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_245/2023  
 
 
Sentenza del 17 luglio 2024  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Kiss, Giudice presidente, 
Hohl, May Canellas, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.A.________, 
patrocinato dall'avv. Ivano Genovini, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________ SA, 
patrocinata dagli avv.ti Luigi Mattei e Ruben Borga, 
opponente. 
 
Oggetto 
arbitrato internazionale, 
 
ricorso contro il lodo finale emanato il 30 marzo 2023 dall'arbitro unico con sede a Lugano (Swiss Arbitration Centre Case n° 500143-2022). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 4 giugno 2013 A.A.________, domiciliato in Italia, aveva conferito un mandato di gestione patrimoniale alla società ticinese B.________ SA concernente la relazione xxx. L'art. 8 di tale contratto prevedeva una clausola arbitrale secondo cui eventuali controversie segnatamente concernente la sua esecuzione sarebbero state risolte da uno o più arbitri. 
Nel mese di luglio 2014 è stato concluso un contratto di compravendita, firmato "A.________", per l'acquisto di 100'000 azioni della C.________ AG per complessivi fr. 100'000.--. Il prezzo è stato corrisposto, in seguito a un ordine di bonifico nuovamente firmato "A.________", addebitando il 17 luglio 2014 il conto xxx presso la D.________ a favore della E.________ Ltd. 
La C.________ AG è stata messa in liquidazione il 24 aprile 2015 e il 14 giugno seguente è stato concluso un contratto con cui le predette 100'000 azioni sono state permutate con 100'000 azioni della F.________ AG, detenute dalla E.________ Ltd. La relazione xxx e il mandato di gestione patrimoniale sono stati disdetti nel 2016. Il valore fiscale delle azioni della F.________ AG si è azzerato nel 2017. 
 
B.  
Con richiesta di arbitrato 25 maggio 2022 A.A.________ ha chiesto la condanna della B.________ SA al pagamento di fr. 199'389.65, richiesta ridotta con la memoria di domanda del 21 novembre 2022 a fr. 187'929.65, a titolo di risarcimento danni. Secondo l'attore la menzionata società avrebbe violato il mandato di gestione patrimoniale, concludendo il contratto di compravendita di azioni della C.________ AG e impartendo il relativo ordine di bonifico. Con lodo finale del 30 marzo 2023 l'arbitro unico ha, come proposto dalla convenuta, integralmente respinto la domanda. Dopo aver osservato che le perizie grafologiche presentate dalle parti tendono ad escludere che le firme sul contratto di compravendita e sull'ordine di bonifico siano state apposte da A.A.________, l'arbitro unico ha ritenuto che l'attore non aveva allegato e dimostrato che fosse stata la B.________ SA a procedere all'acquisto delle azioni della C.________ AG o a dare l'ordine di bonifico per pagare tale operazione. Già per questo motivo ha escluso che la convenuta avesse violato il mandato. A titolo abbondanziale ha poi indicato che si sarebbe giunti al medesimo risultato anche se fosse stata la convenuta ad acquistare le predette azioni per l'attore, poiché questi non aveva dimostrato che l'investimento divergesse da quanto concordato fra le parti. 
 
C.  
Con ricorso in materia civile del 16 maggio 2023 A.A.________ postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, l'annullamento del lodo. Dopo aver narrato e completato i fatti, lamenta una violazione del diritto di essere sentito, perché l'arbitro non avrebbe considerato delle argomentazioni da lui proposte, e l'incompatibilità del lodo con l'ordine pubblico. 
Determinandosi il 28 giugno 2023 l'arbitro unico indica di avere rispettato il diritto di essere sentito di entrambe le parti. La B.________ SA propone con risposta 30 giugno 2023 di dichiarare il ricorso inammissibile o in via subordinata di respingerlo. 
La Giudice presidente della Corte adita ha respinto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso con decreto 21 luglio 2023. 
Il ricorrente e l'opponente hanno proceduto spontaneamente a un secondo scambio di scritti con replica 18 luglio 2023 e duplica 2 agosto 2023. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. L'art. 77 cpv. 1 lett. a LTF ammette il ricorso in materia civile contro le decisioni arbitrali alle condizioni poste dagli articoli da 190 a 192 della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP). Questa legge è applicabile perché, come risulta pacificamente dal lodo impugnato, la sede dell'arbitrato è Lugano e non tutte le parti, al momento della stipulazione del patto di arbitrato, risultavano avere il loro domicilio in Svizzera (art. 176 cpv. 1 LDIP). Sono inoltre applicabili le disposizioni del capitolo 12 della LDIP, poiché le parti non hanno esplicitamente escluso la loro applicabilità (art. 176 cpv. 2 LDIP).  
 
1.2. Il Tribunale federale statuisce sulla base dei fatti accertati dal tribunale arbitrale (art. 105 cpv. 1 LTF). Non può rettificare o completare d'ufficio gli accertamenti degli arbitri, anche se i fatti sono stati constatati in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (art. 77 cpv. 2 LTF che esclude l'applicazione dell'art. 105 cpv. 2 LTF). Per contro, il Tribunale federale ha la facoltà di rivedere la fattispecie posta a fondamento del lodo se uno dei motivi previsti dall'art. 190 cpv. 2 LDIP è invocato contro tale fattispecie o se fatti o mezzi di prova nuovi sono eccezionalmente presi in considerazione nell'ambito della procedura del ricorso in materia civile (sentenza 4A_342/2015 del 26 aprile 2016 consid. 3, non pubblicato in DTF 142 III 360).  
Il ricorrente narra quindi inutilmente una propria versione dei fatti, affermando che quella riportata nel lodo sarebbe erronea o arbitraria. 
 
1.3. I motivi di ricorso in materia di arbitrato internazionale sono enumerati esaustivamente all'art. 190 cpv. 2 LDIP. Il Tribunale federale esamina soltanto le censure che il ricorrente propone e motiva conformemente all'art. 77 cpv. 3 LTF. Questa norma istituisce il principio dell'allegazione (Rügeprinzip) alla stregua di quanto previsto dall'art. 106 cpv. 2 LTF per le censure attinenti alla violazione di diritti fondamentali o di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale. Le esigenze di motivazione di un ricorso in materia di arbitrato sono quindi accresciute. Il ricorrente deve pertanto prevalersi di uno dei motivi di ricorso elencati in modo esaustivo dalla legge e dimostrare con un'argomentazione precisa, partendo dal lodo impugnato, come il motivo invocato giustifichi l'accoglimento del ricorso. Critiche appellatorie sono inammissibili. Poiché la motivazione del gravame dev'essere contenuta nell'atto di ricorso, il ricorrente non può semplicemente rinviare agli allegati, alle prove e alle offerte di prova contenuti negli scritti prodotti nella procedura arbitrale. Allo stesso modo non può utilizzare la replica per proporre argomenti di fatto o di diritto che non ha presentato in tempo utile, e cioè prima dello scadere del termine non prorogabile di ricorso o per completare (tardivamente) una motivazione insufficiente (sentenza 4A_244/2023 del 3 aprile 2024 consid. 4.1, destinato a pubblicazione, con rinvii).  
A ragione l'opponente rileva nella risposta che, pur indicando sotto il titolo "motivi di ricorso" anche l'incompatibilità del lodo con l'ordine pubblico (art. 190 cpv. 2 lett. e LDIP), il ricorrente omette di motivare tale censura. L'aggiunta nella replica che questa sarebbe riferita all'interpretazione del contratto di mandato, ritenuta contraria al principio della buona fede contrattuale, non può infatti essere considerata, poiché posteriore allo scadere del termine di ricorso. L'impugnativa si rivela quindi inammissibile anche su questo punto. 
 
2.  
Il diritto di essere sentito, garantito dagli art. 182 cpv. 3 e 190 cpv. 2 lett. d LDIP ha, in linea di principio, il medesimo contenuto del diritto costituzionale previsto dall'art. 29 cpv. 2 Cost. La giurisprudenza ne ha dedotto che ogni parte ha il diritto di esprimersi sui fatti essenziali per il giudizio, di presentare la sua argomentazione giuridica, di proporre i suoi mezzi di prova sui fatti pertinenti e di partecipare alle udienze del tribunale arbitrale. Sebbene il diritto di essere sentito non imponga al tribunale arbitrale di motivare una sentenza emanata nella giurisdizione internazionale, questo ha tuttavia il dovere di esaminare e trattare i problemi pertinenti. Tale dovere è violato quando, per inavvertenza o malinteso, il tribunale arbitrale non considera allegati, argomenti e prove presentati da una delle parti e importanti per il lodo (DTF 147 III 586 consid. 5.1; 142 III 360 consid. 4.1.1, con rinvii). 
 
2.1. L'arbitro unico ha dapprima constatato che sia il contratto di compravendita delle azioni della C.________ AG sia il relativo ordine di bonifico bancario erano firmati "A.________", ma che le perizie grafologiche presentate dalle parti tendono ad escludere che le firme siano state apposte dall'attore. Ha però aggiunto che quest'ultimo, gravato dall'onere della prova, non aveva dimostrato che la convenuta avesse proceduto all'acquisto delle azioni della C.________ AG o avesse dato l'ordine di bonifico per pagare tale operazione né aveva "sufficientemente spiegato" per quale motivo essa avrebbe dovuto falsificare le firme per effettuare tali operazioni, visto che disponeva di una procura. Ha poi osservato che diversi membri della famiglia dell'attore (figli e fratello) erano coinvolti nella gestione del suo patrimonio e che la banca incaricata di effettuare il bonifico ha ritenuto regolare la firma "A.________" apposta sul relativo ordine. L'attore medesimo aveva inoltre riconosciuto di avere sporto denuncia contro ignoti e non nei confronti della convenuta o dei suoi impiegati per la firma sul contratto di permuta.  
A titolo abbondanziale l'arbitro unico ha indicato che l'attore non aveva nemmeno dimostrato che, nell'ipotesi in cui l'investimento fosse stato effettivamente attuato dalla convenuta, questa avrebbe violato il mandato, improntato su una gestione aggressiva volta ad ottenere notevoli profitti che non escludeva l'acquisto di azioni non quotate. Ha inoltre ritenuto che il perito incaricato dall'attore disponeva di una documentazione incompleta e di dubbia attendibilità, ciò che ha falsato la tesi attorea secondo cui l'acquisto delle azioni della C.________ AG avrebbe comportato una concentrazione eccessiva del rischio. 
 
2.2. Il ricorrente sostiene che la sentenza arbitrale è "particolarmente raffazzonata" e afferma che l'arbitro unico avrebbe violato il suo diritto di essere sentito, perché ha ignorato le conclusioni in cui aveva indicato che la falsificazione dei documenti avrebbe liberato l'opponente dalla sua "responsabilità per l'infausto investimento". Il diritto penale non permetteva poi di sporgere una denuncia contro una società anonima e che querelando un dipendente di quest'ultima egli avrebbe rischiato di essere perseguito per denuncia mendace.  
Pure l'interpretazione del contratto di gestione contenuta nel lodo violerebbe il suo diritto di essere sentito, poiché l'arbitro non avrebbe considerato l'argomento secondo cui la rovinosa operazione sarebbe stata l'unica in cui l'opponente ha proceduto all'acquisto di titoli non quotati. Il ricorrente termina affermando che l'arbitro avrebbe violato l'art. 190 cpv. 2 lett. d LDIP anche per non avere considerato le conclusioni del suo perito, ritenendo arbitrariamente che la documentazione fornita a quest'ultimo fosse di dubbia attendibilità. 
 
2.3. In concreto giova innanzi tutto rilevare che, contrariamente a quanto pare ritenere il ricorrente, il motivo di ricorso invocato non permette di validamente lamentarsi della qualità del lodo, ragione per cui egli inutilmente lo taccia di raffazzonato e arbitrario. Non sussiste poi alcun elemento che permetta di ritenere che l'arbitro unico non abbia esaminato e trattato i problemi rilevanti sottopostigli. Questi si è in particolare esplicitamente occupato della questione di sapere a chi potevano essere attribuite le firme apposte sul contratto di compravendita e sull'ordine di bonifico, seppure non giungendo alla conclusione auspicata dal ricorrente. Ritenendola insufficiente, l'arbitro ha pure recepito la spiegazione profetica proposta nelle conclusioni sul motivo per cui l'opponente avrebbe falsificato già al momento dell'acquisto la firma del mandante. La lamentela concernente l'apprezzamento della denuncia penale esula poi dal motivo di ricorso invocato ed è diretta contro la correttezza del lodo, questione che non può essere rivista dal Tribunale federale adito con un ricorso in materia di arbitrato internazionale (sentenze 4A_15/2023 del 14 novembre 2023 consid. 4.2; 4A_98/2018 del 17 gennaio 2019 consid. 5.2, con rinvii). Ne segue che le censure concernenti la motivazione principale del lodo (secondo cui l'acquisto delle azioni della C.________ AG non può essere imputato all'opponente) si rivelano infruttuose. Così stando le cose, non occorre esaminare le doglianze dirette contro la motivazione abbondanziale del lodo attinente alla bontà dell'investimento (cfr. DTF 147 III 586 consid. 5.2.1 pag. 596 seg.).  
 
3.  
Da quanto precede discende che il ricorso si palesa, nella misura in cui si rivela ammissibile, infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 2 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 6'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Il ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 7'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
4.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e all'arbitro unico con sede a Lugano. 
 
 
Losanna, 17 luglio 2024 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti